Art. 41 
 
 
           Misure per il contrasto all'abuso del processo 
 
  1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)
del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma
equitativamente determinata, ((  comunque  non  superiore  al  doppio
delle  spese  liquidate,  in  presenza   di   motivi   manifestamente
infondati»; )) 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,
lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere
elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
superiore al suddetto limite.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  26  dell'Allegato  1  al
          citato decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. - Spese di giudizio. 
              1. Quando emette una  decisione,  il  giudice  provvede
          anche sulle spese del giudizio, secondo  gli  articoli  91,
          92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
          anche conto  del  rispetto  dei  principi  di  chiarezza  e
          sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2. In ogni  caso,  il
          giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
          soccombente al pagamento, in favore della  controparte,  di
          una  somma  equitativamente   determinata,   comunque   non
          superiore al doppio delle spese liquidate, in  presenza  di
          motivi manifestamente infondati. 
              2. Il giudice condanna d'ufficio la  parte  soccombente
          al pagamento di una  sanzione  pecuniaria,  in  misura  non
          inferiore al  doppio  e  non  superiore  al  quintuplo  del
          contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
          giudizio, quando la parte soccombente ha agito o  resistito
          temerariamente in giudizio. Nelle controversie  in  materia
          di appalti di cui agli articoli  119,  lettera  a),  e  120
          l'importo della sanzione  pecuniaria  puo'  essere  elevato
          fino all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
          superiore al suddetto limite.  Al  gettito  delle  sanzioni
          previste dal presente comma  si  applica  l'art.  15  delle
          norme di attuazione.".