Art. 41 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti  dall'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37,  comma  1,
si provvede: 
  a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera
i), della legge  6  agosto  2013,  n.  96,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca  di  approcci
alternativi, idonei a fornire lo stesso livello  o  un  livello  piu'
alto d'informazione di quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano
animali, che non prevedono l'uso di animali  o  utilizzano  un  minor
numero di animali o che comportano procedure meno dolorose; 
  b) con l'importo pari a euro 52.500  a  decorrere  dall'anno  2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni; 
  c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli
anni del triennio 2014-2016, a valere  sulle  risorse  del  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  e  successiva  riassegnazione,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero, di cui: 
  1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed  alle  province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi  dell'articolo  20,
comma 2; 
  2) per il 50 per cento da destinare agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  per  l'attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  dei  metodi
alternativi. 
  3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il
rilascio delle autorizzazioni,  ivi  comprese  le  attivita'  di  cui
all'articolo 33, previste dal presente  decreto  sono  a  carico  del
richiedente. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera i), della
          citata legge 6 agosto 2013, n. 96, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              -  Il  testo  dell'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
          421), recita: 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. (Omissis). 
              2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da: 
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza; 
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
              3) istituti di ricovero e cura di  diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
              4)  istituti  zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
              b) iniziative previste da leggi nazionali o  dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
              c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
          183    (Coordinamento    delle    politiche     riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari), recita: 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».