Art. 26 
 
 
Organizzazioni  della  societa'  civile  ed  altri   soggetti   senza
                         finalita' di lucro 
 
  1. L'Italia  promuove  la  partecipazione  alla  cooperazione  allo
sviluppo delle  organizzazioni  della  societa'  civile  e  di  altri
soggetti senza finalita'  di  lucro,  sulla  base  del  principio  di
sussidiarieta'. 
  2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni
della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita'  di  lucro
di seguito elencati: 
    a)  organizzazioni  non  governative  (ONG)  specializzate  nella
cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
    b) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)
statutariamente finalizzate alla cooperazione allo  sviluppo  e  alla
solidarieta' internazionale; 
    c) organizzazioni di commercio equo  e  solidale,  della  finanza
etica e del microcredito  che  nel  proprio  statuto  prevedano  come
finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; 
    d)  le  organizzazioni  e  le  associazioni  delle  comunita'  di
immigrati che mantengano  con  le  comunita'  dei  Paesi  di  origine
rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o  che  collaborino
con soggetti provvisti dei requisiti di cui al  presente  articolo  e
attivi nei Paesi coinvolti; 
    e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni  sindacali
dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni
di volontariato di cui alla legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383,  qualora  i  loro  statuti  prevedano  la  cooperazione  allo
sviluppo tra i fini istituzionali; 
    f) le organizzazioni con sede legale  in  Italia  che  godono  da
almeno quattro anni  dello  status  consultivo  presso  il  Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 
  3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e
i criteri sulla base dei quali vengono  verificate  le  competenze  e
l'esperienza  acquisita  nella  cooperazione  allo   sviluppo   dalle
organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del  presente
articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in  apposito
elenco  pubblicato  e  aggiornato  periodicamente  dall'Agenzia.   La
verifica delle capacita' e dell'efficacia dei  medesimi  soggetti  e'
rinnovata con cadenza almeno biennale. 
  4.  Mediante  procedure  comparative  pubbliche  disciplinate   dal
regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti
di  competenza,  esperienza   acquisita,   capacita',   efficacia   e
trasparenza,  l'Agenzia  puo'  concedere  contributi  o  affidare  la
realizzazione  di  iniziative  di  cooperazione  allo   sviluppo   ad
organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al  comma  3.
Questi ultimi sono tenuti  a  rendicontare,  per  via  telematica,  i
progetti  beneficiari  di  contributi  concessi  dall'Agenzia  e   le
iniziative di cooperazione allo  sviluppo  la  cui  realizzazione  e'
stata loro affidata dalla medesima. 
  5. Le attivita' di cooperazione allo sviluppo  e  aiuto  umanitario
svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma  3  sono  da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non commerciale. 
 
          Note all'art. 26: 
              - La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca:  "Legge-quadro
          sul volontariato". 
              - La legge 7 dicembre 2000, n  383,  reca:  "Disciplina
          delle associazioni di promozione sociale".