Art. 28 
 
 
Personale  impiegato  all'estero  nelle  attivita'  di   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo.  Collocamento  in   aspettativa   dei
                         pubblici dipendenti 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' di cooperazione  allo  sviluppo,  le
organizzazioni della societa' civile e  gli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 26 possono impiegare  all'estero  personale  maggiorenne
italiano, europeo o di altri Stati esteri  in  possesso  di  adeguati
titoli, delle conoscenze tecniche,  dell'esperienza  professionale  e
delle  qualita'  personali  necessarie,  mediante   la   stipula   di
contratti,  i  cui   contenuti   sono   disciplinati   in   sede   di
contrattazione collettiva, nel  rispetto  dei  principi  generali  in
materia  di  lavoro,  anche  autonomo,  stabiliti   dalla   normativa
italiana. Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e' convocato un apposito  tavolo  di  contrattazione  per  la
definizione  del  contratto  collettivo   nazionale   del   personale
impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione  allo  sviluppo.
Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle  proprie
mansioni con diligenza in modo conforme  alla  dignita'  del  proprio
compito ed in nessun caso puo'  essere  impiegato  in  operazioni  di
polizia o di carattere militare. 
  2.  L'Italia  riconosce  e  promuove   il   volontariato   prestato
nell'ambito  delle  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo.  Le
organizzazioni della societa' civile e  gli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1  del
presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di
un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento  giuridico  ed
economico di detto  personale  e'  parametrato  su  quello  stabilito
dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile  2002,
n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente  a  carico
delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo
del presente comma. 
  3. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, in deroga all'articolo 60 del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa  senza  assegni
per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili,  e
comunque non inferiore alla durata del contratto di cui  al  comma  1
del  presente  articolo.  Il  periodo  di  aspettativa  comporta   il
mantenimento della qualifica posseduta. 
  4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente,
corredata  dell'attestazione  rilasciata  dall'Agenzia  su  richiesta
dell'organizzazione della societa' civile o di altro soggetto che  ha
stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al
comma 3. L'Agenzia stabilisce le  procedure  relative  alla  suddetta
attestazione, che puo' riguardare anche  il  personale  impiegato  in
progetti   finanziati   dall'Unione    europea,    dagli    organismi
internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi,  da  altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province  autonome
di Trento e di Bolzano o  dagli  enti  locali,  nonche'  da  soggetti
privati,  previa  verifica  da  parte  dell'Agenzia  della   coerenza
dell'iniziativa con le finalita' e gli indirizzi di cui agli articoli
1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa  senza  assegni
spetta anche al dipendente  che  segue  il  coniuge  in  servizio  di
cooperazione. 
  5. La prova dell'avvenuto versamento dei  contributi  previdenziali
di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e  sulla  sua
durata.   Tale   servizio   costituisce   titolo   preferenziale   di
valutazione,   equiparato   al   servizio    presso    la    pubblica
amministrazione, nella  formazione  delle  graduatorie  dei  pubblici
concorsi per l'ammissione alle carriere  dello  Stato  o  degli  enti
pubblici. Il periodo di servizio e' computato  per  l'elevazione  del
limite massimo di eta' per la partecipazione  ai  pubblici  concorsi.
Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio
prestate dal personale di cui al comma 3 sono  riconosciute  ad  ogni
effetto  giuridico  equivalenti  per  intero  ad  analoghe  attivita'
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare
per l'anzianita' di servizio, per la progressione  della  carriera  e
per il trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  in  rapporto  alle
contribuzioni versate. 
  6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior  favore  previste
nei contratti collettivi di lavoro,  alle  imprese  e  ai  datori  di
lavoro privati che concedono il  collocamento  in  aspettativa  senza
assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue
in loco, da essi dipendenti, e'  data  la  possibilita'  di  assumere
personale sostitutivo con contratto di lavoro  a  tempo  determinato,
oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. 
  7. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti  di
cui all'articolo 26  assumono  tutti  gli  obblighi  discendenti  dal
contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi.
I contributi previdenziali sono  versati  ai  fondi  stabiliti  dalle
vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicita' della  posizione
assicurativa. Si applicano i commi 5 e  6  dell'articolo  23-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il  personale  di
cui ai commi da 1 a 7 del presente  articolo  e  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia,  anche
nel caso in cui le organizzazioni e  gli  altri  soggetti  contraenti
dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi  nei
confronti di tale personale. 
  9.  Gli  obblighi  fiscali,  previdenziali  e  assicurativi   delle
organizzazioni  e  degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  26,
discendenti dal contratto col personale all'estero, sono  commisurati
ai compensi convenzionali da  determinare  annualmente  con  apposito
decreto non regolamentare del Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  10. L'Italia  promuove  e  sostiene  le  forme  di  volontariato  e
servizio civile internazionale, ivi  incluse  quelle  messe  in  atto
dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle  attivita'
di cooperazione allo sviluppo. I soggetti  di  cui  all'articolo  26,
accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6  marzo  2001,
n. 64, organizzano contingenti di corpi  civili  di  pace,  destinati
alla formazione e alla  sperimentazione  della  presenza  di  giovani
volontari da impegnare in azioni di pace non governative  nelle  aree
di conflitto o soggette a  rischio  di  conflitto  o  nelle  aree  di
emergenza ambientale. 
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo dell'articolo 9, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina  del  Servizio
          civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L.  6  marzo
          2001, n. 64) e' il seguente: L'attivita' svolta nell'ambito
          dei   progetti   di   servizio   civile    non    determina
          l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta  la
          sospensione e la cancellazione dalle liste di  collocamento
          o dalle liste di mobilita'. 
              2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto  di
          servizio civile compete un assegno per il servizio  civile,
          non superiore al  trattamento  economico  previsto  per  il
          personale militare volontario in ferma annuale, nonche'  le
          eventuali indennita' da corrispondere in caso  di  servizio
          civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i  benefici
          volti a compensare la condizione militare.  La  misura  del
          compenso dovuto ai volontari del servizio civile  nazionale
          e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
          Fondo nazionale per il servizio civile." 
              - Il testo  dell'articolo  60  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente: 
              "Art. 60. (Casi di incompatibilita'). - L'impiegato non
          puo'  esercitare  il  commercio,  l'industria,  ne'  alcuna
          professione o assumere impieghi alle dipendenze di  privati
          o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro,
          tranne che si tratti di cariche in societa' o enti  per  le
          quali la nomina e' riservata  allo  Stato  e  sia  all'uopo
          intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e'
          il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
          tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi  compresi  gli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado e  le  istituzioni
          educative, le aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
          Comunita' montane,  e  loro  consorzi  e  associazioni,  le
          istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi   case
          popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura e loro associazioni, tutti  gli  enti  pubblici
          non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,   le
          amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  l'Agenzia  per   la   rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  e  le
          Agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300. Fino  alla  revisione  organica  della  disciplina  di
          settore,  le  disposizioni  di  cui  al  presente   decreto
          continuano ad applicarsi anche al CONI." 
              - Il testo dell'art. 23-bis, commi 5 e 6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche)   e'    il    seguente:    "5.
          L'aspettativa per lo svolgimento di attivita'  o  incarichi
          presso soggetti privati o pubblici da parte  del  personale
          di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se: 
              a) il personale, nei  due  anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile; 
              b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
          e imprese private  che,  per  la  loro  natura  o  la  loro
          attivita',  in  relazione  alle  funzioni   precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5." 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.
          64  (Istituzione  del  servizio  civile  nazionale)  e'  il
          seguente: "1. Gli enti  e  le  organizzazioni  privati  che
          intendono  presentare  progetti  per  il  servizio   civile
          volontario devono possedere i seguenti requisiti: 
              a) assenza di scopo di lucro; 
              b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego  in
          rapporto al servizio civile volontario; 
              c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e  le
          finalita' di cui all'articolo 1; 
              d) svolgimento di un'attivita' continuativa  da  almeno
          tre anni." 
              - Il testo dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n.
          64  (Istituzione  del  servizio  civile  nazionale)  e'  il
          seguente:  "1.  Il  servizio  civile  puo'  essere   svolto
          all'estero presso sedi  ove  sono  realizzati  progetti  di
          servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui
          all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative  assunte
          dall'Unione europea in materia di servizio civile,  nonche'
          in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione
          fra i popoli, istituite dalla stessa Unione  europea  o  da
          organismi internazionali operanti con le medesime finalita'
          ai quali l'Italia partecipa. Resta  salvo  quanto  previsto
          dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. 
              2. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  definisce
          le   modalita'   di   svolgimento   del   servizio   civile
          all'estero."