Art. 29 
 
 
                       Partner internazionali 
 
  1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano  internazionale  di
collaborazioni istituzionali, nel  rispetto  dei  principi  di  piena
appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner  e
di efficacia degli aiuti, con i Governi dei  Paesi  partner,  nonche'
con gli organismi internazionali, con le banche di  sviluppo,  con  i
fondi internazionali, con l'Unione europea  e  con  gli  altri  Paesi
donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.