Art. 18 
 
 
    Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione 
 
  1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente: 
    «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario  consegna  senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il
precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,
con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro
dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento  del  deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di
cui  all'articolo  497  copia  del  processo  verbale  e'  conservata
dall'ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono
depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna  al
creditore.»; 
    b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente: 
    «Eseguita   l'ultima   notificazione,   l'ufficiale   giudiziario
consegna  senza  ritardo  al  creditore  l'originale   dell'atto   di
citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,
con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta  giorni  dalla  consegna.  Il  cancelliere  al
momento  del  deposito  forma  il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»; 
    c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  557  (Deposito  dell'atto  di  pignoramento).  -  Eseguita
l'ultima  notificazione,  l'ufficiale  giudiziario   consegna   senza
ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. 
    Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie
conformi  del  titolo   esecutivo,   del   precetto,   dell'atto   di
pignoramento e della nota di trascrizione entro  dieci  giorni  dalla
consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui  all'articolo
555,  ultimo  comma,  il  creditore  deve  depositare  la   nota   di
trascrizione  appena  restituitagli  dal  conservatore  dei  registri
immobiliari. 
    Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del
precetto sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla
consegna al creditore.». 
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente: 
  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione).  -  La  nota  d'iscrizione  a  ruolo  del   processo
esecutivo  per   espropriazione   deve   in   ogni   caso   contenere
l'indicazione  delle  parti,  nonche'  le  generalita'  e  il  codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo,
del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Il
Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non
regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.»; 
  3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo all'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto-legge. 
  4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «A decorrere dal 31 marzo 2015, il  deposito  nei  procedimenti  di
espropriazione forzata della nota di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime
modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».