Art. 24 
 
Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo
  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante  attuazione  della   direttiva
  2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento  nelle
  transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR. 
  1. L'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231,  come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo  9  novembre  2012,  n.  192,  si
interpreta nel senso che le transazioni commerciali  ivi  considerate
comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Le disposizioni relative ai termini  di  pagamento  e  al  tasso
degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute  nel
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  nel
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  nonche'  in  altre  leggi
speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da
quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231,  e  successive  modificazioni,  fermo  restando
quanto previsto al  comma  4  del  predetto  articolo,  e  da  quelli
previsti  dall'articolo  5  del  medesimo  decreto  legislativo,   si
applicano ai casi previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se  piu'  favorevoli  per  i
creditori. 
  3. Al decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto
previsto dai commi 3, 4  e  5,  il  periodo  di  pagamento  non  puo'
superare i seguenti termini:»; 
    2) al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «quando  cio'  sia
giustificato dalla  natura  o  dall'oggetto  del  contratto  o  dalle
circostanze  esistenti  al  momento  della  sua   conclusione»   sono
sostituite  dalle   seguenti:   «quando   cio'   sia   oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contratto o da  talune  sue
caratteristiche»; 
    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Termini   di
pagamento»; 
  b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. (Prassi inique). - 1. Le prassi relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi  di  recupero,  quando  risultano  gravemente  inique  per   il
creditore, danno diritto al risarcimento del danno. 
  2. Il giudice accerta che una prassi e'  gravemente  iniqua  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. 
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua   la   prassi   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi  che  esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6». 
 
          Note all'art. 24: 
              Il testo dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  9
          ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
          relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
          transazioni   commerciali),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249, cosi' recita: 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) «transazioni  commerciali»:  i  contratti,  comunque
          denominati, tra imprese  ovvero  tra  imprese  e  pubbliche
          amministrazioni,  che  comportano,  in  via   esclusiva   o
          prevalente, la  consegna  di  merci  o  la  prestazione  di
          servizi contro il pagamento di un prezzo; 
              b) «pubblica amministrazione»:  le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 3, comma 25, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e  ogni  altro  soggetto,  allorquando
          svolga attivita' per la quale e' tenuto al  rispetto  della
          disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163; 
              c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attivita'
          economica organizzata o una libera professione; 
              d)  «interessi  moratori»:  interessi  legali  di  mora
          ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
              e) «interessi legali di mora»:  interessi  semplici  di
          mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari  al  tasso
          di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; 
              f)  «tasso  di  riferimento»:  il  tasso  di  interesse
          applicato  dalla  Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'
          recenti operazioni di rifinanziamento principali; 
              g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere
          pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
          comprese  le  imposte,  i  dazi,  le  tasse  o  gli   oneri
          applicabili  indicati  nella  fattura  o  nella   richiesta
          equivalente di pagamento. 
              Il testo dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  9
          novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto  legislativo  9
          ottobre 2002, n. 231,  per  l'integrale  recepimento  della
          direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
          pagamento   nelle   transazioni   commerciali,   a    norma
          dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.
          180), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012,
          n. 267. cosi' recita: 
              "Art. 1. Modifiche al  decreto  legislativo  9  ottobre
          2002, n. 231 
              1. Al decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
          recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
          lotta contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
          commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
          contenute  nel  presente  decreto  si  applicano  ad   ogni
          pagamento effettuato  a  titolo  di  corrispettivo  in  una
          transazione commerciale. 
              2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  trovano
          applicazione per: 
              a) debiti oggetto di  procedure  concorsuali  aperte  a
          carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla
          ristrutturazione del debito; 
              b) pagamenti effettuati a titolo  di  risarcimento  del
          danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da  un
          assicuratore.»; 
              b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) "transazioni  commerciali":  i  contratti,  comunque
          denominati, tra imprese  ovvero  tra  imprese  e  pubbliche
          amministrazioni,  che  comportano,  in  via   esclusiva   o
          prevalente, la  consegna  di  merci  o  la  prestazione  di
          servizi contro il pagamento di un prezzo; 
              b) "pubblica amministrazione":  le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 3, comma 25, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e  ogni  altro  soggetto,  allorquando
          svolga attivita' per la quale e' tenuto al  rispetto  della
          disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163; 
              c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita'
          economica organizzata o una libera professione; 
              d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di  mora
          ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
              e) "interessi legali di mora":  interessi  semplici  di
          mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari  al  tasso
          di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; 
              f)  "tasso  di  riferimento":  il  tasso  di  interesse
          applicato  dalla  Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'
          recenti operazioni di rifinanziamento principali; 
              g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere
          pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
          comprese  le  imposte,  i  dazi,  le  tasse  o  gli   oneri
          applicabili  indicati  nella  fattura  o  nella   richiesta
          equivalente di pagamento.»; 
              c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori»
          sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»; 
              d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli
          interessi moratori decorrono, senza che sia  necessaria  la
          costituzione in mora, dal giorno successivo  alla  scadenza
          del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e  5,  ai  fini
          della decorrenza degli interessi moratori  si  applicano  i
          seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          giustificato dalla natura o dall'oggetto  del  contratto  o
          dalle  circostanze   esistenti   al   momento   della   sua
          conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma  2  non
          possono essere superiori a  sessanta  giorni.  La  clausola
          relativa al termine deve essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
              a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo
          11 novembre 2003, n. 333; 
              b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.»; 
              e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 5 (Saggio degli interessi). -  1.  Gli  interessi
          moratori sono  determinati  nella  misura  degli  interessi
          legali di mora. Nelle transazioni commerciali  tra  imprese
          e'  consentito  alle  parti  di  concordare  un  tasso   di
          interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 
              2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: 
              a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il
          ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
              b) per il secondo semestre dell'anno cui  si  riferisce
          il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 
              3. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da'
          notizia   del   tasso   di   riferimento,   curandone    la
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana nel quinto giorno lavorativo di  ciascun  semestre
          solare.»; 
              f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 6 (Risarcimento delle spese di  recupero).  -  1.
          Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha  diritto
          anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle
          somme non tempestivamente corrisposte. 
              2. Al creditore spetta, senza  che  sia  necessaria  la
          costituzione in mora, un importo forfettario di 40  euro  a
          titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva  la  prova
          del  maggior  danno,  che  puo'  comprendere  i  costi   di
          assistenza per il recupero del credito.»; 
              g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 7  (Nullita').  -  1.  Le  clausole  relative  al
          termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori  o
          al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo
          previste o introdotte  nel  contratto,  sono  nulle  quando
          risultano gravemente inique  in  danno  del  creditore.  Si
          applicano gli articoli 1339  e  1419,  secondo  comma,  del
          codice civile. 
              2. Il giudice dichiara, anche  d'ufficio,  la  nullita'
          della clausola avuto riguardo a tutte  le  circostanze  del
          caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale
          in contrasto con il principio di buona fede e  correttezza,
          la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,
          l'esistenza di motivi  oggettivi  per  derogare  al  saggio
          degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
          all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per
          i costi di recupero. 
              3. Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola  che
          esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa
          prova contraria. 
              4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che
          esclude il risarcimento per i  costi  di  recupero  di  cui
          all'articolo 6. 
              5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad
          oggetto la predeterminazione o la modifica  della  data  di
          ricevimento  della  fattura.  La  nullita'  e'   dichiarata
          d'ufficio dal giudice.»; 
              h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita
          dalla seguente: 
              «a)  di  accertare  la  grave   iniquita',   ai   sensi
          dell'articolo 7, delle condizioni generali  concernenti  il
          termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori  o
          il risarcimento per i  costi  di  recupero  e  di  inibirne
          l'uso;». 
              Il  testo  dell'articolo  3,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art. 3. Definizioni. (art. 1, direttiva 2004/18; artt.
          1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;
          artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n.
          157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19,  co.
          4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 
              1.  Ai  fini  del  presente  codice  si  applicano   le
          definizioni che seguono. 
              2. Il «codice» e'  il  presente  codice  dei  contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture. 
              3. I  «contratti»  o  i  «contratti  pubblici»  sono  i
          contratti di appalto o di concessione  aventi  per  oggetto
          l'acquisizione  di  servizi,   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
          aggiudicatori. 
              4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici  sono  i
          settori  diversi  da  quelli  del  gas,  energia   termica,
          elettricita',   acqua,    trasporti,    servizi    postali,
          sfruttamento di area geografica, come definiti dalla  parte
          III  del  presente  codice,  in  cui  operano  le  stazioni
          appaltanti come definite dal presente articolo. 
              5. I «settori speciali» dei contratti pubblici  sono  i
          settori del  gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,
          trasporti,   servizi   postali,   sfruttamento   di    area
          geografica, come definiti  dalla  parte  III  del  presente
          codice. 
              6. Gli «appalti pubblici» sono  i  contratti  a  titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
          o un ente aggiudicatore e uno o piu'  operatori  economici,
          aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura  di
          prodotti, la  prestazione  di  servizi  come  definiti  dal
          presente codice. 
              7.  Gli  «appalti  pubblici  di  lavori»  sono  appalti
          pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
          la progettazione esecutiva e l'esecuzione,  ovvero,  previa
          acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
          progettazione esecutiva  e  l'esecuzione,  relativamente  a
          lavori  o  opere  rientranti   nell'allegato   I,   oppure,
          limitatamente alle ipotesi di cui  alla  parte  II,  titolo
          III,  capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera  rispondente  alle  esigenze   specificate   dalla
          stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore,  sulla  base
          del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. 
              8. I «lavori» di  cui  all'allegato  I  comprendono  le
          attivita'   di    costruzione,    demolizione,    recupero,
          ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per
          «opera» si intende il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 
              9. Gli «appalti pubblici  di  forniture»  sono  appalti
          pubblici diversi da quelli di lavori o di  servizi,  aventi
          per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,   la
          locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione  per
          l'acquisto, di prodotti. 
              10. Gli «appalti  pubblici  di  servizi»  sono  appalti
          pubblici diversi dagli appalti  pubblici  di  lavori  o  di
          forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
          cui all'allegato II. 
              11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono  contratti
          a titolo oneroso, conclusi  in  forma  scritta,  aventi  ad
          oggetto, in conformita' al presente  codice,  l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica  utilita',  e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche' la  loro  gestione  funzionale  ed  economica,  che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo  dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in tale diritto accompagnato da un prezzo,  in  conformita'
          al presente codice. La  gestione  funzionale  ed  economica
          puo' anche riguardare,  eventualmente  in  via  anticipata,
          opere o parti  di  opere  direttamente  connesse  a  quelle
          oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. 
              12. La «concessione di servizi»  e'  un  contratto  che
          presenta le stesse caratteristiche di un  appalto  pubblico
          di servizi, ad eccezione del  fatto  che  il  corrispettivo
          della fornitura di servizi consiste unicamente nel  diritto
          di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato  da  un
          prezzo, in conformita' all'articolo 30. 
              13. L'«accordo quadro» e' un accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste. 
              14.  Il  «sistema  dinamico  di  acquisizione»  e'   un
          processo  di  acquisizione  interamente  elettronico,   per
          acquisti  di   uso   corrente,   le   cui   caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
          tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico  che
          soddisfi i criteri di  selezione  e  che  abbia  presentato
          un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 
              15.  L'«asta  elettronica»  e'  un  processo  per  fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento  automatico.
          Gli appalti di servizi e di lavori che  hanno  per  oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche. 
              15-bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche  o
          di pubblica utilita'» e' il contratto avente ad oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
              15-bis.1.  Il  «contratto  di  disponibilita'»  e'   il
          contratto mediante il quale sono affidate, a  rischio  e  a
          spesa  dell'affidatario,  la  costruzione  e  la  messa   a
          disposizione a favore  dell'amministrazione  aggiudicatrice
          di un'opera di proprieta' privata  destinata  all'esercizio
          di un pubblico servizio, a fronte di un  corrispettivo.  Si
          intende per messa a disposizione l'onere assunto a  proprio
          rischio dall'affidatario di assicurare  all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti. 
              15-ter. Ai fini del presente codice,  i  «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita',  l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti  dall'articolo
          44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. 
              16. I  contratti  «di  rilevanza  comunitaria»  sono  i
          contratti  pubblici  il  cui  valore   stimato   al   netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari   o
          superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
          lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino  nel
          novero dei contratti esclusi. 
              17.  I  contratti  «sotto  soglia»  sono  i   contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle  soglie  di  cui
          agli articoli 28, 32, comma 1, lettera  e),  91,  99,  196,
          215, 235, e che non  rientrino  nel  novero  dei  contratti
          esclusi. 
              18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici  di
          cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in  parte
          alla  disciplina  del  presente  codice,   e   quelli   non
          contemplati dal presente codice. 
              19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore
          di servizi» designano una persona  fisica,  o  una  persona
          giuridica, o un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n.  240,  che  offra  sul  mercato,   rispettivamente,   la
          realizzazione di lavori o opere, la fornitura di  prodotti,
          la prestazione di servizi. 
              20. Il termine «raggruppamento temporaneo»  designa  un
          insieme di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori  di
          servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
          scopo di partecipare alla procedura di affidamento  di  uno
          specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
          unica offerta. 
              21. Il termine «consorzio»  si  riferisce  ai  consorzi
          previsti  dall'ordinamento,  con   o   senza   personalita'
          giuridica. 
              22.  Il   termine   «operatore   economico»   comprende
          l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di  servizi  o
          un raggruppamento o consorzio di essi. 
              23.  L'«offerente»  e'  l'operatore  economico  che  ha
          presentato un'offerta. 
              24. Il «candidato»  e'  l'operatore  economico  che  ha
          chiesto  di  partecipare  a  una  procedura   ristretta   o
          negoziata o a un dialogo competitivo. 
              25.  Le  «amministrazioni  aggiudicatrici»   sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti. 
              26. L'«organismo  di  diritto  pubblico»  e'  qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria: 
              - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse generale,  aventi  carattere  non  industriale  o
          commerciale; 
              - dotato di personalita' giuridica; 
              - la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico oppure la  cui  gestione  sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,  di  direzione  o   di   vigilanza   sia
          costituito  da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'   e'
          designata dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o
          da altri organismi di diritto pubblico. 
              27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
          categorie di organismi di diritto pubblico  che  soddisfano
          detti  requisiti  figurano  nell'allegato  III,   al   fine
          dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II,  IV
          e V. 
              28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese  su  cui  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
              a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 
              b)  controllano  la  maggioranza  dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
              c) hanno il diritto di nominare piu'  della  meta'  dei
          membri del consiglio di amministrazione, di direzione o  di
          vigilanza dell'impresa. 
              29. Gli «enti aggiudicatori» al fine  dell'applicazione
          delle disposizioni delle parti I, III, IV e  V  comprendono
          le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,  e
          i soggetti che, non essendo amministrazioni  aggiudicatrici
          o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti  speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti. 
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori ai fini dell'applicazione  della  parte  III,
          figurano nell'allegato VI. 
              31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai  fini  della
          parte II, sono i  soggetti  privati  tenuti  all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice. 
              32. I «soggetti  aggiudicatori»,  ai  soli  fini  della
          parte  II,  titolo  III,  capo  IV   (lavori   relativi   a
          infrastrutture  strategiche  e  insediamenti   produttivi),
          comprendono le amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari  dei
          fondi, di cui al citato capo IV. 
              33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende
          le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri  soggetti  di
          cui all'articolo 32. 
              34. La «centrale di committenza» e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
              -   acquista   forniture   o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o 
              - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 
              35. Il «profilo di committente» e' il sito  informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e le informazioni previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato X, punto 2. Per i  soggetti  pubblici  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il profilo di committente e' istituito nel  rispetto  delle
          previsioni  di   tali   atti   legislativi   e   successive
          modificazioni, e delle  relative  norme  di  attuazione  ed
          esecuzione. 
              36. Le «procedure  di  affidamento»  e  l'«affidamento»
          comprendono  sia  l'affidamento  di  lavori,   servizi,   o
          forniture, o incarichi di progettazione, mediante  appalto,
          sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
          sia  l'affidamento  di  concorsi  di  progettazione  e   di
          concorsi di idee. 
              37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni
          operatore economico interessato puo' presentare un'offerta. 
              38. Le «procedure ristrette»  sono  le  procedure  alle
          quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
          e  in  cui  possono  presentare  un'offerta  soltanto   gli
          operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
          le modalita' stabilite dal presente codice. 
              39. Il «dialogo competitivo»  e'  una  procedura  nella
          quale  la  stazione  appaltante,   in   caso   di   appalti
          particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
          ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una  o  piu'
          soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla  base
          della quale o delle quali i candidati  selezionati  saranno
          invitati  a  presentare  le  offerte;  a   tale   procedura
          qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare. 
              40. Le «procedure negoziate» sono le procedure  in  cui
          le stazioni appaltanti consultano gli  operatori  economici
          da loro scelti e negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi  le
          condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario  costituisce
          procedura negoziata. 
              41. I «concorsi di  progettazione»  sono  le  procedure
          intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto  nel
          settore      della       pianificazione       territoriale,
          dell'urbanistica,  dell'architettura,   dell'ingegneria   o
          dell'elaborazione  di  dati,  un  piano  o   un   progetto,
          selezionato da una commissione giudicatrice in base ad  una
          gara, con o senza assegnazione di premi. 
              42. I termini «scritto» o «per iscritto»  designano  un
          insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
          e poi comunicato. Tale insieme puo' includere  informazioni
          formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 
              43. Un «mezzo elettronico» e'  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione  (compresa  la
          compressione numerica) e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici. 
              44. L'«Autorita» e' l'Autorita' per  la  vigilanza  sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  di  cui
          all'articolo 6. 
              45. L'«Osservatorio» e'  l'Osservatorio  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  di  cui
          all'articolo 7. 
              46. L'«Accordo» e'  l'accordo  sugli  appalti  pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round. 
              47. Il «regolamento» e' il regolamento di esecuzione  e
          attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5. 
              48. La «Commissione» e' la Commissione della  Comunita'
          europea. 
              49.  Il  «Vocabolario  comune  per  gli  appalti»,   in
          appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa  la
          nomenclatura  di  riferimento  per  gli  appalti   pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo  la  corrispondenza  con  le  altre   nomenclature
          esistenti. 
              50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo  al
          campo di applicazione  del  presente  codice  derivanti  da
          eventuali  discrepanze  tra  la  nomenclatura  CPV   e   la
          nomenclatura  NACE  di  cui  all'allegato  I   o   tra   la
          nomenclatura  CPV   e   la   nomenclatura   CPC   (versione
          provvisoria) di cui all'allegato II,  avra'  la  prevalenza
          rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 
              51.  Ai  fini  dell'articolo  22  e  dell'articolo  100
          valgono le seguenti definizioni: 
              a)   «rete   pubblica    di    telecomunicazioni»    e'
          l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
          la trasmissione di segnali  tra  punti  terminali  definiti
          della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi  ottici
          o altri mezzi elettromagnetici; 
              b)  «punto  terminale  della  rete»  e'  l'insieme  dei
          collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di  accesso
          che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni  e
          sono necessari per avere accesso a  tale  rete  pubblica  e
          comunicare efficacemente per mezzo di essa; 
              c)  «servizi  pubblici  di  telecomunicazioni»  sono  i
          servizi di telecomunicazioni della cui  offerta  gli  Stati
          membri  hanno  specificatamente  affidato   l'offerta,   in
          particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni; 
              d) «servizi di telecomunicazioni» sono  i  servizi  che
          consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
          nell'instradamento di  segnali  su  una  rete  pubblica  di
          telecomunicazioni      mediante       procedimenti       di
          telecomunicazioni, ad  eccezione  della  radiodiffusione  e
          della televisione." 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE»), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
              Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
          9 ottobre 2002, n. 231, cosi' recita: 
              "Art. 5. Saggio degli interessi. 
              1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura
          degli  interessi  legali   di   mora.   Nelle   transazioni
          commerciali  tra  imprese  e'  consentito  alle  parti   di
          concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti
          previsti dall'articolo 7. 
              2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: 
              a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il
          ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
              b) per il secondo semestre dell'anno cui  si  riferisce
          il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 
              3. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da'
          notizia   del   tasso   di   riferimento,   curandone    la
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana nel quinto giorno lavorativo di  ciascun  semestre
          solare.". 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          9 ottobre 2002, n. 231, cosi' recita: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione. 
              1. Le disposizioni contenute nel  presente  decreto  si
          applicano  ad  ogni  pagamento  effettuato  a   titolo   di
          corrispettivo in una transazione commerciale. 
              2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  trovano
          applicazione per: 
              a) debiti oggetto di  procedure  concorsuali  aperte  a
          carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla
          ristrutturazione del debito; 
              b) pagamenti effettuati a titolo  di  risarcimento  del
          danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da  un
          assicuratore." 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          9 ottobre 2002, n.  231,  come  modificato  dalla  presente
          legge cosi' recita: 
              "Art. 4. Termini di pagamento 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
              a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo
          11 novembre 2003, n. 333; 
              b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.".