Art. 25 
 
Modifica all'articolo 55-quater del codice  delle  pari  opportunita'
  tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
  198,  in  attuazione  della  sentenza  della  Corte  di   giustizia
  dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che  ha
  dichiarato l'illegittimita' dell'articolo  5,  paragrafo  2,  della
  direttiva 2004/113/CE, e  delle  conseguenti  Linee  guida  emanate
  dalla Commissione europea. 
  1. All'articolo 55-quater del codice delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «conclusi per la prima volta  a  partire  dal  21  dicembre
2012,»; 
  b) al comma 2, il primo periodo e' soppresso; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e  2,  avuto
riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla  competitivita'  e
al buon funzionamento  del  sistema  assicurativo.  L'IVASS  esercita
altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di
garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite
per i contratti conclusi prima del 21  dicembre  2012,  permangano  a
condizione che siano state fondate su dati  attuariali  e  statistici
affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»; 
  d) al comma 4, le parole: «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»; 
  e) al comma 5,  le  parole:  «L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e  di  interesse  collettivo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'IVASS». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 25: 
              Il testo dell'articolo 55-quater del Codice delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna di cui al decreto legislativo
          11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133. come modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art. 55-quater. Parita' di trattamento  tra  uomini  e
          donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari 
              1. Nei contratti conclusi per la prima volta a  partire
          dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere  conto  del  sesso
          quale fattore di calcolo dei premi e  delle  prestazioni  a
          fini assicurativi e di altri servizi  finanziari  non  puo'
          determinare differenze nei premi e nelle prestazioni. 
              2. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla
          maternita' non possono determinare differenze nei  premi  o
          nelle prestazioni individuali. 
              3. L'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e 2, avuto riguardo alla  tutela  degli  assicurati
          nonche' alla competitivita' e  al  buon  funzionamento  del
          sistema assicurativo.  L'IVASS  esercita  altresi'  i  suoi
          poteri ed effettua  le  attivita'  necessarie  al  fine  di
          garantire che le differenze nei premi o nelle  prestazioni,
          consentite per i contratti conclusi prima del  21  dicembre
          2012, permangano a condizione che siano  state  fondate  su
          dati attuariali e  statistici  affidabili  e  che  le  basi
          tecniche non siano mutate. 
              4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  1,
          2 e 3, secondo periodo, costituisce inosservanza al divieto
          di cui all'articolo 55-ter. 
              5. L'IVASS provvede allo  svolgimento  delle  attivita'
          previste al comma 3 con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
              La direttiva 98/34/ CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 giugno 1998  che  prevede  una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. 
              La  legge   21   giugno   1986,   n.   317   (Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.