Art. 28 
 
Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio,  del  13  maggio
  2013, che adegua determinate direttive in  materia  di  diritto  di
  stabilimento  e   libera   prestazione   dei   servizi   a   motivo
  dell'adesione della Repubblica di Croazia. 
  1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato
A, parte I, annesso alla presente legge. 
  2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31,  e'  sostituito
dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla  presente
legge. 
  3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,  e'
sostituito dal testo riportato nell'allegato A,  parte  III,  annesso
alla presente legge. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo degli allegati 5  e  6  annessi  al
          decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione
          della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          novembre 2007, n. 261, S.O., come modificati dalla presente
          legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              La legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione  di
          servizi da  parte  degli  avvocati  cittadini  degli  Stati
          membri delle Comunita' europee) e' pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 12 febbraio 1982, n. 42. 
              Il  decreto  legislativo  2  febbraio   2001,   n.   96
          (Attuazione della  direttiva  98/5/CE  volta  a  facilitare
          l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
          Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
          qualifica professionale) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  4
          aprile 2001, n. 79, S.O.