Art. 30 
 
Attuazione  di  disposizioni  non  direttamente   applicabili   della
  direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013. 
  1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non  direttamente
applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre
2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  21  maggio   2013,   con   particolare   riferimento
all'attivita'  di  monitoraggio  sull'osservanza  delle   regole   di
bilancio, la Corte dei  conti,  nell'ambito  delle  sue  funzioni  di
controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei  dati
di bilancio delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  2. La Corte dei  conti,  per  le  verifiche  di  cui  al  comma  1,
definisce le metodologie e le linee guida cui  devono  attenersi  gli
organismi di controllo interno e gli organi  di  revisione  contabile
delle pubbliche amministrazioni. 
  3. La Corte dei conti puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche,
di cui al comma 1 l'accesso alle banche di dati da esse costituite  o
alimentate. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare  i  riflessi  sui  conti
delle pubbliche amministrazioni,  la  Corte  dei  conti,  nell'ambito
delle sue funzioni di  controllo,  puo'  chiedere  dati  economici  e
patrimoniali agli enti e agli organismi dalle  stesse  partecipati  a
qualsiasi titolo. 
 
          Note all'art. 30: 
              La  direttiva  2011/85/UE  (Direttiva   del   Consiglio
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri), e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 novembre 2011,  n.
          L 306. 
              Il Regolamento  UE  n.  473  del  2013  del  Parlamente
          Europeo  e  del  Consiglio  per  il   monitoraggio   e   la
          valutazione dei documenti programmatici di bilancio  e  per
          la correzione dei disavanzi eccessivi  negli  Stati  membri
          della zona euro e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  27  maggio
          2013, n. L 140. 
              Il testo dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche).
          pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001,  n.  106,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.".