Art. 21 
 
 
            Valutazione delle iniziative di cooperazione 
 
  1. Il MAECI e  l'Agenzia  stipulano  annualmente  una  convenzione,
approvata dal Comitato congiunto, che regola  il  trasferimento  alla
DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del  programma  delle
valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi: 
  a) conformita' a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che
disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il
ricorso a valutatori indipendenti esterni  di  comprovata  esperienza
nel settore; 
  b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia
sociale ed ambientale  complessiva  degli  interventi,  nel  rispetto
degli standard internazionali in materia; 
  c) consultazione dell'Agenzia  e  delle  competenti  rappresentanze
diplomatiche; 
  d) coinvolgimento dei Paesi partner; 
  e) coordinamento con gli altri donatori. 
  2. I documenti di cui al presente  articolo  e  i  risultati  delle
valutazioni  effettuate  sono  pubblicati  nei   siti   istituzionali
dell'Agenzia e del MAECI.