Art. 21 Valutazione delle iniziative di cooperazione 1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi: a) conformita' a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore; b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia; c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche; d) coinvolgimento dei Paesi partner; e) coordinamento con gli altri donatori. 2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.