Art. 22 
 
 
                          Controlli interni 
 
  1. Le attivita' di controllo interno all'Agenzia,  comprese  quelle
relative alla valutazione del  personale  dirigenziale,  sono  svolte
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive
modificazioni. 
  2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente  di  valutazione
del MAECI. 
  3.  Le  risultanze  delle  attivita'  di  controllo  interno   sono
trasmesse al Ministro. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  agosto  1998,
          n. 191, S.O. 
              - Il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre  2009,
          n. 254, S.O.