Art. 22 Controlli interni 1. Le attivita' di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI. 3. Le risultanze delle attivita' di controllo interno sono trasmesse al Ministro.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.