Art. 36 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,  ad  eccezione
del comma 1 dell'articolo 17, e il decreto legislativo  25  settembre
2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1. 
 
          Note all'art. 36: 
              Il  testo  del  comma  1  dell'art.  17   del   decreto
          legislativo 4 aprile 2010, n. 58, gia'  citato  nelle  note
          alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 17. Disciplina sanzionatoria 
              1. L'art. 53 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa  o
          altrove, trasportare,  immettere  sul  mercato,  importare,
          esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
          laboratori,  depositi  o   spacci   autorizzati,   prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal  Ministero  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica, ovvero che sono privi della  marcatura
          CE e che non hanno superato la valutazione  di  conformita'
          previsti dalle disposizioni di recepimento delle  direttive
          comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 
              2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie  e
          nei relativi gruppi, ai fini  della  sicurezza  fisica  dei
          depositi  e  dei  locali  di  vendita,  tutti  i   prodotti
          esplodenti  secondo  la  loro   natura,   composizione   ed
          efficacia esplosiva. 
              3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e'
          disposta  con  provvedimento  del  capo  della  polizia   -
          direttore generale della pubblica sicurezza. 
              4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  le
          violazioni di cui al comma 1 sono punite con la  reclusione
          da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  10.000  euro  a
          100.000 euro. 
              5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei  casi
          in cui le condotte di cui al  comma  1  sono  riferibili  a
          prodotti oggettivamente difformi dai modelli  depositati  o
          altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura  "CE
          del  tipo"  ovvero  gli  estremi   del   provvedimento   di
          riconoscimento del Ministero dell'interno.». 
              Il testo del comma 2, dell'art. 1, decreto  legislativo
          25 settembre 2012, n. 176,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art. 1. Modifiche  al  decreto  legislativo  4  aprile
          2010, n. 58 
              (Omissis). 
              2. All'art. 53 del testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773, come da ultimo modificato  dall'art.  17  del  decreto
          legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2 le parole: «,  ai  fini  della  sicurezza
          fisica  dei  depositi  e  dei  locali  di   vendita»   sono
          soppresse; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. L'iscrizione nell'allegato  A  al  regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico  dei  prodotti  nelle
          singole categorie e' disposta con  provvedimento  del  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza.  Gli  articoli  pirotecnici   marcati   CE   non
          necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».".