Art. 46 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869; c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164; g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427; h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223; n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141; d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 3. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto. 5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.
Note all'art. 46: Il d.lgs. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1945, n. 155. Il d.lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1947, n. 210 e ratificato con L. 21 maggio 1951, n. 498. La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni), abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1963, n. 51. La legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1968, n. 282. La legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218. La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), modificata dal presente decreto, modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148. La legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1975, n. 232. La legge 13 agosto 1980, n. 427 (Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie), abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1980, n. 224. Il Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299. Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), come modificato dal presente decreto: "Art. 8. 1. (abrogato). 1- bis. (abrogato). 2. (abrogato). 2- bis. (abrogato). 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. (abrogato). 6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilita' in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, e' tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi e' stato occupato alle sue dipendenze. 7. Le imprese che, nei limiti di cui all' art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 . La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988. 8. (abrogato). 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 , dell'art. 4, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 63 , dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 29 luglio 1982, n. 482 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 settembre 1982, n. 684 , dell'art. 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143 , dell'art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 , e dell'art. 2 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 . Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 , e successive modificazioni ed integrazioni.". La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), modificata dal seguente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O. Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, come modificato dal presente decreto: "Art. 5. Contratti di solidarieta'. 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3. (abrogato). 4. (abrogato). 5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla meta' del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terra' conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere. 7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle localita' termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle localita' termali cui si applicano le suddette disposizioni. 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. 9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e' ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione. 10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto. 11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, puo' provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente. 12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5. 13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalita' di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5.". Il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181. Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come modificato dal presente decreto: "Art. 44. (Disposizioni varie in materia previdenziale) 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1, dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. 3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto"; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate". 4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito. 5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. (abrogato). 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti. 8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle attivita' produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it. 8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006. 8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. 9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto. 9-bis. Il comma 7 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'art. 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". 9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.". Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 92 del 2012, come modificato dal presente decreto: "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 1. (abrogato). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 4. (abrogato). 5. (abrogato). 6. (abrogato). 7. (abrogato). 8. (abrogato). 9. (abrogato). 10. (abrogato). 11. (abrogato). 12. (abrogato). 13. (abrogato). 14. (abrogato). 15. (abrogato). 16. (abrogato). 17. (abrogato). 18. (abrogato). 19. (abrogato). 19-bis. (abrogato). 19-ter. (abrogato). 20. (abrogato dal 1° gennaio 2016). 20-bis. (abrogato dal 1° gennaio 2016). 21. (abrogato dal 1° gennaio 2016). 22. (abrogato). 23. (abrogato). 24. (abrogato). 25. (abrogato). 26. (abrogato). 27. (abrogato). 28. (abrogato). 29. (abrogato). 30. (abrogato). 31. (abrogato). 32. (abrogato). 33. (abrogato). 34. (abrogato). 35. (abrogato). 36. (abrogato). 37. (abrogato). 38. (abrogato). 39. (abrogato). 40. (abrogato). 41. (abrogato). 42. (abrogato). 43. (abrogato). 45. (abrogato). 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; [c) art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; d) art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 48. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: «477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.". Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116.