Art. 30 
 
 
                      Modifica dell'articolo 10 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.198  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Compiti del Comitato).  -  1.  Il  Comitato  adotta  ogni
iniziativa  utile,  nell'ambito  delle  competenze  statali,  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, comma  1,  e  in
particolare: 
  a)   formula   proposte   sulle   questioni    generali    relative
all'attuazione  degli  obiettivi   della   parita'   e   delle   pari
opportunita', nonche' per lo  sviluppo  e  il  perfezionamento  della
legislazione vigente che  direttamente  incide  sulle  condizioni  di
lavoro delle donne; 
  b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla  necessita'  di
promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella
vita lavorativa; 
  c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno,  gli  indirizzi
in materia di promozione delle pari opportunita'  per  le  iniziative
del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  da  programmare
nell'anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie  di
progetti di azioni positive che intende  promuovere.  Sulla  base  di
tali indirizzi il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
pubblica apposito bando  di  finanziamento  dei  progetti  di  azione
positiva; 
  d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla  commissione  di
valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti la composizione della commissione, i criteri di  valutazione
dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le  modalita'
di svolgimento  delle  attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  dei
progetti  approvati.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati; 
  e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento
diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e a
individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; 
  f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente  in
materia di parita'; 
  g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali,
al fine di promuovere la  parita'  di  trattamento,  avvalendosi  dei
risultati dei monitoraggi  effettuati  sulle  prassi  nei  luoghi  di
lavoro,  nell'accesso  al  lavoro,  alla  formazione   e   promozione
professionale,  nonche'  sui  contratti  collettivi,  sui  codici  di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; 
  h)  propone   soluzioni   alle   controversie   collettive,   anche
indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive  per  la
rimozione  delle  discriminazioni  pregresse  o  di   situazioni   di
squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo  stato
delle assunzioni, della formazione e della promozione  professionale,
delle condizioni di lavoro e retributive; 
  i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni
non governative che hanno un legittimo interesse a  contribuire  alla
lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego; 
  l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro di acquisire presso i  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla
situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo
stato  delle  assunzioni,  della  formazione   e   della   promozione
professionale; 
  m) promuove una adeguata rappresentanza di  donne  negli  organismi
pubblici nazionali  e  locali  competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione professionale; 
  n) provvede  allo  scambio  di  informazioni  disponibili  con  gli
organismi europei corrispondenti in materia di parita'  fra  donne  e
uomini nell'occupazione e nell'impiego; 
  o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni  positive,  degli
ostacoli  che  limitano  l'uguaglianza  tra  uomo   e   donna   nella
progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di  misure  per
il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', la  piu'
ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri  strumenti
di flessibilita' a livello  aziendale  che  consentano  una  migliore
conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; 
  p) svolge le attivita' di monitoraggio  e  controllo  dei  progetti
gia'  approvati,  verificandone  la  corretta  attuazione  e  l'esito
finale.».