Art. 32 
 
 
                      Modifica all'articolo 14 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Mandato).  -  1.  Il  mandato  delle  consigliere  e  dei
consiglieri di cui all'articolo 12,  effettivi  e  supplenti,  ha  la
durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In  ogni
caso, per la determinazione della durata complessiva del  mandato  si
computano tutti  i  periodi  svolti  in  qualita'  di  consigliera  e
consigliere, sia effettivo che supplente, anche  non  continuativi  e
anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo  si
svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere
e i consiglieri di parita' continuano a  svolgere  le  loro  funzioni
fino al completamento della procedura di cui all'articolo  12,  comma
4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.». 
 
          Note all'art. 32: 
              Si riporta l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio
          2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della  dirigenza
          statale  e  per  favorire  lo  scambio  di   esperienze   e
          l'interazione tra pubblico e privato): 
              "Art. 6. Norme in materia  di  incarichi  presso  enti,
          societa' e agenzie. 
              1. Le nomine degli organi di vertice e  dei  componenti
          dei consigli di amministrazione o degli  organi  equiparati
          degli  enti  pubblici,   delle   societa'   controllate   o
          partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi
          comunque denominati, conferite dal Governo o  dai  Ministri
          nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  naturale   della
          legislatura, computata  con  decorrenza  dalla  data  della
          prima riunione delle Camere,  o  nel  mese  antecedente  lo
          scioglimento anticipato  di  entrambe  le  Camere,  possono
          essere confermate, revocate, modificate o  rinnovate  entro
          sei mesi dal voto sulla fiducia al  Governo.  Decorso  tale
          termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto  si
          intendono confermati fino alla loro naturale  scadenza.  Le
          stesse disposizioni  si  applicano  ai  rappresentanti  del
          Governo e dei Ministri in  ogni  organismo  e  a  qualsiasi
          livello, nonche' ai componenti di comitati,  commissioni  e
          organismi ministeriali e  interministeriali,  nominati  dal
          Governo o dai Ministri.".