Art. 33 
 
 
                      Modifica dell'articolo 15 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri
di parita' intraprendono ogni  utile  iniziativa,  nell'ambito  delle
competenze dello Stato, ai fini del rispetto  del  principio  di  non
discriminazione  e  della  promozione  di   pari   opportunita'   per
lavoratori  e  lavoratrici,  svolgendo  in  particolare  i   seguenti
compiti: 
  a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere,  anche  in
collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali  del
lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali  e  di  garanzia
contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252; 
  b) promozione di progetti  di  azioni  positive,  anche  attraverso
l'individuazione  delle  risorse  dell'Unione  europea,  nazionali  e
locali finalizzate allo scopo; 
  c) promozione della coerenza della programmazione  delle  politiche
di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione  europea
e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita'; 
  d) promozione delle  politiche  di  pari  opportunita'  nell'ambito
delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; 
  e) collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali
del lavoro al fine di rilevare  l'esistenza  delle  violazioni  della
normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia  contro
le discriminazioni,  anche  mediante  la  progettazione  di  appositi
pacchetti formativi; 
  f) diffusione della conoscenza e dello scambio di  buone  prassi  e
attivita' di informazione e formazione culturale sui  problemi  delle
pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione; 
  g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con
gli organismi di parita' degli enti locali. 
  2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito  delle  proprie
competenze, determina le priorita'  d'intervento  e  i  programmi  di
azione, nel rispetto della programmazione annuale  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma  1
e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali,  inchieste
indipendenti  in  materia  di  discriminazioni  sul  lavoro  e   puo'
pubblicare relazioni indipendenti e  raccomandazioni  in  materia  di
discriminazioni sul lavoro. 
  3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui
al regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17  dicembre  2013.  Le  consigliere  e  i  consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono
inoltre componenti delle commissioni di  parita'  del  corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che
svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera   o   il   consigliere
nazionale, o in sua sostituzione la  supplente  o  il  supplente,  e'
componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8. 
  4. Le regioni forniscono alle  consigliere  ed  ai  consiglieri  di
parita'  il  supporto  tecnico  necessario:   alla   rilevazione   di
situazioni  di  squilibrio  di  genere;  all'elaborazione  dei   dati
contenuti  nei  rapporti  sulla  situazione  del  personale  di   cui
all'articolo 46; alla promozione e alla  realizzazione  di  piani  di
formazione  e  riqualificazione  professionale;  alla  promozione  di
progetti di azioni positive. 
  5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita',  le
Direzioni interregionali e territoriali del lavoro,  territorialmente
competenti, acquisiscono nei  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla
situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo
stato delle assunzioni, della formazione e promozione  professionale,
delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione  del
rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile,  anche  in  base  a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. 
  6.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di  indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  agli
organi che hanno provveduto  alla  designazione  e  alla  nomina.  La
consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o  vi  abbia  provveduto  con  un  ritardo
superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento  adottato,
su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione,  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o  il  consigliere
nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al
comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita'  e  su
quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo  19.  Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6  in  caso  di
mancata o ritardata presentazione del rapporto.». 
 
          Note all'art. 33: 
              Il testo del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
          252 (Disciplina delle forme pensionistiche  complementari),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
          289, S.O. 
              Per il testo della citata legge  n.  56  del  2014,  si
          vedano le note all'articolo 27. 
              Il testo del Regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio
          del 21  giugno  1999  (Regolamento  del  Consiglio  recante
          disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' pubblicato
          nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in  vigore
          il 29 giugno 1999.