Art. 41 
 
 
                      Modifica dell'articolo 44 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel  bando
di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  c),  i  datori  di  lavoro
pubblici e privati, le associazioni  e  le  organizzazioni  sindacali
nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali  di  essere  ammessi  al  rimborso  totale  o
parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di  progetti  di
azioni positive presentati in base al medesimo bando. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita  la
commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  ammette  i
progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con  lo
stesso provvedimento, autorizza le relative spese.  L'attuazione  dei
progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due  mesi
dal rilascio dell'autorizzazione. 
  3. I progetti di azioni concordate dai  datori  di  lavoro  con  le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui  al
comma 1. 
  4.  L'accesso  ai  fondi   dell'Unione   europea   destinati   alla
realizzazione  di  programmi  o  progetti  di  azioni  positive,   ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al  parere
del Comitato di cui all'articolo 8.».