Art. 42 
 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  l'espressione
del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;». 
  2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 42: 
              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   14,   del   citato
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121
          (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244), come modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              14. Sono, in ogni caso, attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri: 
              a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di politiche giovanili, nonche' le funzioni  di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali dall'articolo 46, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni;
          le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale dall'articolo 1,  commi  72,  73  e  74,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  in   tema   di
          finanziamenti  agevolati  per   sopperire   alle   esigenze
          derivanti  dalla  peculiare  attivita'  lavorativa   svolta
          ovvero    per    sviluppare    attivita'    innovative    e
          imprenditoriali;  le  funzioni  in  tema  di  contrasto   e
          trattamento della devianza e  del  disagio  giovanile.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
          relative risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  ivi
          compresi l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato
          alle dipendenze ed  il  relativo  Fondo  nazionale  per  le
          comunita' giovanili di cui al  comma  556  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  delle  risorse  gia'
          trasferite  al   Ministero   della   solidarieta'   sociale
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre  risorse  inerenti
          le  medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad   altre
          amministrazioni; 
              b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche  generazionali,  nonche'   le   funzioni   di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di coordinamento delle  politiche  a  favore  della
          famiglia, di interventi per il sostegno della maternita'  e
          della paternita', di conciliazione dei tempi  di  lavoro  e
          dei tempi di cura della famiglia,  di  misure  di  sostegno
          alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla   natalita',
          nonche' quelle concernenti l'Osservatorio  nazionale  sulla
          famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge  27
          dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi'  le
          funzioni  di  competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio
          nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  agli
          articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali. La  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri esercita altresi' la gestione  delle
          risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia
          ed, in particolare, la gestione dei  finanziamenti  di  cui
          all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296; 
              c) le  funzioni  concernenti  il  Centro  nazionale  di
          documentazione e di analisi per l'infanzia e  l'adolescenza
          di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, e l'espressione del concerto in sede di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale in  materia
          di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono  lavori
          di  cura  non  retribuiti  derivanti   da   responsabilita'
          familiari», di cui  al  decreto  legislativo  16  settembre
          1996, n. 565; 
              d) l'espressione del  concerto  in  sede  di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 20 e 48 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198; 
              e) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
          54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo  11
          aprile  2006,  n.  198.   In   ordine   al   Comitato   per
          l'imprenditoria femminile resta fermo quanto  disposto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.". 
              Si riportano gli articoli 20 e 48  del  citato  decreto
          legislativo n. 198 del 2006: 
              "Art. 20. Relazione al Parlamento (decreto  legislativo
          23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6) 
              1. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 19, comma
          5, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale
          di parita', presenta in Parlamento, almeno ogni  due  anni,
          d'intesa con il Ministro  per  le  pari  opportunita',  una
          relazione   contenente   i   risultati   del   monitoraggio
          sull'applicazione della legislazione in materia di  parita'
          e pari opportunita' nel lavoro e  sulla  valutazione  degli
          effetti delle disposizioni del presente decreto." 
              "Art.   48.    Azioni    positive    nelle    pubbliche
          amministrazioni (decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
          196, articolo 7, comma 5) 
              1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera  c),  7,
          comma 1, e 57, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le province, i  comuni  e  gli  altri
          enti pubblici  non  economici,  sentiti  gli  organismi  di
          rappresentanza  previsti  dall'articolo  42   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in  mancanza,  le
          organizzazioni rappresentative nell'ambito del  comparto  e
          dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione  alla
          sfera operativa della rispettiva attivita', il Comitato  di
          cui all'articolo 10, e  la  consigliera  o  il  consigliere
          nazionale di  parita',  ovvero  il  Comitato  per  le  pari
          opportunita'   eventualmente   previsto    dal    contratto
          collettivo e la consigliera o  il  consigliere  di  parita'
          territorialmente competente, predispongono piani di  azioni
          positive  tendenti   ad   assicurare,   nel   loro   ambito
          rispettivo, la rimozione  degli  ostacoli  che,  di  fatto,
          impediscono la piena realizzazione di pari opportunita'  di
          lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.  Detti  piani,  fra
          l'altro, al fine di promuovere  l'inserimento  delle  donne
          nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
          sottorappresentate, ai sensi  dell'articolo  42,  comma  2,
          lettera d),  favoriscono  il  riequilibrio  della  presenza
          femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove
          sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. 
              A tale scopo, in occasione tanto di  assunzioni  quanto
          di  promozioni,  a  fronte  di  analoga  qualificazione   e
          preparazione professionale tra candidati di sesso  diverso,
          l'eventuale scelta  del  candidato  di  sesso  maschile  e'
          accompagnata da un'esplicita  ed  adeguata  motivazione.  I
          piani di cui al presente articolo hanno  durata  triennale.
          In caso di mancato adempimento  si  applica  l'articolo  6,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   57,
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". 
              Il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  98  (Codice
          delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,   a   norma
          dell'articolo 6 della legge  28  novembre  2005,  n.  246),
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133.