Art. 16 Trasferimento dei dati 1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono contenuti nella banca dati sinistri, di cui al previgente art. 135 del Decreto, sono trasferiti nella banca dati sinistri, nella banca dati anagrafe danneggiati e nella banca dati anagrafe testimoni, di cui all'art. 135 del Decreto, cosi' come modificato dall'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.