Art. 16 
 
                       Trasferimento dei dati 
 
  1. I dati  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento, sono contenuti nella banca  dati  sinistri,  di  cui  al
previgente art. 135 del Decreto, sono  trasferiti  nella  banca  dati
sinistri, nella banca dati anagrafe danneggiati e  nella  banca  dati
anagrafe testimoni, di cui  all'art.  135  del  Decreto,  cosi'  come
modificato dall'art. 32 del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.