Art. 23 
 
                   Sondaggi politici ed elettorali 
 
  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi riferiti al quesito  referendario  si  applica  il
regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi  sui
mezzi di comunicazione di massa di cui alla  delibera  n.  256/10/CSP
del 9 dicembre 2010. 
  2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, e' vietato rendere  pubblici  o  comunque  diffondere  i
risultati  di  sondaggi  demoscopici  sull'esito  del  referendum   o
comunque relativi al quesito referendario. Tale  divieto  si  estende
anche  alle  manifestazioni  di  opinione  che,  per   modalita'   di
diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.