Art. 23 Sondaggi politici ed elettorali 1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi riferiti al quesito referendario si applica il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum o comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per modalita' di diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.