(( Art. 36-ter 
 
          Divieto di installazione di apparecchi e congegni 
                         per il gioco lecito 
 
  1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31
dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui
all'articolo 110, commi 6  e  7,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell'art.
          110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (Approvazione
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «6. Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui all'art. 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, si attivano  con  l'introduzione  di  moneta
          metallica  ovvero  con  appositi  strumenti  di   pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   640,   e   successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni  per
          il gioco lecito: 
              a) quelli elettromeccanici privi di monitor  attraverso
          i quali  il  giocatore  esprime  la  sua  abilita'  fisica,
          mentale   o   strategica,   attivabili    unicamente    con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
              b). 
              c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro; 
              c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti
          dagli apparecchi di cui alle lettere a)  e  c),  attivabili
          con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri   strumenti
          elettronici  di  pagamento  e   che   possono   distribuire
          tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
          della partita; 
              c-ter) quelli, meccanici  ed  elettromeccanici,  per  i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.».