Art. 45 
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata 
          e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati 
 
  1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da
corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per  i  comuni
che attuano misure di prevenzione della  produzione  dei  rifiuti  in
applicazione dei principi  e  delle  misure  previsti  dal  programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero
riducono  i  rifiuti  residuali  e  gli  scarti  del  trattamento  di
selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.  Gli
incentivi di cui al presente comma si applicano  tramite  modulazione
della tariffa del servizio di igiene urbana. 
  2. Le regioni, sulla  base  delle  misure  previste  dal  programma
nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei
programmi gia' approvati. 
  3. Le regioni, anche in collaborazione  con  gli  enti  locali,  le
associazioni ambientaliste, individuate  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni,  quelle
di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione
ambientale nonche' nella riduzione e  riciclo  dei  rifiuti,  possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla  riduzione,
al riutilizzo e al massimo  riciclo  dei  rifiuti.  Per  favorire  la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei  rifiuti
urbani, la  regione  puo'  affidare  ad  universita'  e  ad  istituti
scientifici, mediante  apposite  convenzioni,  studi  e  ricerche  di
supporto all'attivita' degli enti locali. 
 
          Note all'art. 45: 
              Si riporta il testo  dell'art.  180,  comma  1-bis  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 180. Prevenzione della produzione di  rifiuti.  -
          1-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre  2012,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti  di  cui  all'art.  199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
          31  dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2013,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   presenta   alle   Camere   una   relazione   recante
          l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione  dei
          rifiuti e  contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati
          raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
          perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti." 
              Si riporta il testo dell'art. 13 della legge  8  luglio
          1986, n. 349 (Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale): 
              "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso tale termine senza  che  il  parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento."