Art. 11 
 
                     Punto di contatto nazionale 
 
  1. Il punto di contatto  nazionale  per  lo  scambio  dati  per  le
finalita' di collaborazione internazionale di polizia e'  individuato
nel Servizio per la  cooperazione  internazionale  di  polizia  della
Direzione centrale della polizia  criminale  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4,  il  punto
di contatto nazionale si  avvale  della  collaborazione  della  banca
dati.