Art. 12 
 
Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati
  esteri, a seguito di consultazione e raffronto 
  1. La consultazione dei profili del DNA contenuti nella banca dati,
per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo
1, comma 2, e' consentita ai punti di contatto  esteri,  in  possesso
delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, anche  per  il
raffronto con i profili del DNA contenuti al  secondo  livello  della
banca dati secondo quanto  previsto  dalle  decisioni  del  Consiglio
dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI,  e  successive
modificazioni, in modalita' automatizzata, nonche' per  finalita'  di
collaborazione internazionale di polizia ai  sensi  dell'articolo  12
della  legge  secondo  i  protocolli  e  i  canali  di  comunicazione
codificati a livello internazionale. 
  2. La trasmissione dei profili del DNA  tra  i  punti  di  contatto
nazionali puo' essere effettuata in modalita' automatizzata o secondo
i  canali  di  comunicazione  codificati  a  livello  internazionale,
assicurando anche  l'adozione  di  misure  appropriate,  compresa  la
cifratura, per garantire la  riservatezza  e  l'integrita'  dei  dati
trasmessi. 
  3. L'esito del raffronto e' notificato, con il relativo  numero  di
riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata,
tramite un'applicazione del portale della banca  dati,  al  punto  di
contatto estero. 
  4. La notifica automatizzata di cui al comma 3 e' fornita  solo  se
il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari
o superiore a quanto indicato agli articoli 7 e  8,  comma  2,  della
decisione del Consiglio dell'Unione europea  n.  2008/616/GAI  ed  al
Capo I del  relativo  allegato  e  dalla  risoluzione  del  Consiglio
dell'Unione europea n. 2009/C  296/01  sullo  scambio  dei  risultati
delle analisi del DNA. 
  5. In caso di esito positivo, la banca dati inoltra  con  modalita'
telematica automatizzata analoga comunicazione al punto  di  contatto
nazionale e al laboratorio che ha inserito  il  profilo  del  DNA  in
banca dati, e svolge le attivita' di cui all'articolo 13, comma 4,  e
quelle necessarie per la predisposizione ad accogliere le  successive
richieste di ulteriori informazioni  provenienti  dal  corrispondente
punto di contatto estero. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per l'argomento della citata decisione del  Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  12  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata
          decisione del Consiglio dell'Unione europea del  23  giugno
          2008 n. 2008/616/GAI: 
              «Art. 7 (Principi applicabili allo scambio di dati  sul
          DNA). - 1. Gli Stati membri utilizzano le  norme  esistenti
          in materia di scambio di dati  sul  DNA,  quali  la  «serie
          europea standard» (European Standard Set - ESS) o la  serie
          di loci standard dell'Interpol (Interpol  Standard  Set  of
          Loci - ISSOL). 
              2. Per la consultazione e il raffronto automatizzati di
          profili  DNA,  la   procedura   di   trasmissione   avviene
          nell'ambito di una struttura decentrata. 
              3.  Sono  adottate  misure  appropriate,  compresa   la
          cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei
          dati trasmessi agli altri Stati membri. 
              4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie  atte
          a  garantire  l'integrita'  dei   profili   DNA   messi   a
          disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per
          raffronto e ad assicurare che tali  misure  siano  conformi
          alle norme internazionali quali la norma ISO 17025. 
              5. Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro
          conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.»; 
              «Art.  8  (Norme  per  le  domande  e  le  risposte  in
          relazione  ai  dati  sul  DNA).  -   1.   La   domanda   di
          consultazione o di  raffronto  automatizzati  di  cui  agli
          articoli  3  o  4  della  decisione  2008/615/GAI  contiene
          unicamente le seguenti informazioni: 
              a)  il  codice  di  Stato  membro  dello  Stato  membro
          richiedente; 
              b) la data, l'ora e  il  numero  di  riferimento  della
          domanda; 
              c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento; 
              d) i tipi di profili DNA  trasmessi  (profili  DNA  non
          identificati o profili DNA indicizzati); e 
              e) le informazioni necessarie per controllare i sistemi
          di banche  dati  e  per  il  controllo  di  qualita'  delle
          procedure di consultazione automatizzata. 
              2.  La  risposta  (relazione  sulla  concordanza)  alla
          domanda di  cui  al  paragrafo  1  contiene  unicamente  le
          seguenti informazioni: 
              a) un'indicazione della presenza o meno di  concordanze
          (hits/no hits); 
              b) la data, l'ora e  il  numero  di  riferimento  della
          domanda; 
              c) la data, l'ora e  il  numero  di  riferimento  della
          risposta; 
              d)  i  codici  di  Stato  membro  dello  Stato   membro
          richiedente e dello Stato membro richiesto; 
              e)  i  numeri  di  riferimento   dello   Stato   membro
          richiedente e dello Stato membro richiesto; 
              f) i tipi di profili DNA  trasmessi  (profili  DNA  non
          identificati o profili DNA indicizzati); 
              g)  i  profili  DNA  richiesti  e  quelli  per  cui  e'
          riscontrata una concordanza; e 
              h) le informazioni necessarie per controllare i sistemi
          di banche  dati  e  per  il  controllo  di  qualita'  delle
          procedure di consultazione automatizzata. 
              3. La notifica  automatizzata  di  una  concordanza  e'
          fornita  solo  se   la   consultazione   o   il   raffronto
          automatizzati abbiano evidenziato  una  concordanza  di  un
          numero minimo di loci. 
              Detto  numero   minimo   e'   indicato   nel   capo   1
          dell'allegato della presente decisione. 
              4. Gli Stati membri  provvedono  affinche'  le  domande
          siano conformi a dichiarazioni formulate ai sensi dell'art.
          2,  paragrafo  3,  della   decisione   2008/615/GAI.   Tali
          dichiarazioni figurano nel  manuale  di  cui  all'art.  18,
          paragrafo 2, della presente decisione.». 
              - Il Capo 1 dell'allegato della sopra citata  decisione
          del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno  2008,  n.
          2008/616/GAI tratta dello "Scambio di dati sul DNA". 
              -  Per  l'argomento  della  risoluzione  del  Consiglio
          dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01,
          si veda nelle note alle premesse.