Art. 32 
 
 
                      Sorveglianza del mercato 
 
    1. Agli esplosivi si applicano  gli  articoli  da  16  a  29  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
    
  2.  Il  prefetto,  quale  autorita'  di  sorveglianza  del  mercato
territorialmente competente, di seguito cosi'  denominata,  controlla
che gli esplosivi per uso civile siano immessi sul  mercato  soltanto
se adeguatamente immagazzinati e usati ai fini  cui  sono  destinati,
non presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone,
dei beni o dell'ambiente. 
  3. L'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,  avvalendosi  della
collaborazione della Commissione tecnica territoriale in  materia  di
sostanze esplodenti, dei competenti uffici  doganali  e  dei  comandi
della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non  puo'
essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e  strutture  pubbliche,
attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione  di  un
piano contenente le misure tese a: 
  a) effettuare  periodiche  ispezioni  all'ingresso  del  territorio
nazionale, nonche' nei luoghi di  fabbricazione,  di  deposito  e  di
vendita; 
  b) prelevare, se del caso, campioni di esplosivi per  sottoporli  a
prove  ed  analisi  volte  ad  accertare  la  sicurezza,  redigendone
processo  verbale  di  cui  deve   essere   rilasciata   copia   agli
interessati; 
  c)  conseguentemente,  ritirare  dal   mercato,   in   esito   agli
accertamenti disposti, gli esplosivi che, pur  recando  la  marcatura
CE,  corredati  della  dichiarazione  di  conformita'  CE,  e   usati
conformemente allo scopo cui sono destinati,  presentino  un  rischio
per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente; 
  d) ordinare  e  coordinare  o,  se  del  caso,  organizzare  con  i
fabbricanti, gli  importatori  o  i  distributori,  il  richiamo  dal
mercato degli esplosivi che presentino un rischio per la salute o  la
sicurezza  delle  persone,  dei  beni  o  dell'ambiente  e  la   loro
distruzione in condizioni di sicurezza. 
  4. I costi relativi alle operazioni di cui al comma 3, lettera  b),
sono  posti  a  carico  dei  fabbricanti,  degli  importatori  o  dei
distributori solo in caso di accertata non conformita' del prodotto. 
  5. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono  eseguite
dagli organi della Polizia di  Stato,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e
della Guardia di Finanza su disposizione del prefetto. Le  misure  di
cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono adottate dal prefetto sulla
base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo
precedente. 
  6. Il Ministero dell'interno predispone, annualmente, un  programma
settoriale di sorveglianza del  mercato  degli  esplosivi  a  livello
nazionale.   Tale   programma,    unitamente    alla    raccolta    e
all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso
di esplosivi, sono inviati annualmente al  Ministero  dello  sviluppo
economico per il  successivo  inoltro  alla  Commissione  dell'Unione
europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati  rimangono  a
disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
 
            NOTE ALL'ART. 32 
            Per  i  riferimenti  normativi   del   regolamento   (CE)
          09/07/2008,  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio si veda nelle note alle premesse.