Art. 33 
 
 
             Disposizioni procedurali per gli esplosivi 
                        che presentano rischi 
 
   1. Qualora l'autorita' di sorveglianza del  mercato  abbia  motivi
sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per  la
salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di  cui
al presente decreto, essa  effettua  una  valutazione  dell'esplosivo
interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti  di  cui  al
presente decreto. A tal fine,  gli  operatori  economici  interessati
cooperano, ove necessario, con l'autorita'  medesima.  Se  nel  corso
della valutazione l'autorita' conclude che l'esplosivo  non  rispetta
le prescrizioni di cui al presente  decreto,  ordina  tempestivamente
all'operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
correttive del caso al fine  di  rendere  l'esplosivo  conforme  alle
prescrizioni medesime  oppure  di  ritirarlo  o  di  richiamarlo  dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura  del
rischio, a seconda dei casi. L'autorita' di sorveglianza del  mercato
informa il Ministero dell'interno e l'organismo notificato competente
delle misure adottate. 
  2. Alle misure di cui al comma  1  si  applica  l'articolo  21  del
regolamento (CE) n.765/2008. 
  3.  Il  Ministero   dell'interno,   informato   dall'autorita'   di
sorveglianza del mercato, ai sensi del comma 1, qualora  ritenga  che
l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa  la
Commissione  dell'Unione  europea  e  gli  altri  Stati  membri   dei
risultati della  valutazione  e  dei  provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di assumere. 
  4.  L'operatore  economico  adotta  tutte   le   opportune   misure
correttive nei confronti di tutti gli esplosivi  interessati  che  ha
messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 
  5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti  le  misure
correttive adeguate entro il  termine  di  cui  al  comma  1  fissato
dall'autorita' di  sorveglianza  del  mercato,  l'autorita'  medesima
adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o  limitare
la messa a disposizione dell'esplosivo  sul  mercato  nazionale,  per
ritirarlo dal  mercato  medesimo  o  per  richiamarlo.  Delle  misure
adottate e' data immediata informazione nei termini di cui  ai  commi
1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari  disponibili,
soprattutto i dati necessari all'identificazione  dell'esplosivo  non
conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita'  e
dei rischi connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali
adottate, nonche' gli  argomenti  espressi  dall'operatore  economico
interessato. In particolare, l'autorita' di sorveglianza del  mercato
indica se l'inadempienza sia dovuta: 
  a) alla non conformita' dell'esplosivo alle  prescrizioni  relative
alla salute o all'incolumita' delle persone  o  alla  protezione  dei
beni materiali o dell'ambiente; oppure 
  b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18, che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  6. Il Ministero dell'interno, qualora un altro Stato  membro  abbia
avviato la procedura a norma del  presente  articolo,  informa  senza
indugio  la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti   i
provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a disposizione
sulla non  conformita'  dell'esplosivo  interessato  e,  in  caso  di
disaccordo con la misura adottata, delle proprie obiezioni. 
  7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento  delle  informazioni  di
cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea
non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria  adottata,  tale
misura e'  ritenuta  giustificata  e  l'esplosivo  e'  immediatamente
ritirato dal mercato. Se sono sollevate obiezioni e, all'esito  delle
consultazioni da essa avviate, la  Commissione  decide,  con  proprio
atto di esecuzione, comunicato agli operatori economici  interessati,
che la misura provvisoria e' ingiustificata, la  misura  medesima  e'
revocata.   L'autorita'   di   sorveglianza   assume,   inoltre,    i
provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con  le  quali
la Commissione ritiene legittime le misure adottate  da  altri  Stati
membri e ne informa la  Commissione.  I  provvedimenti  sono  emanati
all'atto  del   ricevimento   della   decisione   della   Commissione
dell'Unione europea. 
  8. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32  che  limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro  o  il
richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.  Il
provvedimento e' definitivo. 
  9. I costi relativi alle misure di cui al  presente  articolo  sono
posti a carico dell'operatore economico interessato 
 
            NOTE ALL'ART. 33 
            Per  i  riferimenti  normativi   del   regolamento   (CE)
          09/07/2008,  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio si veda nelle note alle premesse.