Art. 35 
 
 
            Esplosivi conformi che presentano un rischio 
 
   1.  Se  l'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,   dopo   aver
effettuato una  valutazione  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  1,
ritiene che un esplosivo, pur conforme al presente decreto,  presenti
un rischio per la salute o la sicurezza delle  persone,  dei  beni  o
dell'ambiente o per  altri  aspetti  della  protezione  del  pubblico
interesse, ordina all'operatore  economico  interessato,  che  se  ne
assume i relativi oneri, di far  si'  che  tale  esplosivo,  all'atto
della sua immissione sul mercato, non presenti piu'  tale  rischio  o
che l'esplosivo sia, a seconda  dei  casi,  ritirato  dal  mercato  o
richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato  alla
natura del rischio. 
  2. L'operatore economico adotta le misure correttive nei  confronti
di tutti gli esplosivi  interessati  da  esso  messi  a  disposizione
sull'intero mercato dell'Unione europea. 
  3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei  termini
di  cui  all'articolo  33,  commi  1,  ultimo  periodo,  e  3.   Tali
informazioni  includono   tutti   i   particolari   disponibili,   in
particolare  i  dati  necessari  all'identificazione   dell'esplosivo
interessato, la sua origine e la catena di fornitura  dell'esplosivo,
la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e  la  durata  delle
misure nazionali adottate. 
  4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante  propri
atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici  interessati,
che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non
siano  giustificate,  quest'ultima  adotta  tutti   i   provvedimenti
necessari  per  conformarsi  a   tale   decisione.   L'autorita'   di
sorveglianza  assume,  inoltre,   i   provvedimenti   necessari   per
conformarsi alle  decisioni  con  le  quali  la  Commissione  ritiene
legittime le misure adottate da altri Stati membri e  ne  informa  la
Commissione. I provvedimenti sono emanati  all'atto  del  ricevimento
della decisione della Commissione dell'Unione europea.