Art. 36 
 
 
                       Non conformita' formale 
 
   1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  33,  se
l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una  delle  seguenti
conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione: 
  a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo  30
del regolamento (CE) n. 765/2008, dell'articolo 22 o dell'Allegato  V
del presente decreto; 
  b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
  c) il numero di identificazione dell'organismo notificato,  qualora
tale organismo intervenga nella fase di controllo  della  produzione,
e' stato apposto in  violazione  dell'articolo  22  o  non  e'  stato
apposto; 
  d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
  e)  non  e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
  f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
  g)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  4,  commi  5  e  6,  o
all'articolo 6, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
  h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui  all'articolo
4 o all'articolo 6 non e' rispettata. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita'  di
sorveglianza del mercato interessata limita o proibisce  la  messa  a
disposizione sul mercato dell'esplosivo o dispone che sia  richiamato
o ritirato dal mercato, a spese dell'operatore economico interessato. 
 
            NOTE ALL'ART. 36 
            Per  i  riferimenti  normativi   del   regolamento   (CE)
          09/07/2008,  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio si veda nelle note alle premesse.