Art. 29 
 
Modifiche al trattamento fiscale  delle  attivita'  di  raccolta  dei
                 tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU 
 
  1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo e il secondo periodo sono soppressi; 
    b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse. 
  2.  Dopo  l'articolo  25-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai  raccoglitori
occasionali di tartufi). - 1. I soggetti  indicati  nel  primo  comma
dell'articolo 23 applicano ai compensi  corrisposti  ai  raccoglitori
occasionali di tartufi non  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una  ritenuta
a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta  ritenuta  si
applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  per
il primo scaglione di reddito ed  e'  commisurata  all'ammontare  dei
corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo  di  deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito». 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente: 
  «20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente  preparati  per
il consumo immediato»; 
    b) al  numero  21),  le  parole:  «,  esclusi  i  tartufi,»  sono
soppresse; 
    c)  al  numero  70),  le  parole:  «(esclusi  i  tartufi)»   sono
soppresse. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno  2018  e
in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo  del  comma  109  della  legge  n.  311/2004
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale   dello   Stato-   legge   finanziaria   2005),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2004,  n.
          306,  gia'  modificato  dalla  legge  n.   228/2012,   come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente   legge,   cosi'
          recita: 
              «109. La cessione di tartufo  non  obbliga  il  cedente
          raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun
          obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare
          annualmente alle regioni di appartenenza la  quantita'  del
          prodotto commercializzato  e  la  provenienza  territoriale
          dello stesso, sulla  base  delle  risultanze  contabili.  I
          cessionari sono obbligati a certificare  al  momento  della
          vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta  e
          quella di commercializzazione.». 
              - Per i riferimenti alla Tabella A allegata  al  citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   633/1972,
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 21.