Art. 33 
 
 
Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e  scarico
                              del burro 
 
  1. Dopo il sesto comma dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
1956, n. 1526, e' inserito il seguente: 
  «Sono esclusi dall'obbligo della tenuta  del  registro  di  cui  al
sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o  associati,  di  cui
all'articolo 2135 del  codice  civile  aventi  una  produzione  annua
inferiore a 5 tonnellate di burro». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - La denominazione  «burro»  e'  riservata  al
          prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte  di  vacca
          ed al prodotto  ottenuto  dal  siero  di  latte  di  vacca,
          nonche'  dalla  miscela  dei  due  indicati  prodotti,  che
          risponde ai  requisiti  chimici,  fisici  ed  organolettici
          indicati ai successivi articoli 2 e 3. 
              La denominazione «burro di qualita'»  e'  riservata  al
          prodotto ottenuto  unicamente  dalla  crema  del  latte  di
          vacca, che risponde ai requisiti  organolettici,  analitici
          ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto  del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
          i Ministri della sanita' e delle finanze. 
              Ai  prodotti  ottenuti  dalla   crema   e   dal   siero
          provenienti da animali  diversi  dalla  vacca  puo'  essere
          attribuita la denominazione «burro», purche' seguita  dalla
          indicazione della specie animale. 
              Le materie prime utilizzate per la produzione dei  tipi
          di  burro  di  cui  ai  precedenti  commi   devono   essere
          sottoposte a filtrazione. 
              Le materie  prime  utilizzate  per  la  produzione  del
          «burro  di  qualita'»  devono  essere  sottoposte  anche  a
          pastorizzazione. Il  «burro  di  qualita'»  deve  risultare
          esente da residui  di  eventuali  sostanze  chimiche  salvo
          quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. 
              I  produttori  ed  i  confezionatori  di  burro  devono
          tenere, per ogni stabilimento,  un  registro  di  carico  e
          scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e  la
          qualita' della materia prima impiegata ed i tipi  di  burro
          ottenuti. 
              Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro  di
          cui al sesto comma gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o
          associati, di cui all'art. 2135 del  codice  civile  aventi
          una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro. 
              L'uso di  denominazioni  e  di  dizioni  riferentisi  a
          trattamenti applicati alla materia  prima  od  al  prodotto
          finito,  per  garantire  la  salubrita',  e'  consentito  a
          condizione che  il  burro  cosi'  trattato  corrisponda  ai
          requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del
          presente articolo.».