Art. 25 
 
 
              Divieto di vendita e di somministrazione 
 
  1. E' vietato vendere, porre in vendita  o  mettere  altrimenti  in
commercio, nonche' comunque somministrare mosti e vini: 
    a) i cui componenti  e  gli  eventuali  loro  rapporti  non  sono
compresi nei limiti stabiliti nel decreto del  Ministro,  emanato  di
concerto con il Ministro della salute; 
    b)  che  all'analisi  organolettica  chimica   o   microbiologica
risultano alterati per malattia o comunque avariati e  difettosi  per
odori e per sapori anormali; 
    c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come
cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino  marsala,  per  i  vini
liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con  alcol,  per  i  vini  che
hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni,
per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali,
per i quali tale limite e' elevato a 1 grammo per litro; 
    d) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati  espressi  come
solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite e' elevato a: 
      1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un  periodo
d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini  dolcificati
e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso
alimentare ai mosti o ai vini; 
      2) 2 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto  concentrato
e per i vini dolci naturali; 
      3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC; 
    e)  contenenti  alcol  metilico  in  quantita'  superiore  a  350
milligrammi/litro per i vini rossi e a 250  milligrammi/litro  per  i
vini bianchi e rosati; 
    f) contenenti bromo e cloro organici; 
    g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro  di
potassio o di suoi derivati. 
  2.  In  aggiunta  ai  casi  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
individuate, in base all'accertata pericolosita' per la salute umana,
ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in  vendita  o
messi altrimenti in commercio o somministrati non  possono  contenere
ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti  stabiliti
nel decreto di cui al comma 1, lettera a). 
  3. I prodotti che presentano caratteristiche  in  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dell'articolo 24, commi 5
e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di  litio
secondo  quanto  previsto  con  decreto  del  Ministro,  sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.