Art. 15 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi 1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013; b) oppure degli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, c) dei «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 e l' «attivita' agricola minima», di cui di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513; si applica per ogni gruppo di infrazione od infrazione, una riduzione o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento e per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni. I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» e l'«attivita' agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano alla Superficie oggetto d'impegno (SOI). 2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, secondo le modalita' di cui all'allegato 4. 3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la sanzione se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.