Art. 16 Riduzioni o esclusioni per violazioni di impegni agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura biologica, indennita' natura 2000 e direttiva quadro acque o per il benessere degli animali nonche' per impegni agro-ambientali - Misura 214 PSR 2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalita' 1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o piu' impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonche' di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario e' applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che puo' portare fino all'esclusione, definita dell'autorita' di gestione, nel rispetto del principio della proporzionalita', nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'operazione in questione. L'Autorita' di controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2.