Art. 16 
 
Riduzioni    o    esclusioni    per     violazioni     di     impegni
  agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura  biologica,
  indennita' natura 2000 e direttiva quadro acque o per il  benessere
  degli animali nonche' per impegni agro-ambientali - Misura 214  PSR
  2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalita' 
 
  1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno  civile  violazioni
contestuali di  uno  o  piu'  impegni  previsti  dalla  tipologia  di
operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e  33  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del  regolamento  (CE)  n.
1698/2005,  nonche'   di   uno   o   piu'   impegni   pertinenti   di
condizionalita' ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario e'
applicata una  maggiorazione  della  riduzione  riferita  all'impegno
violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o  del  10%,
che puo' portare  fino  all'esclusione,  definita  dell'autorita'  di
gestione, nel rispetto  del  principio  della  proporzionalita',  nel
corrispondente anno civile, dal pagamento  ammesso  o  dalla  domanda
ammessa per  l'operazione  in  questione.  L'Autorita'  di  controllo
informa il beneficiario che, in caso di ulteriore  commissione  della
stessa infrazione nel  corso  del  residuo  periodo  di  impegno,  la
relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art.
35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le  conseguenze
previste dal successivo art. 17, comma 2.