Art. 18 Dichiarazioni difformi in misure connesse alle superfici e ad animali 1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 18, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 5 al presente decreto, qualora non diversamente disciplinato dalle regioni nei documenti programmatori ed attuativi dello sviluppo rurale. 2. Per gli animali non elencati nell'allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle regioni e province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative. 3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed esclusione, si applicano quelle disposte dall'art. 31, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014. 4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradichiarazioni, sono quelle previste dagli articoli 19 e 19-bis del regolamento (UE) n. 640/2014.