Art. 18 
 
              Dichiarazioni difformi in misure connesse 
                     alle superfici e ad animali 
 
  1. Ai fini e per gli  effetti  degli  articoli  18,  30  e  31  del
regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni  ed  esclusioni  da
applicare in caso  di  dichiarazioni  difformi  relative  ad  animali
diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono  calcolate  sulla  base
della tabella di  conversione  di  cui  all'allegato  5  al  presente
decreto, qualora non  diversamente  disciplinato  dalle  regioni  nei
documenti programmatori ed attuativi dello sviluppo rurale. 
  2. Per gli animali non elencati  nell'allegato  5  si  rinvia  alle
specifiche disposizioni previste dalle regioni  e  province  autonome
nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e
nelle relative disposizioni attuative. 
  3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione  ed  esclusione,
si  applicano  quelle  disposte  dall'art.  31,   paragrafo   2   del
regolamento (UE) n. 640/2014. 
  4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle  misure
di sostegno alle  superfici,  in  caso  di  sovradichiarazioni,  sono
quelle previste dagli articoli 19 e 19-bis del  regolamento  (UE)  n.
640/2014.