Art. 47 
 
               Interventi per il trasporto ferroviario 
 
  1. Al  fine  di  favorire  ed  accelerare  il  conseguimento  della
compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle  linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale  di
cui al decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al  contempo  adeguati  livelli  di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni  e  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro  120  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   Rete
Ferroviaria Italiana  S.p.A.  e'  individuata  quale  unico  soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali. 
  2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui  al
comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili  destinate  agli  scopi,  ed  in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali  sia  intervenuto  il
relativo pronunciamento da  parte  del  competente  ((  organismo  ))
preposto alla sicurezza. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze  di  mobilita'
dei viaggiatori e delle merci,  di  ampliamento  della  connettivita'
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e  le  aree
metropolitane, di potenziamento delle  connessioni  verso  i  sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito  delle  linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per  la  rete  ferroviaria
nazionale, che possono essere  destinatarie  di  finanziamenti  dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee. 
  4. Le Regioni territorialmente competenti, i  gestori  delle  linee
regionali  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  possono   altresi'
concludere  accordi  e  stipulare  contratti  per   disciplinare   la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ((
ovvero il subentro della medesima Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.
nella gestione delle reti  ferroviarie  regionali  )),  ivi  comprese
quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai
sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando ((
le risorse necessarie per la copertura finanziaria )). 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa (( con la singola regione interessata )) e in  sede  di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di
cui  al  comma  3,  le  linee  che  assumono  la  qualificazione   di
infrastruttura ferroviaria  nazionale,  previa  individuazione  delle
risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo,  ivi
incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli  del  bilancio  dello
Stato  che  sono  corrispondentemente  riallocate.  Tali  linee  sono
trasferite,  a  titolo  gratuito,  al  Demanio   ed   al   patrimonio
indisponibile e disponibile  dello  Stato  ai  fini  del  contestuale
trasferimento,  mediante   conferimento   in   natura,   al   gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ((  che  ne  assume   la
gestione )) nell'ambito del contratto di servizio  con  lo  Stato  ai
sensi e per gli effetti del decreto (( del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione )) del 31 ottobre 2000 n. 138T. 
  6. Al fine di consentire  il  completamento  del  Programma  Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di  ulteriori  opere  funzionali  a
rendere  gli  interventi  piu'  aderenti  alle  mutate  esigenze  dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita  delibera,  individua  le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23  marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi  giuridicamente  vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede  alla  loro  revoca  e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore  di
Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di  nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali. 
  7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Fermi  restando  gli
obblighi di cui al presente comma, e'  autorizzata  la  spesa  di  70
milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono  trasferite
(( al patrimonio della societa' )) Ferrovie del  Sud  Est  e  servizi
automobilistici S.r.l. per  essere  utilizzate,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del  piano  di
risanamento  della  societa',  esclusivamente   a   copertura   delle
passivita',  anche  pregresse,  e  delle  esigenze  finanziarie   del
comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le
operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n.  218,  ((  ivi  compreso  il
trasferimento  della  societa'  Ferrovie  del  Sud  Est   e   servizi
automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie  dello  Stato  Italiane
S.p.a.,   realizzato   nell'ambito   della   riorganizzazione   delle
partecipazioni  dello  Stato  nel  settore   e   in   ragione   della
sussistenza, in capo alla medesima societa', di qualita'  industriali
e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e
del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere
nei termini di legge alla  rimozione  dello  squilibrio  patrimoniale
della societa'». )) 
  8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A.  delle
somme dovute in relazione all'erogazione  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per
l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a  partire  dall'anno
2014,  nelle   more   della   definizione   dei   relativi   rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi  i
residui perenti,  nonche'  di  quelle  iscritte  in  bilancio  e  nel
rispetto della vigente normativa europea. 
  9. Nelle more  ((  del  perfezionamento  della  delibera  del  CIPE
relativa  alla  ))  sezione  transfrontaliera   della   nuova   linea
ferroviaria  Torino-Lione  ai  fini  dell'avvio  della  realizzazione
dell'Opera con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere
b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come  previsto
dalla legge 5 gennaio 2017,  n.  1,  sono  autorizzate  le  attivita'
propedeutiche all'avvio dei lavori a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  allo
scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera  e'  monitorata  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  10. Al fine di promuovere, in  applicazione  del  regolamento  (UE)
1304/2014, il rinnovo  dei  sistemi  frenanti  dei  carri  merci  per
l'abbattimento del rumore prodotto da  tali  carri  e  compensare  le
imprese ferroviarie  dei  relativi  maggiori  oneri  di  gestione  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per  il  finanziamento  degli
interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2018. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  11. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  10  sono  destinate  in
favore  delle  imprese  ferroviarie  o  dei   detentori   dei   carri
ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE)  2015/429
della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  da  sottoporre,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  (( 11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei  collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola,  il  servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  e),  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione n. 138 T del 31  ottobre  2000,  puo'  essere  effettuato
anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui  modello  di
esercizio  sia  strettamente  correlato  al  servizio  di   trasporto
ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse
previste  a  legislazione   vigente   destinate   al   Contratto   di
programma-parte servizi tra lo Stato e la societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti. 
  11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della  logistica  e  del
trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere  alle  imprese
ferroviarie  per   l'incentivazione   del   trasporto   delle   merci
relativamente agli anni 2018 e  2019  sono  attribuite  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che  le  destina  alle  imprese
ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni  e
con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  11,  comma  2-ter,  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. 
  11-quater. Al fine di  promuovere  il  traffico  ferroviario  delle
merci in ambito portuale, ciascuna  autorita'  di  sistema  portuale,
relativamente a concessioni in  essere  per  aree  demaniali  su  cui
insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere,  nel  rispetto
dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18  della  legge  28
gennaio 1994, n.  84,  una  progressiva  diminuzione  dei  canoni  di
concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi  di
traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad
essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce
gli obiettivi specifici  di  traffico  ferroviario,  l'entita'  e  le
modalita' di  determinazione  dello  sconto  compatibilmente  con  le
risorse disponibili nei propri bilanci. 
  11-quinquies. Al fine di incrementare la  sicurezza  del  trasporto
ferroviario e' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  destinato
alla  formazione  di   personale   impiegato   in   attivita'   della
circolazione ferroviaria, con  particolare  riferimento  alla  figura
professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sulla  base  delle
attivita' di  formazione  realizzate,  a  condizione  che  le  stesse
abbiano comportato  l'assunzione  di  almeno  il  70  per  cento  del
personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti  anche
utilizzando le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  nonche'  avvalendosi  di  organismi
riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie
di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.  In
ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente
alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun  esborso
da parte del personale formato e possono altresi'  essere  rimborsati
gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza  dei
corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n.  162  del  2007,  per  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La Deliberazione del CIPE 14 marzo 2003 n. 10 recante
          "Programma delle  opere  strategiche  -  Programma  "Grandi
          stazioni", legge n. 443/2001" e' pubblicata nella GU n. 161
          del 14-7-2003- Suppl. Ordinario n.109. 
              - La Deliberazione del  CIPE  25  luglio  2003,  n.  63
          recante "Primo programma delle opere strategiche - Legge n.
          443/2001. Rideterminazione  quote  dei  limiti  di  impegno
          precedenti.   Assegnazioni   e   indicazioni   di    ordine
          procedurale e finanziario" e' pubblicata nella  GU  n.  248
          del 24-10-2003. 
              - La Deliberazione del  CIPE  6  aprile  2006,  n.  129
          recante "Primo programma delle  infrastrutture  strategiche
          (legge  n.  443/2001)  -  Programma  «Grandi  stazioni»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 253 del  30  Ottobre
          2006. 
              - La Deliberazione del  CIPE  22  luglio  2010,  n.  61
          recante  "1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche
          (legge n. 443/2001). Esame situazione interventi  programma
          «Grandi Stazioni» opere complementari" e' pubblicata  nella
          G.U. n. 43 del 22 febbraio 2011. 
              - La Deliberazione del  CIPE  20  gennaio  2012,  n.  2
          recante "Programma delle infrastrutture strategiche  (Legge
          n.  443/2001).  Interventi  programma  "Grandi   Stazioni".
          Varianti ai progetti  definiti  delle  opere  complementari
          delle stazioni di Roma Termini e Venezia  Santa  Lucia"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio  2012,  n.
          105. 
              - La Deliberazione  del  CIPE  23  marzo  2012,  n.  20
          recante "PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE  (LEGGE
          N. 443/2001). INTERVENTI PROGRAMMA "GRANDI STAZIONI"  OPERE
          COMPLEMENTARI DELLA STAZIONE DI BARI CENTRALE: APPROVAZIONE
          VARIANTE" e' pubblicata nella G.U. n.  150  del  29  giugno
          2012. 
              - Si riporta il testo del  comma  867  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "867.  In   considerazione   della   grave   situazione
          finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est  e
          servizi automobilistici, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  e'  disposto  il  commissariamento  della  suddetta
          societa'  e  sono  nominati  il  commissario  ed  eventuali
          sub-commissari.  Il  commissario  provvede,  entro  novanta
          giorni (236) dal suo insediamento, a predisporre  un  piano
          industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
          riduzione dei costi di  funzionamento.  Il  commissario  e'
          incaricato altresi' di predisporre e  presentare  al  socio
          unico,  nel  predetto  termine  di  novanta   giorni,   una
          dettagliata e documentata relazione,  pubblicata  nel  sito
          web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
          sito  web  della  medesima  societa'  nonche'   in   quello
          dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della  regione
          Puglia, in merito allo  stato  finanziario  e  patrimoniale
          della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
          grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
          al fine  di  consentire  al  socio  unico  di  valutare  le
          condizioni per l'esercizio dell'azione  di  responsabilita'
          ai  sensi  dell'articolo  2393  del   codice   civile.   Il
          commissario,  a  seguito  della   ricognizione   contabile,
          provvede, se necessario, dandone  preventiva  comunicazione
          al socio e al Ministero dell'economia e delle  finanze,  ad
          attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui
          al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Su  proposta  del
          commissario, la societa' puo', altresi', essere  trasferita
          o alienata secondo  criteri  e  modalita'  individuati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          Fermi restando gli obblighi di cui al  presente  comma,  e'
          autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.
          Le relative risorse sono  trasferite  al  patrimonio  della
          societa' Ferrovie del Sud  Est  e  servizi  automobilistici
          S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della  normativa
          dell'Unione europea in materia e nell'ambito del  piano  di
          risanamento  della  societa',  esclusivamente  a  copertura
          delle  passivita',  anche  pregresse,  e   delle   esigenze
          finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi  gli
          atti, i provvedimenti e le operazioni  gia'  realizzati  ai
          sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti del 4  agosto  2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 17  settembre  2016,  n.  218,  ivi  compreso  il
          trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
          automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie  dello  Stato
          Italiane    S.p.a.,    realizzato     nell'ambito     della
          riorganizzazione  delle  partecipazioni  dello  Stato   nel
          settore e  in  ragione  della  sussistenza,  in  capo  alla
          medesima societa', di qualita' industriali  e  patrimoniali
          tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e  del
          servizio, nonche' l'impegno della societa'  Ferrovie  dello
          Stato  Italiane  S.p.a.,  assunto  ai  sensi  del  medesimo
          decreto, di provvedere nei termini di legge alla  rimozione
          dello squilibrio patrimoniale della societa'." 
              - Si riporta il testo dei commi 232 e 233 dell'articolo
          2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              "232. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni: 
              a) il costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve
          essere integralmente finanziato e  deve  esservi  copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; 
              b) il  progetto  definitivo  dell'opera  completa  deve
          essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione; 
              c) il contraente generale o  l'affidatario  dei  lavori
          deve assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa
          risarcitoria, eventualmente sorta in relazione  alle  opere
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'alinea,  nonche'  a  qualunque  pretesa
          anche futura connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato
          finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
          dalle determinazioni assunte dal CIPE non  devono  in  ogni
          caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
          terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per  i
          quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 
              233. Con l'autorizzazione del primo lotto  costruttivo,
          il  CIPE  assume  l'impegno  programmatico  di   finanziare
          l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero  contributo
          finanziato e successivamente assegna, in  via  prioritaria,
          le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in  favore  dei
          progetti di cui al comma 232, allo scopo  di  finanziare  i
          successivi lotti costruttivi fino  al  completamento  delle
          opere, tenuto conto del cronoprogramma." 
              - La legge 5 gennaio 2017, n. 1  recante  "Ratifica  ed
          esecuzione dell'Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio
          dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera  della
          nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il  24
          febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con  Allegato,
          fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei
          contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016" e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2017, n. 9. 
              - Si riporta il testo del  comma  208  dell'articolo  1
          della citata legge n. 228 del 2012: 
              "208.  Per  il  finanziamento   di   studi,   progetti,
          attivita' e lavori preliminari  nonche'  lavori  definitivi
          della nuova linea ferroviaria Torino-Lione  e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro  per  l'anno  2013,  di  100
          milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per
          l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal  2016
          al 2029." 
              - Per il riferimento al citato decreto  legislativo  n.
          229 del 2011 si vedano  i  riferimenti  normativi  all'art.
          41-bis. 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2014  del  26/11/2014
          relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il
          sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la
          decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 356. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10  del
          citato decreto-legge n. 193 del 2016: 
              "Art. 10. Finanziamento di  investimenti  per  la  rete
          ferroviaria 
              1. E' autorizzata la spesa di 320 milioni di  euro  per
          l'anno 2016, anche per  la  sicurezza  e  l'efficientamento
          della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno
          2018 per  il  finanziamento  di  interventi  relativi  alla
          "Sicurezza  ed  adeguamento  a  obblighi  di  legge",   ivi
          compresi quelli  previsti  nella  parte  programmatica  del
          contratto  di  programma,  aggiornamento   2016   -   Parte
          investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)
          Spa,  sul  quale  il  Comitato  interministeriale  per   la
          programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto
          2016,   si   e'   espresso   favorevolmente   e   che    e'
          contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui
          al  periodo  precedente  e'  immediatamente  efficace   per
          l'ulteriore  corso  dei  relativi  interventi  che  vengono
          recepiti nel successivo  contratto  di  programma  -  Parte
          investimenti 2017-2021. 
              Omissis." 
              - Il Regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/429  della
          Commissione  del  13/03/2015  recante   le   modalita'   di
          applicazione dell'imposizione di canoni per il costo  degli
          effetti acustici e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  14  marzo
          2015, n. L 70. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Articolo 108 
              (ex articolo 88 del TCE) 
              1.  La  Commissione  procede  con  gli   Stati   membri
          all'esame permanente  dei  regimi  di  aiuti  esistenti  in
          questi Stati. Essa propone a  questi  ultimi  le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  2  del
          decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  n.
          138T del 31  ottobre  2000  (Concessione  per  la  gestione
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale": 
              " 
              - Si riporta il testo del  comma  294  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "294. Ai fini del  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  di  quelli   che
          derivano  dall'applicazione   del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, a partire  dall'annualita'  2015  le  risorse
          destinate agli obblighi di servizio  pubblico  nel  settore
          del  trasporto  di  merci  su  ferro  non  possono   essere
          superiori a 100 milioni di euro annui. Dette  risorse  sono
          attribuite  al  Gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria
          nazionale che  provvede  a  destinarle  alla  compensazione
          degli oneri per il traghettamento ferroviario delle  merci,
          dei servizi ad esso  connessi  e  del  canone  di  utilizzo
          dell'infrastruttura dovuto dalle  imprese  ferroviarie  per
          l'effettuazione di trasporti delle merci,  compresi  quelli
          transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle
          regioni   Abruzzo,   Molise,   Lazio,   Campania,   Puglia,
          Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta
          compensazione si applica entro il 30  aprile  successivo  a
          ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017  ed  e'  determinata
          proporzionalmente  ai  treni/km  sviluppati  dalle  imprese
          ferroviarie. Il vigente  contratto  di  programma  -  parte
          servizi e  le  relative  tabelle  sono  aggiornati  con  il
          contributo di cui  al  presente  comma  e  con  le  risorse
          stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione  delle
          misure di cui al presente comma." 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo  11
          del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,  n.  9  (Misure
          urgenti per interventi nel territorio): 
              "Art. 11. Spazi finanziari per interventi  nel  settore
          delle linee metropolitane 
              1. - 2-bis Omissis 
              2-ter.  Le  risorse  di  cui  al   citato   comma   294
          dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite
          dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  alle
          imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari
          per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria,  inclusi
          quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e
          ai  servizi  ad  esso  connessi,  sostenuti  dal  trasporto
          ferroviario, con esclusione  di  ogni  altra  modalita'  di
          trasporto concorrente piu' inquinante, per  l'effettuazione
          di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri,
          aventi  origine  o  destinazione  nelle  regioni   Abruzzo,
          Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
          Sardegna  e   Sicilia.   La   predetta   compensazione   e'
          determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati  dalle
          imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.
          Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi
          del secondo periodo del presente comma sono destinate,  nei
          limiti degli stanziamenti esistenti, al  riconoscimento  di
          un contributo alle imprese  ferroviarie  che  effettuano  i
          trasporti di merci per ferrovia sull'intera  infrastruttura
          ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di
          2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto  dei
          minori costi esterni rispetto  ai  trasporti  in  modalita'
          stradale, e' ripartito fra le  imprese  aventi  diritto  in
          maniera proporzionale ai treni/km effettuati.  Con  decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione  delle
          misure di cui al presente comma. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
              "Art. 18 Concessione di aree e banchine 
              1. L'Autorita' portuale e, dove non  istituita,  ovvero
          prima del suo  insediamento,  l'organizzazione  portuale  o
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime  e
          portuali. E' altresi' sottoposta  a  concessione  da  parte
          dell'Autorita'   portuale,   e   laddove   non    istituita
          dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
          opere  attinenti  alle  attivita'  marittime   e   portuali
          collocate a mare nell'ambito degli specchi  acquei  esterni
          alle difese foranee anch'essi da considerarsi  a  tal  fine
          ambito portuale, purche' interessati dal traffico  portuale
          e dalla prestazione  dei  servizi  portuali  anche  per  la
          realizzazione  di  impianti  destinati  ad  operazioni   di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4,
          comma   3.   Le   concessioni   sono    affidate,    previa
          determinazione  dei  relativi  canoni,  anche   commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          idonee forme di pubblicita',  stabilite  dal  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, di concerto con il  Ministro
          delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
          sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti  dalle  autorita'  portuali
          relativi a concessioni gia' assentite alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi  allo
          svolgimento delle operazioni portuali  da  parte  di  altre
          imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle  concessioni  di  aree  e  banchine   alle   normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente dell'autorita' portuale puo' concludere,  previa
          delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui  al
          comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
          sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
              8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'autorita' portuale  o,  laddove  non
          istituita,   l'autorita'    marittima    revocano    l'atto
          concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale." 
              - Il capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
          162 (Attuazione delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE
          relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie
          comunitarie) comprende gli articoli da 4 a 7: 
              "Capo II 
              Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
              Art. 4. Istituzione e ordinamento. 
              1.  E'  istituita,  con  sede  in  Firenze,   l'Agenzia
          nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  definita  alla
          lettera g) dell'articolo 3, di seguito denominata  Agenzia,
          con  compiti  di  garanzia  della  sicurezza  del   sistema
          ferroviario nazionale. 
              2. L'Agenzia svolge i compiti e le  funzioni  per  essa
          previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed  ha  competenza  per
          l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo  quanto
          previsto agli articoli 2 e 3, lettera  a),  e  fatto  salvo
          quanto  previsto  all'articolo   2,   comma   3.   Per   le
          infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti  di
          Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo  IV  della
          direttiva 2004/49/CE sono affidati a  seguito  di  apposite
          convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita'  per
          la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad  apposito
          organismo binazionale. 
              3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
          presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'   dotata   di
          personalita'   giuridica   ed   autonomia   amministrativa,
          regolamentare, patrimoniale, contabile  e  finanziaria,  ed
          opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
          di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  lettera  f),   della
          direttiva 2004/49/CE. 
              4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  che   annualmente
          relaziona al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ai  sensi
          dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio della
          funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle  risorse
          umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il  comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore  e'  scelto  fra  personalita'   con   comprovata
          esperienza tecnico-scientifica  nel  settore.  Il  comitato
          direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e  da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti e dura in carica tre anni. I membri del  comitato
          direttivo durano in carica tre anni, vengono  nominati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori dei conti e' costituito  dal  Presidente,  da  due
          componenti effettivi e da  due  supplenti,  che  durano  in
          carica tre anni e che sono rinnovabili una  sola  volta.  I
          componenti del  collegio  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  su   designazione,   quanto   al
          Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Con separati regolamenti su  proposta  del  Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: 
              a) definizione dell'assetto organizzativo,  centrale  e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione    collettiva    individuato    ai     sensi
          dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165  del  2001,
          adozione  dello  statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo
          organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo  di
          trecento  unita'  e  delle  risorse  finanziarie   di   cui
          all'articolo 26, nonche' alla disciplina  delle  competenze
          degli organi di direzione dell'Agenzia; 
              b) definizione delle modalita'  del  trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando  di  cui  al  comma  8,
          nonche' del personale di cui alla  lettera  b)  del  citato
          comma  8,  da  inquadrare  nell'organico  dell'Agenzia  nel
          limite del 50 per cento dei  posti  previsti  nell'organico
          stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)  del
          presente comma; 
              c) disciplina del reclutamento  da  parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento; 
              d) ricognizione delle attribuzioni  che  restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
              e)  adozione  del  regolamento  di  amministrazione   e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica. 
              7. Entro tre mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
          cui al comma  6  l'Agenzia  assume  le  attribuzioni  nella
          materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
          presente  decreto  e  gia'  esercitate  dal  Ministero  dei
          trasporti e dal Gruppo FS S.p.A. 
              8. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al  comma  6
          del presente articolo,  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'
          assicurato  con  l'utilizzazione,  nel  limite  massimo  di
          duecentocinque unita' di personale: 
              a) numero non superiore a dodici proveniente dai  ruoli
          del Ministero dei trasporti, in regime di comando; 
              b) per la restante parte, con oneri a carico  dell'ente
          di provenienza fino all'attuazione  dell'articolo  26,  con
          personale  tecnico,   avente   riconosciute   capacita'   e
          competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
          e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato,  con
          procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni  che
          non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
          Ministero  dei  trasporti   ed   il   gruppo   FS   S.p.A.,
          dall'Agenzia. 
              9. L'Agenzia utilizza, quale  sede,  gli  immobili,  da
          individuarsi d'intesa con  le  societa'  interessate,  gia'
          utilizzati da FS S.p.A., o da altre  societa'  del  gruppo,
          per l'espletamento delle attivita'  da  cui  tali  Societa'
          vengono a cessare  ai  sensi  del  presente  decreto.  Alle
          eventuali compensazioni si  potra'  provvedere  nella  sede
          dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2. 
              10. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei regolamenti di cui  al  comma  6,  l'Agenzia  provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  con
          provvedimento da sottoporre all'approvazione  del  Ministro
          dei trasporti di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  a  stabilire  la   ripartizione
          dell'organico di  cui  al  comma  6,  tenendo  conto  delle
          effettive esigenze di funzionamento. 
              11. Al personale di cui al comma  8,  lettera  b),  che
          accede al ruolo  organico  dell'Agenzia  sono  riconosciuti
          collocazione professionale equivalente a  quella  ricoperta
          nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
          mantenimento  del  trattamento  economico  di   provenienza
          mediante  assegno  ad  personam  non  riassorbibile  e  non
          rivalutabile. 
              12.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,  salva
          diversa   disposizione   recata   del   presente    decreto
          legislativo, le disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
          di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
          normativa vigente in materia; tale  personale  puo'  essere
          assunto anche con contratto  a  tempo  determinato  e,  ove
          dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
          aspettativa senza assegni. 
              13.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              14. All'atto del trasferimento definitivo  nell'Agenzia
          del personale proveniente dal Ministero  dei  trasporti  e'
          ridotta in misura corrispondente la dotazione organica  del
          predetto Ministero. 
              Art. 5. Principi che regolano l'attivita' dell'Agenzia. 
              1. L'Agenzia opera con indipendenza di  giudizio  e  di
          valutazione, nel rispetto  della  normativa  comunitaria  e
          nazionale in materia. 
              2. L'Agenzia e' indipendente sul  piano  organizzativo,
          giuridico e decisionale da qualsiasi  Impresa  ferroviaria,
          Gestore  dell'infrastruttura,   soggetto   richiedente   la
          certificazione e ente appaltante. 
              3. L'Agenzia puo' costituire o partecipare  a  societa'
          esercenti attivita' accessorie o  strumentali  rispetto  ai
          compiti istituzionali  attribuiti  all'Agenzia  stessa;  in
          particolare puo' promuovere la costituzione di un organismo
          notificato in forma di societa' di diritto privato, con  la
          garanzia  per  l'indipendenza  di  giudizio  e  l'autonomia
          operativa dei lavoratori. I proventi delle attivita' svolte
          dalle societa' sono devoluti, per quanto non indispensabili
          per investimenti e sviluppo, all'Agenzia da utilizzare  per
          i  suoi  fini  istituzionali.   L'Agenzia   concorre   alla
          copertura di eventuali perdite subite dalla stessa societa'
          attraverso  i  propri  fondi,  senza  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita'  del
          funzionamento  sicuro  del  sistema   ferroviario   e   del
          controllo dei rischi che ne derivano  incomba  sui  gestori
          dell'infrastruttura   e    sulle    imprese    ferroviarie,
          obbligandoli a mettere in  atto  le  necessarie  misure  di
          controllo   del   rischio,   ove   appropriato   cooperando
          reciprocamente, ad applicare le norme  e  gli  standard  di
          sicurezza nazionali e ad istituire i  Sistemi  di  gestione
          della sicurezza. 
              5. Con separati decreti legislativi, adottati ai  sensi
          dell'articolo 3,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  25
          gennaio 2006, n. 29, sono individuate  le  sanzioni  per  i
          gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie  e
          per gli operatori del  settore  nei  casi  di  inosservanza
          delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia, adottando
          le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di
          sicurezza impartite dall'Agenzia abbiano piena osservanza. 
              6.  L'Agenzia,  nell'elaborare  il   quadro   normativo
          nazionale, consulta tutti i soggetti interessati,  compresi
          i gestori dell'infrastruttura, le  imprese  ferroviarie,  i
          fabbricanti e i fornitori di servizi di  manutenzione,  gli
          utenti e i rappresentanti del personale. 
              7. L'Agenzia ha la facolta' di condurre le ispezioni  e
          le   indagini   che   dovesse   ritenere   necessarie   per
          l'assolvimento dei propri  compiti  e  puo'  in  ogni  caso
          accedere a tutta la documentazione pertinente,  ai  locali,
          agli   impianti   e   alle   attrezzature    dei    gestori
          dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie. 
              8. Il Ministro dei trasporti  disciplina,  con  proprio
          decreto,  il  rilascio  al  personale  dell'Agenzia  di  un
          documento   che   garantisce    l'accesso    incondizionato
          all'infrastruttura, agli impianti,  al  materiale  rotabile
          anche durante l'esercizio a fini ispettivi. Detto documento
          non costituisce titolo di viaggio e deve essere  utilizzato
          durante le visite e le ispezioni ordinarie e  straordinarie
          dal personale dell'Agenzia. 
              9. L'Agenzia collabora con le altre Autorita' nazionali
          della Comunita' europea preposte alla sicurezza al fine  di
          armonizzare  i  criteri  decisionali  per   coordinare   la
          certificazione della sicurezza  delle  Imprese  Ferroviarie
          che hanno ottenuto linee  internazionali  ed  e'  assistita
          dall'ERA. 
              10. L'Agenzia svolge i propri compiti  in  modo  aperto
          non discriminatorio  e  trasparente.  In  particolare  essa
          acquisisce il parere di tutte le parti e motiva le  proprie
          decisioni. 
              11.  L'Agenzia  risponde  prontamente   alle   domande,
          comunica le proprie richieste di informazione senza indugio
          ed adotta le sue decisioni nei quattro mesi successivi alla
          fornitura di tutte le informazioni richieste. 
              12.  L'Agenzia   indirizza   il   miglioramento   della
          sicurezza del sistema ferroviario nazionale  tenendo  conto
          in modo organico dell'integrazione di tutti i  sottosistemi
          coinvolti  nella  realizzazione  e  nella  gestione   della
          sicurezza ferroviaria. 
              Art. 6. Compiti dell'Agenzia. 
              1. L'Agenzia e' preposta  alla  sicurezza  del  sistema
          ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia  svolge  i
          compiti e le funzioni previste dalla  direttiva  2004/49/CE
          con poteri di regolamentazione tecnica di settore e  detta,
          in conformita' con le disposizioni comunitarie e con quelle
          assunte  dall'Agenzia  europea  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i
          criteri  necessari  per  la  sicurezza  della  circolazione
          ferroviaria. 
              2. L'Agenzia  e'  incaricata  di  svolgere  i  seguenti
          compiti: 
              a)  definire  il  quadro  normativo   in   materia   di
          sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed  emanare
          anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e  delle
          Imprese ferroviarie, le norme tecniche e  gli  standard  di
          sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 
              b) controllare, promuovere e, se del caso  imporre,  le
          disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
          da parte dei Gestori delle Infrastrutture e  delle  Imprese
          ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo  nazionale
          di cui alla lettera a); 
              c)  stabilire  i  principi  e   le   procedure   e   la
          ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
          ordine  all'emanazione  delle  disposizioni  di  cui   alla
          lettera b); 
              d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di
          natura strutturale costitutivi del sistema  ferroviario,  a
          norma dell'articolo 14 del decreto  legislativo  8  ottobre
          2010, n. 191; 
              e) verificare che l'applicazione delle  disposizioni  e
          prescrizioni tecniche relative  al  funzionamento  ed  alla
          manutenzione  dei  sottosistemi  costitutivi  del   sistema
          ferroviario avvenga conformemente ai  pertinenti  requisiti
          essenziali; 
              f) verificare che  i  componenti  di  interoperabilita'
          siano   conformi   ai   requisiti   essenziali   a    norma
          dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.
          191; 
              g)  autorizzare  la  messa  in  servizio  di  materiale
          rotabile e degli altri sottosistemi di  natura  strutturale
          nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora  oggetto  di
          una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla  base  delle
          dichiarazioni  di  verifica  CE  e   dei   certificati   di
          omologazione; 
              h)  emettere  il  certificato  di  omologazione  di  un
          prodotto generico, di  un'applicazione  generica  o  di  un
          componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
          Verificatore  Indipendente  di  Sicurezza   prescelto   dal
          fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
          dall'ente  appaltante,  dall'impresa  ferroviaria   o   dal
          gestore dell'infrastruttura interessato; 
              i)  rilasciare,  rinnovare,  modificare  e  revocare  i
          pertinenti  elementi  che  compongono  i   certificati   di
          sicurezza e le autorizzazioni  di  sicurezza  rilasciati  a
          norma degli articoli 14 e 15 e  controllare  che  ne  siano
          soddisfatti le condizioni e i requisiti  e  che  i  gestori
          dell'infrastruttura  e  le  imprese   ferroviarie   operino
          conformemente  ai  requisiti  del  diritto  comunitario   o
          nazionale; 
              l)  assicurare  che   i   veicoli   siano   debitamente
          immatricolati    nel    RIN    e    che    nei     registri
          dell'infrastruttura  e  dei  veicoli  le  informazioni   in
          materia di sicurezza siano complete ed aggiornate; 
              m)   istituire   e   aggiornare    il    registro    di
          immatricolazione   nazionale   del    materiale    rotabile
          autorizzato ad essere messo in servizio; 
              n)   compiere    attivita'    di    studio,    ricerca,
          approfondimento  in  materia  di  sicurezza  del  trasporto
          ferroviario, anche recependo  indicazioni  emergenti  dalle
          indagini   e   dalle   procedure   svolte    dall'organismo
          investigativo   sugli   incidenti   e   gli   inconvenienti
          ferroviari per il miglioramento della  sicurezza;  svolgere
          attivita'  di  consultazione  in   materia   di   sicurezza
          ferroviaria  a  favore  di  pubbliche   amministrazioni   e
          attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
          vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
          livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie; 
              o)  formulare  proposte  e  osservazioni   relative   a
          problemi della sicurezza ferroviaria ad  ogni  soggetto  od
          autorita' competenti; 
              p) impartire ai gestori delle  infrastrutture  ed  alle
          imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni  in  materia
          di  sicurezza,  nonche'  in  ordine  agli  accorgimenti   e
          procedure  necessarie  ed  utili  al  perseguimento   della
          sicurezza ferroviaria; 
              q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni,
          con  l'Agenzia  ferroviaria  europea  per  lo  sviluppo  di
          obiettivi  comuni  di  sicurezza  e  di  metodi  comuni  di
          sicurezza per  consentire  una  progressiva  armonizzazione
          delle norme nazionali, coordinandosi con  tale  Agenzia  in
          vista  dell'adozione  delle  misure  di  armonizzazione   e
          monitoraggio dell'evoluzione  della  sicurezza  ferroviaria
          europea; 
              r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza
          per i processi di omologazione; 
              r-bis) disciplinare le  modalita'  di  circolazione  di
          particolari  categorie  di  veicoli  che  circolano   sulla
          infrastruttura ricadente  nel  campo  di  applicazione  del
          presente decreto, compresi i veicoli storici. 
              3. Le attivita' di cui al comma 2  non  possono  essere
          trasferite     o     appaltate     ad     alcun     gestore
          dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante. 
              4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
          chiedere  in  qualsiasi  momento  l'assistenza  tecnica  di
          Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o  altri
          organismi  qualificati.  Gli  eventuali   costi   derivanti
          rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di  cui
          all'articolo 26. 
              5. L'Agenzia collabora  con  le  istituzioni  pubbliche
          preposte alla regolazione economica del settore. 
              Art. 7. Relazioni annuali. 
              1. L'Agenzia pubblica annualmente e trasmette entro  il
          30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle
          infrastrutture  ed  alla  Agenzia  ferroviaria  europea  la
          relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente. 
              2. La relazione di cui al comma 1 contiene informazioni
          circa: 
              a) l'evoluzione della  sicurezza  ferroviaria  compresa
          una sintesi dei CSI definiti nell'allegato I; 
              b)  le  modifiche  sostanziali  apportate  alle   norme
          nazionali in materia di sicurezza ferroviaria; 
              c) l'evoluzione della  certificazione  di  sicurezza  e
          dell'autorizzazione di sicurezza; 
              d)  i  risultati   e   l'esperienza   acquisita   nella
          supervisione dell'attivita' dei Gestori dell'infrastruttura
          e delle Imprese ferroviarie; 
              d-bis) le deroghe concesse a norma dell'articolo 9-bis,
          comma 7. 
              3. Il Ministero dei trasporti valuta l'evoluzione dello
          stato  del  raggiungimento  degli   obiettivi   comuni   di
          sicurezza e definisce se necessario,  di  concerto  con  il
          Ministero   delle   infrastrutture    ed    il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   tenendo   conto   delle
          indicazioni dell'Agenzia,  gli  investimenti  necessari  al
          raggiungimento degli obiettivi. 
              4. Il Ministro dei trasporti entro  il  30  ottobre  di
          ogni  anno,  trasmette  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  ed  al   Parlamento   il   rapporto   informativo
          sull'attivita'  svolta   dall'Agenzia,   relativamente   al
          periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26  del
          citato decreto legislativo n. 162 del 2007: 
              "Art.  26.  Risorse  dell'Agenzia  nazionale   per   la
          sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria. 
              1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo  4
          si provvede nei limiti delle seguenti risorse: 
              a)  istituzione  di  un  apposito   fondo   che   viene
          alimentato, nei  limiti  della  somma  di  11.900.000  euro
          annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto
          trasferimento   da   parte   dello   Stato   e    destinate
          all'espletamento dei compiti previsti dal presente  decreto
          attualmente  svolti  da  parte  del  gruppo   F.S.   S.p.A.
          Conseguentemente e' ridotta l'autorizzazione di spesa dallo
          stato di previsione della spesa del Ministro  dell'economia
          e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n.  266,  articolo
          1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro; 
              b) le  entrate  proprie  dell'Agenzia,  costituite  dai
          proventi, derivanti dall'esercizio delle attivita'  dirette
          di  servizio  riservate   all'agenzia   dall'articolo   16,
          paragrafi 2  e  3,  della  direttiva  2004/49/CE,  e  dagli
          introiti previsti  nel  proprio  regolamento  dall'Agenzia.
          Tali entrate sono direttamente  riscosse  dall'Agenzia  con
          destinazione all'implementazione delle  attivita'  e  delle
          dotazioni istituzionali; 
              c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso  alla
          rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese  ferroviarie  a
          RFI S.p.A. L'importo  corrispondente  all'incremento  viene
          incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza
          delle ferrovie."