(( Art. 47-bis 
 
           Disposizioni in materia di trasporto su strada 
 
  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come  individuato
dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco: 
  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte  le
operazioni di  trasporto  effettuate  dal  conducente  distaccato  in
territorio italiano per conto della stessa impresa  di  autotrasporto
indicata nella medesima comunicazione; 
  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  deve  indicare
in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del  conducente
distaccato e le modalita' di rimborso  delle  spese  di  viaggio,  di
vitto e di alloggio da questo sostenute. 
  1-ter.  Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di   distacco
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita
agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo  12  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
in caso  di  controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima
comunicazione  deve  essere  conservata   dal   referente   designato
dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b). 
  1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli  organi  di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la  presenza  a  bordo
del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana: 
  a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152; 
  b) prospetti di paga»; 
  b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione   prevista
dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero  circola  con
documentazione non conforme alle predette disposizioni,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.
Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Tale  esonero  e'
riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013». 
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di  categoria
N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di cose»; 
  b)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  e),  dopo   le   parole:
«contenitori o casse mobili  di  tipo  unificato»  sono  inserite  le
seguenti:  «o  trainino  rimorchi  o   semirimorchi   utilizzati   in
operazioni di trasporto intermodale»; 
  c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera  o)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo  scarico
di merci, nelle ore stabilite»; 
  d) all'articolo 180, comma 4, secondo  periodo,  sono  premesse  le
seguenti  parole:  «Per  i  rimorchi  e  i  semirimorchi   di   massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»; 
  e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle
aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e
scarico di merci,». 
  4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento
all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,
e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno  2017.  E'  altresi'
incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni  2017  e  2018  la
dotazione  finanziaria  a  copertura  delle   agevolazioni   di   cui
all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
  5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema
del trasporto intermodale e della catena logistica  sono  autorizzate
la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per  le  finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge. 
  6. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, non attribuite  alle  imprese  ferroviarie  ai
sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo  11,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono  essere
destinate  dal  gestore   dell'infrastruttura,   nei   limiti   degli
stanziamenti esistenti, a investimenti  per  il  miglioramento  delle
connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai  poli  di
generazione e attrazione  del  traffico  o  all'ammodernamento  delle
locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma-parte  investimenti  tra  la  societa'   Rete   ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti  a  cui  sono
finalizzate. 
  7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di  0,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro  per  l'anno
2018». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  10  e  12  del
          decreto legislativo 17  luglio  2016,  n.  136  (Attuazione
          della direttiva 2014/67/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014,  concernente  l'applicazione
          della  direttiva  96/71/CE   relativa   al   distacco   dei
          lavoratori nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  e
          recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione del mercato interno («regolamento IMI»),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Obblighi amministrativi 
              1. L'impresa  che  distacca  lavoratori  in  Italia  ha
          l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali entro  le  ore  ventiquattro  del
          giorno antecedente l'inizio del distacco  e  di  comunicare
          tutte le successive modificazioni entro cinque  giorni.  La
          comunicazione preventiva  di  distacco  deve  contenere  le
          seguenti informazioni: 
              a) dati identificativi dell'impresa distaccante; 
              b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati; 
              c) data di inizio, di fine e durata del distacco; 
              d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 
              e) dati identificativi del soggetto distaccatario; 
              f) tipologia dei servizi; 
              g) generalita' e domicilio eletto del referente di  cui
          al comma 3, lettera b); 
              h) generalita' del referente di cui al comma 4; 
              i)   numero   del   provvedimento   di   autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' di somministrazione,  in  caso
          di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
          richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. 
              1-bis.  Nel  settore  del  trasporto  su  strada,  come
          individuato dall'articolo  1,  comma  4,  la  comunicazione
          preventiva di distacco: 
              a) ha durata trimestrale  e,  durante  questo  periodo,
          copre tutte  le  operazioni  di  trasporto  effettuate  dal
          conducente distaccato  in  territorio  italiano  per  conto
          della  stessa  impresa  di  autotrasporto  indicata   nella
          medesima comunicazione; 
              b) in aggiunta alle informazioni di  cui  al  comma  1,
          deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda
          in  euro  del  conducente  distaccato  e  le  modalita'  di
          rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio  da
          questo sostenute. 
              1-ter. Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di
          distacco  comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere  tenuta
          a bordo del  veicolo  ed  essere  esibita  agli  organi  di
          polizia stradale, di cui all'articolo 12 del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, in caso di controllo su strada; un'altra  copia  della
          medesima comunicazione deve essere conservata dal referente
          designato dall'impresa  estera  distaccante  ai  sensi  del
          comma 3, lettera b). 
              1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli
          organi di polizia stradale,  di  cui  all'articolo  12  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
          285,  verificano  la  presenza  a  bordo  del  mezzo  della
          documentazione seguente, in lingua italiana: 
              a) contratto di lavoro o altro documento contenente  le
          informazioni di  cui  agli  articoli  1  e  2  del  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
              b) prospetti di paga. 
              2.  Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto sono definite  le
          modalita' delle comunicazioni. 
              3. Durante il periodo del distacco e fino  a  due  anni
          dalla sua cessazione, l'impresa  distaccante  ha  l'obbligo
          di: 
              a)  conservare,   predisponendone   copia   in   lingua
          italiana,  il  contratto  di  lavoro  o   altro   documento
          contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e  2  del
          decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  152,  i  prospetti
          paga, i prospetti che  indicano  l'inizio,  la  fine  e  la
          durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
          comprovante il pagamento delle retribuzioni o  i  documenti
          equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
          rapporto  di  lavoro  o  documentazione  equivalente  e  il
          certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
          applicabile; 
              b) designare un referente elettivamente domiciliato  in
          Italia incaricato di inviare e ricevere atti  e  documenti.
          In difetto, la sede dell'impresa distaccante  si  considera
          il luogo dove ha sede  legale  o  risiede  il  destinatario
          della prestazione di servizi. 
              4. L'impresa  che  distacca  lavoratori  ai  sensi  del
          presente decreto ha l'obbligo di designare,  per  tutto  il
          periodo  del  distacco,  un   referente   con   poteri   di
          rappresentanza per tenere i rapporti con le  parti  sociali
          interessate a  promuovere  la  negoziazione  collettiva  di
          secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
          di richiesta motivata delle parti sociali." 
              "Art. 12. Sanzioni 
              1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
          all'articolo  10,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  150  a  500  euro,  per  ogni
          lavoratore interessato. 
              1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione
          prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater,
          ovvero  circola  con  documentazione  non   conforme   alle
          predette   disposizioni,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.  Si
          applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285. 
              2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
          comma  3,  lettera  a),   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500  a  3.000  euro  per  ogni
          lavoratore interessato. 
              3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
          commi 3, lettera  b),  e  4,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. 
              4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2  non
          possono essere superiori a 150.000 euro." 
              - Si riporta il testo del  comma  651  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "651.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2016,  a  titolo
          sperimentale per un periodo di tre anni, per  i  conducenti
          che esercitano la propria attivita' con veicoli  a  cui  si
          applica il regolamento  (CE)  n.  561/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,  equipaggiati
          con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita' in
          servizi di trasporto internazionale per almeno  100  giorni
          annui,  e'   riconosciuto,   a   domanda,   l'esonero   dai
          complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
          lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL, nella misura dell'80 per  cento  nei  limiti  di
          quanto  stabilito  dal  presente  comma.  Tale  esonero  e'
          riconosciuto entro i limiti e secondo le  disposizioni  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  65,5
          milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per
          l'anno 2017 e di 0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.
          L'esonero  contributivo  di  cui  al   primo   periodo   e'
          riconosciuto dall'ente  previdenziale  in  base  all'ordine
          cronologico di presentazione delle  domande;  nel  caso  di
          insufficienza delle risorse indicate  al  secondo  periodo,
          valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla
          durata dell'esonero, l'ente  previdenziale  non  prende  in
          considerazione  ulteriori   domande,   fornendo   immediata
          comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
          L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle  minori
          entrate,   valutate    con    riferimento    alla    durata
          dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia
          e delle finanze." 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  comma  1,  10,
          comma 3, 158, comma 2, 180, comma 4, 201, comma 1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei  centri
          abitati 
              1. Nei centri abitati i comuni possono,  con  ordinanza
          del sindaco: 
              a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1, 2 e 4; 
              b) limitare  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
              c) stabilire la  precedenza  su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
              d) riservare limitati  spazi  alla  sosta  dei  veicoli
          degli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  dei
          vigili del fuoco,  dei  servizi  di  soccorso,  nonche'  di
          quelli adibiti  al  servizio  di  persone  con  limitata  o
          impedita  capacita'  motoria,   munite   del   contrassegno
          speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
          capilinea; 
              e)  stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato   il
          parcheggio dei veicoli; 
              f) stabilire, previa deliberazione della  Giunta,  aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
              g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di
          categoria  N,  ai  sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico  di
          cose; 
              h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta  e
          al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
              i)  riservare  strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana. 
              Omissis." 
              "Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in  condizioni
          di eccezionalita' 
              1. - 2-bis. Omissis 
              3.  E'   considerato   trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli: 
              a) il cui  carico  indivisibile  sporge  posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso; 
              b) che, pur avendo  un  carico  indivisibile  sporgente
          posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,  compreso  il
          carico, superiore alla sagoma limite in  lunghezza  propria
          di ciascuna categoria di veicoli; 
              c) il  cui  carico  indivisibile  sporge  anteriormente
          oltre la sagoma del veicolo; 
              d)   isolati   o    costituenti    autotreno,    ovvero
          autoarticolati, purche' il carico non sporga  anteriormente
          dal semirimorchio, caratterizzati  in  modo  permanente  da
          particolari attrezzature risultanti dalle rispettive  carte
          di circolazione, destinati esclusivamente al  trasporto  di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; 
              e)   isolati   o    costituenti    autotreni,    ovvero
          autoarticolati  dotati  di   blocchi   d'angolo   di   tipo
          normalizzato    allorche'    trasportino     esclusivamente
          contenitori o casse mobili di  tipo  unificato  o  trainino
          rimorchi  o  semirimorchi  utilizzati  in   operazioni   di
          trasporto  intermodale,  per  cui   vengano   superate   le
          dimensioni   o   le   masse    stabilite    rispettivamente
          dall'articolo 61 e dall'articolo 62; 
              f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera
          n), quando eccedono i limiti di massa  stabiliti  dall'art.
          62; 
              f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi; 
              g) con carrozzeria ad altezza variabile che  effettuano
          trasporti di animali vivi; 
              g-bis) che trasportano  balle  o  rotoli  di  paglia  e
          fieno; 
              g-ter) isolati  o  complessi  di  veicoli,  adibiti  al
          trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. 
              Omissis." 
              "Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 
              1. La fermata e la sosta sono vietate: 
              a) in corrispondenza o in prossimita'  dei  passaggi  a
          livello e sui binari di linee ferroviarie  o  tramviarie  o
          cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
              b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
          sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; 
              c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri  abitati
          e  sulle  strade  urbane  di  scorrimento,  anche  in  loro
          prossimita'; 
              d)  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali
          stradali verticali e semaforici in modo  da  occultarne  la
          vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
          preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
              e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e  in
          prossimita' delle aree di intersezione; 
              f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle  aree
          di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
          dal prolungamento del bordo piu' vicino  della  carreggiata
          trasversale, salvo diversa segnalazione; 
              g)  sui  passaggi  e  attraversamenti  pedonali  e  sui
          passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
          sbocchi delle medesime; 
              h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; 
              h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla  sosta
          dei veicoli elettrici in ricarica. 
              2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: 
              a) allo sbocco dei passi carrabili; 
              b) dovunque venga impedito  di  accedere  ad  un  altro
          veicolo regolarmente in sosta,  oppure  lo  spostamento  di
          veicoli in sosta; 
              c) in seconda fila, salvo che si tratti  di  veicoli  a
          due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; 
              d) negli spazi  riservati  allo  stazionamento  e  alla
          fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
          su rotaia  e,  ove  questi  non  siano  delimitati,  a  una
          distanza dal segnale di fermata inferiore a 15  m,  nonche'
          negli spazi riservati allo  stazionamento  dei  veicoli  in
          servizio di piazza; 
              e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per  il
          carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
              f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
              g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta  dei
          veicoli per persone invalide  di  cui  all'art.  188  e  in
          corrispondenza  degli  scivoli  o  dei   raccordi   tra   i
          marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la  carreggiata
          utilizzati dagli stessi veicoli; 
              h)  nelle  corsie  o  carreggiate  riservate  ai  mezzi
          pubblici; 
              i) nelle aree pedonali urbane; 
              l) nelle zone a traffico limitato  per  i  veicoli  non
          autorizzati; 
              m) negli spazi asserviti  ad  impianti  o  attrezzature
          destinate a servizi  di  emergenza  o  di  igiene  pubblica
          indicati dalla apposita segnaletica; 
              n)  davanti  ai  cassonetti  dei   rifiuti   urbani   o
          contenitori analoghi; 
              o)   limitatamente   alle   ore   di   esercizio,    in
          corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
          sede stradale ed in loro prossimita' sino a  5  m  prima  e
          dopo le installazioni destinate all'erogazione. 
              o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico  e
          lo scarico di merci, nelle ore stabilite. 
              Omissis." 
                
              "Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione  e  di
          guida 
              1. - 3. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando
          il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve
          avere con se' la relativa autorizzazione. Per i rimorchi  e
          i  semirimorchi  di  massa  complessiva  a   pieno   carico
          superiore a  3,5  t,  per  i  veicoli  adibiti  a  servizio
          pubblico di trasporto di persone e  per  quelli  adibiti  a
          locazione senza conducente la carta  di  circolazione  puo'
          essere sostituita da  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
          proprietario con sottoscrizione del medesimo. 
              Omissis." 
              "Art. 201 Notificazione delle violazioni 
              1.   Qualora   la   violazione   non    possa    essere
          immediatamente contestata,  il  verbale,  con  gli  estremi
          precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione
          dei motivi che  hanno  reso  impossibile  la  contestazione
          immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,
          essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando
          questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
          commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di
          targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale
          risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.
          Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere
          fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
          Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti
          dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il
          domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,
          la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
          sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale
          dichiarato    dall'interessato.     Qualora     l'effettivo
          trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia
          identificato   successivamente   alla   commissione   della
          violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli
          stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
          pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli
          l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni
          identificative degli interessati o comunque dalla  data  in
          cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di
          provvedere alla loro identificazione. Quando la  violazione
          sia stata contestata  immediatamente  al  trasgressore,  il
          verbale  deve  essere  notificato  ad  uno   dei   soggetti
          individuati ai sensi dell'articolo 196 entro  cento  giorni
          dall'accertamento  della  violazione.   Per   i   residenti
          all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro
          trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
              1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
              a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
          eccessiva velocita'; 
              b) attraversamento  di  un  incrocio  con  il  semaforo
          indicante la luce rossa; 
              c) sorpasso vietato; 
              d)  accertamento  della  violazione  in   assenza   del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
              e) accertamento della violazione per mezzo di  appositi
          apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
          di  Polizia  stradale  e  nella  loro  disponibilita'   che
          consentono  la  determinazione   dell'illecito   in   tempo
          successivo poiche' il veicolo  oggetto  del  rilievo  e'  a
          distanza   dal   posto   di   accertamento    o    comunque
          nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o  nei
          modi regolamentari; 
              f) accertamento effettuato con  i  dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
              g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
          ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
          pedonali, alle piazzole di carico e  scarico  di  merci,  o
          della circolazione sulle corsie e  sulle  strade  riservate
          attraverso i dispositivi previsti dall'articolo  17,  comma
          133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              g-bis)  accertamento  delle  violazioni  di  cui   agli
          articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,  170,  171,
          193, 213  e  214,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi  o
          apparecchiature di rilevamento. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1999,   n.   40
          (Disposizioni  urgenti  per  gli  addetti  ai  settori  del
          trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto): 
              "2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto. 
              1. - 2. Omissis 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dei commi 103 e 106 dell'articolo
          1 della citata legge n. 266 del 2005: 
              "103. Le somme  versate  nel  periodo  d'imposta  2005a
          titolo di contributo al Servizio  sanitario  nazionale  sui
          premi di assicurazione per la responsabilita' civile per  i
          danni derivanti dalla  circolazione  di  veicoli  a  motore
          adibiti a trasporto merci, di  massa  complessiva  a  pieno
          carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai  sensi
          della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita  con  D.M.  23
          marzo  1992  del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del  1º
          aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per  ciascun
          veicolo, possono essere  utilizzate  in  compensazione  dei
          versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31  dicembre  2006,
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in
          tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre
          alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte
          sui redditi e del valore della  produzione  netta  ai  fini
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.   Il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle
          indicazioni  fornite  a   consuntivo   dall'Agenzia   delle
          entrate, provvede a riversare sulla  contabilita'  speciale
          1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le
          anticipazioni  sostenute  a  seguito  delle   compensazioni
          effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a
          111." 
              "106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
          non documentate di cui  all'articolo  66,  comma  5,  primo
          periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, spetta anche per  i  trasporti  personalmente
          effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in  cui
          ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per  cento  di
          quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
          regione o delle  regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo nonche', relativamente  all'anno
          2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
          comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,   e'
          autorizzato uno stanziamento di 120  milioni  di  euro  per
          l'anno 2006." 
              - Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          e' autorizzato a concedere contributi per  l'attuazione  di
          progetti   per   migliorare   la   catena   intermodale   e
          decongestionare la rete viaria, riguardanti  l'istituzione,
          l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi  marittimi  per
          il trasporto combinato delle merci o il  miglioramento  dei
          servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e  in  partenza  da
          porti situati in Italia, che  collegano  porti  situati  in
          Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello
          Spazio economico europeo. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa annua di 45,4 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190." 
              - Per il testo del  comma  294  dell'articolo  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014   e   del   comma   2-ter
          dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 185  del  2015
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 47.