Art. 48 
 
Misure urgenti  per  la  promozione  della  concorrenza  e  la  lotta
  all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale 
 
  1. I bacini di  mobilita'  per  i  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale e i relativi enti  di  governo,  sono  determinati
dalle regioni, sentite le citta' metropolitane,  gli  altri  enti  di
area vasta e i  comuni  capoluogo  di  Provincia,  nell'ambito  della
pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla  base
di analisi della domanda  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
socio-economiche,   demografiche   e   comportamentali    dell'utenza
potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione
e dell'articolazione produttiva del  territorio  di  riferimento.  La
definizione dei bacini  di  mobilita'  rileva  anche  ai  fini  della
pianificazione e del finanziamento degli interventi  della  mobilita'
urbana sostenibile. 
  2. I bacini di cui al  comma  1  comprendono  un'utenza  minima  di
350.000  abitanti  ovvero  inferiore  solo  se  coincidenti  con   il
territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti
di governo dei bacini possono essere conferite in uso  le  reti,  gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta'  degli  enti
pubblici associati. In tal caso gli  enti  di  governo  costituiscono
societa' interamente possedute dagli  enti  conferenti,  che  possono
affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e  delle  altre
dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non  e'  ammessa
la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. 
  (( 3. La regione o la provincia  autonoma  determina  i  bacini  di
mobilita' in base alla quantificazione o alla stima della domanda  di
trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le  modalita'
di trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di
matrici  origine/destinazione   per   l'individuazione   della   rete
intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche'
delle fonti  informative  di  cui  dispone  l'Osservatorio  istituito
dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  ))
Gli operatori gia'  attivi  nel  bacino  sono  tenuti  a  fornire  le
informazioni e i dati rilevanti in relazione  ai  servizi  effettuati
entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed  enti
locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e  riservatezza  dei
dati commerciali sensibili. Le regioni hanno la facolta' di far salvi
i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ove coerenti con  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. 
  4.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure  di  scelta  del
contraente per i servizi di trasporto locale e  regionale,  gli  enti
affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione
alle medesime, articolano  i  bacini  di  mobilita'  in  piu'  lotti,
oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto
delle caratteristiche della domanda e  salvo  eccezioni  motivate  da
economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di
efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale
dell'area soggetta alle disposizioni di  cui  alla  legge  16  aprile
1973,  n.  171  e  successive  modificazioni.  Tali  eccezioni   sono
disciplinate  con  delibera   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  2,  lettera  f)  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato  dal  comma  6,
lettera a), del presente articolo.  Per  quanto  riguarda  i  servizi
ferroviari l'Autorita' puo'  prevedere  eccezioni  relative  anche  a
lotti comprendenti territori  appartenenti  a  piu'  Regioni,  previa
intesa tra le regioni interessate. 
  5. Nelle more della definizione  dei  bacini  di  mobilita'  e  dei
relativi enti di governo, gli enti locali devono  comunque  procedere
al nuovo  affidamento  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  dei
servizi di trasporto  pubblico  per  i  quali  il  termine  ordinario
dell'affidamento e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ovvero scadra' (( tra la predetta data e l'adozione
)) dei provvedimenti di  pianificazione  e  istituzione  di  enti  di
governo. 
  6. All'articolo 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti  parole:  «a
definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio
della minore estensione territoriale dei lotti di  gara  rispetto  ai
bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e  di
quella potenziale, delle economie di  scala  e  di  integrazione  tra
servizi, di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla  normativa
vigente, nonche'»; 
    b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale  l'Autorita'
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio  per  i  servizi
esercitati  da  societa'  in  house  o  da  societa'  con  prevalente
partecipazione pubblica ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' per quelli affidati  direttamente.  Sia  per  i
bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati  in
house o affidati direttamente l'Autorita' determina la  tipologia  di
obiettivi  di  efficacia  e  di  efficienza  che  il   gestore   deve
rispettare, nonche' gli  obiettivi  di  equilibrio  finanziario;  per
tutti  i  contratti  di  servizio  prevede  obblighi  di  separazione
contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le
altre attivita'.». 
  7. Con riferimento alle procedure  di  scelta  del  contraente  per
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico  locale  e  regionale
l'Autorita' di regolazione dei trasporti  detta  regole  generali  in
materia di: 
    a)  svolgimento  di  procedure  che  prevedano  la  facolta'   di
procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da  parte
dell'affidatario, che se ne  assume  il  rischio  di  impresa,  ferma
restando  la  possibilita'  di  soluzioni  diverse  con   particolare
riferimento ai  servizi  per  i  quali  sia  prevista  l'integrazione
tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra  piu'  lotti
di gara; 
    b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette  procedure,
del possesso, quale requisito di idoneita' economica  e  finanziaria,
di un  patrimonio  netto  pari  almeno  al  quindici  per  cento  del
corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche'  dei  requisiti  di
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
    c) adozione di  misure  in  grado  di  garantire  all'affidatario
l'accesso  a  condizioni  eque  ai  beni   immobili   e   strumentali
indispensabili  all'effettuazione  del   servizio,   anche   relative
all'acquisto, alla cessione, alla locazione o  al  comodato  d'uso  a
carico  dell'ente  affidante,  del  gestore  uscente  e  del  gestore
entrante, con specifiche  disposizioni  per  i  beni  acquistati  con
finanziamento  pubblico  e  per  la  determinazione   nelle   diverse
fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni; 
    d) in alternativa a quanto previsto  sulla  proprieta'  dei  beni
strumentali  in  applicazione   della   lettera   c),   limitatamente
all'affidamento  di  servizi  di  trasporto   pubblico   ferroviario,
facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di  cedere  la
proprieta' dei beni immobili essenziali  e  dei  beni  strumentali  a
soggetti  societari,  costituiti  con  capitale  privato  ovvero  con
capitale pubblico e privato, che si specializzano  nell'acquisto  dei
predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai  gestori  di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e
non discriminatorie; 
    e) in caso  di  sostituzione  del  gestore  a  seguito  di  gara,
previsione  nei  bandi  di  gara  del  trasferimento  del   personale
dipendente dal gestore uscente al subentrante  con  l'esclusione  dei
dirigenti  e  nel  rispetto  della  normativa  europea  in   materia,
applicando  in  ogni  caso  al  personale  il  contratto   collettivo
nazionale di settore. (( Gli importi accantonati per  il  trattamento
di fine rapporto )) relativo ai dipendenti del  gestore  uscente  che
transitano alle dipendenze  del  soggetto  subentrante  sono  versati
all'INPS dal gestore uscente. 
  8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di  regolazione
dei trasporti provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, disponibili a legislazione vigente. 
  9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a  munirsi  di  valido
titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio  e  ad  ogni
singola  uscita,  se   prevista,   in   conformita'   alle   apposite
prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per  la  durata  del
percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. 
  10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in
conformita' alle  apposite  prescrizioni  previste  dal  gestore,  in
occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati. 
  11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta
l'applicazione di una sanzione  pecuniaria  da  definirsi  con  legge
regionale. In assenza di legge  regionale,  la  sanzione  e'  pari  a
sessanta volte il valore  del  biglietto  ordinario  e  comunque  non
superiore a 200 euro. 
  (( 11-bis. In caso di mancata esibizione di  un  idoneo  titolo  di
viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione  comminata
e'  annullata  qualora  sia  possibile   dimostrare,   con   adeguata
documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del  trasporto
pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso  di
validita' al momento dell'accertamento. )) 
  12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Al fine di assicurare il piu' efficace (( contrasto  dell'evasione
)) tariffaria, i gestori dei servizi di  trasporto  pubblico  possono
affidare le attivita' di prevenzione,  accertamento  e  contestazione
delle  violazioni  alle  norme  di  viaggio  anche  a  soggetti   non
appartenenti agli organici del gestore medesimo,  qualificabili  come
agenti  accertatori.  Gli  stessi   dovranno   essere   appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  di  competenza.  Per  lo
svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti  accertatori
esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento    rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti  dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  compresi  quelli  necessari
per l'identificazione del trasgressore,  ivi  incluso  il  potere  di
richiedere l'esibizione di valido  documento  di  identita',  nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa  legge.  ((  Gli  agenti  accertatori,  nei  limiti  del
servizio a cui sono destinati,  rivestono  la  qualita'  di  pubblico
ufficiale. Gli agenti  accertatori  possono  accertare  e  contestare
anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico  contenute
nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione  di  una
sanzione amministrativa. )) 
  Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione  agenti  ed
ufficiali  aventi  qualifica  di  polizia  giudiziaria,  secondo   un
programma di  supporto  agli  agenti  accertatori  di  cui  al  comma
precedente, con copertura  dei  costi  a  completo  carico  dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.». 
  (( 12-bis. Al  fine  di  verificare  la  qualita'  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  e   regionale,   le   associazioni   dei
consumatori riconosciute a  livello  nazionale  o  regionale  possono
trasmettere,   con   cadenza   semestrale,   per   via    telematica,
all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  i  dati,  ricavabili  dalle   segnalazioni
dell'utenza,  relativi  ai  disservizi  di   maggiore   rilevanza   e
frequenza,  proponendo  possibili  soluzioni   strutturali   per   il
miglioramento del servizio.  L'Osservatorio  informa  dei  disservizi
segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorita' di  regolazione
dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37,  comma
2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le  amministrazioni  competenti,  entro  trenta  giorni,   comunicano
all'Osservatorio e all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  le
iniziative  eventualmente  intraprese  per  risolvere  le  criticita'
denunciate  ed  entro  i  novanta  giorni  successivi  rendono  conto
all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate.  Nel  rapporto
annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia
i disservizi di maggiore  rilevanza  nel  territorio  nazionale  e  i
provvedimenti    adottati    dalle    amministrazioni     competenti.
L'Osservatorio mette a disposizione delle  Camere,  su  richiesta,  i
dati raccolti  e  le  statistiche  elaborate  nell'ambito  della  sua
attivita',  fatte  salve  le  necessarie  garanzie  di  tutela  e  di
riservatezza dei dati commerciali sensibili. 
  12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  per  il
trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014,  n.
169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un  servizio  di
trasporto pubblico subisce  una  cancellazione  o  un  ritardo,  alla
partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta  minuti
per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti  per
i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano,  tranne  che
nei casi di calamita' naturali, di  scioperi  e  di  altre  emergenze
imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto  al  rimborso  del
prezzo del biglietto da parte del vettore. Il  rimborso  e'  pari  al
costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per
i  titolari  di  abbonamento,  il  pagamento  e'  pari   alla   quota
giornaliera del costo completo dell'abbonamento,  fermo  restando  il
rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate  con
disposizioni del gestore. Il rimborso e'  corrisposto  in  denaro,  a
meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento. )) 
  13. Le rilevazioni dei sistemi di  video  sorveglianza  presenti  a
bordo  dei  veicoli  e  sulle  banchine  di  fermata  possono  essere
utilizzate ai fini del  contrasto  dell'evasione  tariffaria  e  come
mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di
trattamento dei dati personali, per  l'identificazione  di  eventuali
trasgressori che rifiutino di fornire  le  proprie  generalita'  agli
agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle  competenti
forze dell'ordine. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 300 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 244 del 2007 e' riportato nei riferimenti all'art.
          27. 
              - La legge 16 aprile 1973, n. 171  recante  "Interventi
          per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 8 maggio 1973, n. 117. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 37  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti 
              1. - 1-ter. Omissis 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire i criteri  per  la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997: 
              "Art.  18.  Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico regionale e locale 
              1.  L'esercizio  dei  servizi  di  trasporto   pubblico
          regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in
          qualsiasi   forma   affidati,   e'   regolato,   a    norma
          dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di  durata
          non superiore a nove anni. L'esercizio  deve  rispondere  a
          principi di  economicita'  ed  efficienza,  da  conseguirsi
          anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici
          di trasporto. I servizi in economia sono  disciplinati  con
          regolamento  dei  competenti  enti  locali.  Al   fine   di
          garantire l'efficace  pianificazione  del  servizio,  degli
          investimenti e  del  personale,  i  contratti  di  servizio
          relativi all'esercizio dei servizi  di  trasporto  pubblico
          ferroviario  comunque  affidati  hanno  durata  minima  non
          inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei,  nei  limiti
          degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati. 
              1-bis. I servizi  di  trasporto  pubblico  ferroviario,
          qualora   debbano   essere   svolti   anche   sulla    rete
          infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni  ai
          soggetti in  possesso  del  titolo  autorizzatorio  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,   lettera   r),   del   decreto
          legislativo 8 luglio 2003, n. 188,  ovvero  della  apposita
          licenza  valida  in  ambito  nazionale  rilasciata  con  le
          procedure previste dal medesimo decreto legislativo n.  188
          del 2003. 
              2. Allo  scopo  di  incentivare  il  superamento  degli
          assetti   monopolistici   e   di   introdurre   regole   di
          concorrenzialita' nella gestione dei servizi  di  trasporto
          regionale  e  locale,  per  l'affidamento  dei  servizi  le
          regioni  e  gli  enti  locali  si  attengono  ai   principi
          dell'articolo 2 della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          garantendo in particolare: 
              a) il ricorso alle procedure concorsuali per la  scelta
          del gestore del servizio  sulla  base  degli  elementi  del
          contratto  di  servizio  di  cui  all'articolo  19   e   in
          conformita' alla normativa comunitaria  e  nazionale  sugli
          appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
          i soggetti in possesso dei requisiti di  idoneita'  morale,
          finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi  della
          normativa vigente, per il  conseguimento  della  prescritta
          abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada. Le
          societa',  nonche'  le  loro  controllanti,   collegate   e
          controllate che, in Italia o all'estero, sono  destinatarie
          di affidamenti non conformi  al  combinato  disposto  degli
          articoli 5 e  8,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, e la cui  durata  ecceda  il  termine  del  3
          dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna  procedura
          per l'affidamento  dei  servizi,  anche  se  gia'  avviata.
          L'esclusione non si applica alle  imprese  affidatarie  del
          servizio oggetto  di  procedura  concorsuale.  La  gara  e'
          aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
          e  di  prestazione  del  servizio,  nonche'  dei  piani  di
          sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
          che  della  fissazione  di  un   coefficiente   minimo   di
          utilizzazione per la istituzione o  il  mantenimento  delle
          singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
          la disponibilita' a  qualunque  titolo  delle  reti,  degli
          impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  essenziale
          per l'effettuazione del servizio non costituisca, in  alcun
          modo,  elemento  discriminante  per  la  valutazione  delle
          offerte dei concorrenti. Il bando  di  gara  deve  altresi'
          assicurare che i beni di cui al periodo  precedente  siano,
          indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque  titolo,  la
          disponibilita', messi a disposizione del gestore  risultato
          aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 
              b) 
              c) 
              d)  l'esclusione,  in  caso  di  mancato  rinnovo   del
          contratto  alla  scadenza  o  di  decadenza  dal  contratto
          medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio; 
              e) l'indicazione delle modalita' di  trasferimento,  in
          caso di cessazione dell'esercizio, dal  precedente  gestore
          all'impresa   subentrante   dei   beni    essenziali    per
          l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
          riferimento a quanto disposto  all'articolo  26  del  regio
          decreto 8 gennaio 1931, n. 148; 
              f) l'applicazione della disposizione  dell'articolo  1,
          comma 5,  del  regolamento  1893/91/CEE  alle  societa'  di
          gestione dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale  che,
          oltre  a  questi  ultimi  servizi,  svolgono  anche   altre
          attivita'; 
              g) la determinazione  delle  tariffe  del  servizio  in
          analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo  2
          della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
              g-bis) relativamente ai servizi di  trasporto  pubblico
          ferroviario,  la  definizione   di   meccanismi   certi   e
          trasparenti  di  aggiornamento  annuale  delle  tariffe  in
          coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che  tenga
          conto del necessario  miglioramento  dell'efficienza  nella
          prestazione  dei  servizi,  del  rapporto  tra  ricavi   da
          traffico e costi operativi, di cui all'articolo  19,  comma
          5,  del  tasso  di  inflazione  programmato,  nonche'   del
          recupero di produttivita' e  della  qualita'  del  servizio
          reso. 
              3. Le regioni  e  gli  enti  locali,  nelle  rispettive
          competenze,  incentivano  il  riassetto   organizzativo   e
          attuano,  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2000,  la
          trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
          con le  procedure  di  cui  all'articolo  17,  commi  51  e
          seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  societa'
          di  capitali,  ovvero  in  cooperative  a   responsabilita'
          limitata,   anche   tra   i   dipendenti,   o   l'eventuale
          frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o
          di gestione. Di tali societa', l'ente titolare del servizio
          puo' restare socio unico per un periodo non superiore a due
          anni. Ove la trasformazione di cui al  presente  comma  non
          avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il
          presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso
          di ulteriore inerzia, la  regione  procede  all'affidamento
          immediato  del  relativo  servizio  mediante  le  procedure
          concorsuali di cui al comma 2, lettera a). 
              3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio,  da
          concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007 , nel  corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti agli attuali  concessionari  ed  alle  societa'
          derivanti dalle trasformazioni di cui al comma  3,  ma  con
          l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di  servizi
          speciali mediante procedure concorsuali,  previa  revisione
          dei contratti di  servizio  in  essere  se  necessaria;  le
          regioni procedono altresi' all'affidamento  della  gestione
          dei relativi servizi alle societa'  costituite  allo  scopo
          dalle  ex  gestioni  governative,  fermo  restando   quanto
          previsto dalle norme in  materia  di  programmazione  e  di
          contratti di servizio di  cui  al  capo  II.  Trascorso  il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera
          a). 
              3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad  evidenza
          pubblica  gia'  avviate  o  concluse,  le  regioni  possono
          disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a  un
          massimo di due anni, in favore di soggetti  che,  entro  il
          termine del periodo transitorio  di  cui  al  comma  3-bis,
          soddisfino una delle seguenti condizioni: (38) 
              a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali,
          sia avvenuta la cessione, mediante  procedure  ad  evidenza
          pubblica, di una quota  di  almeno  il  20  per  cento  del
          capitale sociale ovvero di una quota di almeno  il  20  per
          cento dei servizi eserciti a societa'  di  capitali,  anche
          consortili, nonche' a cooperative e consorzi,  purche'  non
          partecipate da regioni o da enti locali; 
              b) si sia dato luogo ad un  nuovo  soggetto  societario
          mediante fusione di  almeno  due  societa'  affidatarie  di
          servizio  di  trasporto  pubblico  locale  nel   territorio
          nazionale  ovvero  alla  costituzione   di   una   societa'
          consortile, con predisposizione  di  un  piano  industriale
          unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
          di servizio di trasporto  pubblico  locale  nel  territorio
          nazionale. Le  societa'  interessate  dalle  operazioni  di
          fusione  o  costituzione  di  societa'  consortile   devono
          operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
          di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo  tale
          che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di  un
          maggiore livello di servizi di trasporto  pubblico  locale,
          secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni. 
              3-quater. Durante i periodi di cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale  e  locale
          possono  continuare  ad  essere  prestati   dagli   attuali
          esercenti, comunque denominati. A tali  soggetti  gli  enti
          locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
          pubblico gia' in essere ai sensi dell'articolo 19  in  modo
          da  assicurare  l'equilibrio  economico  e  attraverso   il
          sistema  delle   compensazioni   economiche   di   cui   al
          regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del  26  giugno
          1969, e  successive  modificazioni,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti di quanto stabilito all'articolo 17.  Nei  medesimi
          periodi, gli  affidatari  dei  servizi,  sulla  base  degli
          indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: 
              a) al  miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza,
          economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
          qualita'    dell'informazione     resa     all'utenza     e
          dell'accessibilita' ai servizi  in  termini  di  frequenza,
          velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita'; 
              b)  al  miglioramento  del  servizio  sul  piano  della
          sostenibilita' ambientale; 
              c) alla razionalizzazione dell'offerta dei  servizi  di
          trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
          quanto previsto al comma 3-quinquies. 
              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  3-bis  e
          3-quater si applicano anche ai servizi  automobilistici  di
          competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
          commi,  le  regioni  e  gli  enti  locali   promuovono   la
          razionalizzazione    delle    reti     anche     attraverso
          l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
          sistemi di tariffazione unificata  volti  ad  integrare  le
          diverse modalita' di trasporto. 
              3-sexies.  I  soggetti  titolari  dell'affidamento  dei
          servizi ai sensi dell'articolo 113, comma  5,  lettera  c),
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, come modificato dall'articolo  14,  comma  1,
          lettera d), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, provvedono  ad  affidare,  con  procedure  ad
          evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, una quota di  almeno
          il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a
          societa', purche' non partecipate dalle medesime regioni  o
          dagli stessi enti locali affidatari dei servizi. 
              3-septies. Le societa' che  fruiscono  della  ulteriore
          proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta  la  durata
          della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
          evidenza  pubblica  attivate  sul  resto   del   territorio
          nazionale per l'affidamento di servizi." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753  (Nuove
          norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita'
          dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri  servizi   di
          trasporto), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  71.  La  prevenzione  e   l'accertamento   delle
          infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di
          cui al successivo titolo VIII, e la  stesura  dei  relativi
          verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati  e
          guardie della specialita'  polizia  ferroviaria  del  Corpo
          delle guardie di pubblica  sicurezza,  nonche'  agli  altri
          ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria  indicati  nei
          commi primo e secondo dell'art. 221 C.P.P. 
              In assenza  dei  soggetti  sopraindicati  il  personale
          addetto all'esercizio, alla custodia ed  alla  manutenzione
          delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei  fatti
          ed alle relative verbalizzazioni. 
              Al suddetto personale delle ferrovie compete  pure,  in
          aggiunta al personale di cui all'art. 137 del  testo  unico
          delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale,
          approvato  con  D.P.R.  15  giugno   1959,   n.   393,   la
          constatazione   e   la   relativa   verbalizzazione   delle
          infrazioni  alle  disposizioni   sull'attraversamento   dei
          passaggi a livello. 
              Per  la  legalita'  dei  verbali,  il  personale  delle
          ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme  di
          legge. 
              Per  le  ferrovie  in  concessione  l'espletamento  dei
          servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari
          della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonche' ai funzionari
          dei competenti organi delle regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali secondo le rispettive attribuzioni. 
              Al  fine  di  assicurare  il  piu'  efficace  contrasto
          dell'evasione  tariffaria,  i  gestori   dei   servizi   di
          trasporto  pubblico  possono  affidare  le   attivita'   di
          prevenzione, accertamento e contestazione delle  violazioni
          alle norme di viaggio anche  a  soggetti  non  appartenenti
          agli organici  del  gestore  medesimo,  qualificabili  come
          agenti   accertatori.   Gli    stessi    dovranno    essere
          appositamente abilitati dall'impresa di trasporto  pubblico
          che  mantiene  comunque  la  responsabilita'  del  corretto
          svolgimento dell'attivita' di verifica e che  ha  l'obbligo
          di  trasmettere  l'elenco  degli  agenti   abilitati   alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo di  competenza.
          Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli  agenti
          accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento
          rilasciato dall'azienda e possono  effettuare  i  controlli
          previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689, compresi quelli necessari  per  l'identificazione  del
          trasgressore,  ivi  incluso   il   potere   di   richiedere
          l'esibizione di valido documento di identita' nonche' tutte
          le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione
          II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei  limiti
          del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita' di
          pubblico  ufficiale.   Gli   agenti   accertatori   possono
          accertare e contestare anche le altre violazioni in materia
          di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le
          quali  sia   prevista   l'irrogazione   di   una   sanzione
          amministrativa. 
              Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione
          agenti   ed   ufficiali   aventi   qualifica   di   polizia
          giudiziaria, secondo un programma di supporto  agli  agenti
          accertatori di cui al comma precedente, con  copertura  dei
          costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi
          di tempo non superiori ai trentasei mesi." 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007  relativo  ai
          diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
          ferroviario e' pubblicato nella G.U.U.E. 3  dicembre  2007,
          n. L 315. 
              - Il  decreto  legislativo  4  novembre  2014,  n.  169
          recante "Disciplina sanzionatoria  delle  violazioni  delle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica
          il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai  diritti  dei
          passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con   autobus"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2014, n. 271.