Art. 49 
 
       Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa' 
 
  1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle
infrastrutture attraverso la  programmazione,  la  progettazione,  la
realizzazione e  la  gestione  integrata  delle  reti  ferroviarie  e
stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A.  sviluppa  le  opportune
sinergie  con  il  gruppo  Ferrovie  dello  Stato,  anche  attraverso
appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra  l'altro,
un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10  per  cento
rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento
nel 2018. 
  ((  2.  Al  fine  di  realizzare  una  proficua  allocazione  delle
partecipazioni pubbliche facenti capo al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  in   ambiti   industriali   omogenei,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta  giorni  dal  verificarsi
delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel  rispetto  della
disciplina dell'Unione europea, alla societa'  Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A. mediante aumento
di capitale della  societa'  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  S.p.A.
tramite  conferimento  in  natura.  ))  L'aumento  di   capitale   e'
realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di  ANAS
S.p.A.  risultante  da  una  situazione  patrimoniale  approvata  dal
Consiglio di amministrazione della societa' e riferita  ad  una  data
non  anteriore   a   quattro   mesi   dal   conferimento.   Pertanto,
all'operazione di trasferimento non si applicano gli  articoli  2343,
2343-ter, 2343-quater, nonche' l'articolo  2441  del  codice  civile.
Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per  il  trasferimento
di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. 
  3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato alle  seguenti
condizioni: 
    a) perfezionamento del Contratto di Programma  2016/2020  tra  lo
Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) acquisizione di una perizia giurata di stima  da  cui  risulti
l'adeguatezza  dei  fondi  stanziati   nel   bilancio   ANAS,   anche
considerato quanto disposto (( dai commi 7 e 8, )) rispetto al valore
del contenzioso giudiziale in  essere;  il  perito  incaricato  viene
nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito  di  una
terna  di  esperti  proposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    (( b-bis) l'assenza di effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza
pubblica rilevanti ai fini degli impegni  assunti  in  sede  europea,
verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. )) 
  4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad
ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le  licenze,  i  nulla
osta  e  tutti  gli  altri  provvedimenti   amministrativi   comunque
denominati. 
  5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo
Stato in ANAS  S.p.A.,  qualsiasi  deliberazione  o  atto  avente  ad
oggetto il trasferimento  di  ANAS  S.p.A.  o  operazioni  societarie
straordinarie sul capitale della societa' e'  oggetto  di  preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze  d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Alla data di trasferimento della partecipazione  detenuta  dallo
Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4,  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, al terzo periodo  dopo  le  parole:  «successive
modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il  comma  6
del medesimo articolo 7 e' abrogato. 
  7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e  2019,  nei
limiti delle risorse di cui al  comma  8,  a  definire,  mediante  la
sottoscrizione  di  accordi  bonari  e/o  transazioni  giudiziali   e
stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti
dall'iscrizione di riserve o da richieste  di  risarcimento,  laddove
sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli  205  e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le  modalita'
ivi previste,  previa  valutazione  della  convenienza  economica  di
ciascuna operazione  da  parte  della  Societa'  stessa,  nonche'  ((
apposito preventivo parere dell'))Autorita' nazionale anticorruzione. 
  8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le  delibere
CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, (( pubblicate,  rispettivamente,
nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003,  n.  304  del  29
dicembre 2004 e n. 147 del 27  giugno  2005,  ))  non  utilizzati  ed
eccedenti  il  fabbisogno  risultante   dalla   realizzazione   degli
interventi di cui alle predette delibere, nel limite  complessivo  di
700 milioni di euro, e' destinata, con esclusione delle somme  cadute
in perenzione, alle finalita' di cui  al  ((  comma  7  )).  Il  CIPE
individua le risorse annuali effettivamente disponibili in  relazione
al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle  predette
finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 
  9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  i  commi
115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati. 
  10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il  comma
5 e' abrogato. 
  11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non  si
applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal  trasferimento  di  cui  al
comma  2,  le  norme  di  contenimento  della  spesa  previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando, ((  finche'  l'ANAS  risulti  compresa  nel  suddetto
elenco  dell'ISTAT,  l'obbligo  di  versamento  ))  all'entrata   del
bilancio  dello  Stato  di  un  importo  corrispondente  ai  risparmi
conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da  effettuare  ai
sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208. 
  12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma  ANAS
2016-2020, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  870,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5%
delle  risorse  complessivamente  finalizzate  al   contratto   dalla
medesima legge n. 208 del 2015, ad  effettuare  la  progettazione  di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15% (( delle  medesime
risorse, a svolgere attivita' )) di manutenzione straordinaria  della
rete stradale nazionale. Le attivita' svolte ai  sensi  del  presente
articolo  devono  essere  distintamente  indicate  nel  Contratto  di
programma 2016-2020 e  le  relative  spese  sostenute  devono  essere
rendicontate secondo (( le modalita' previste per il )) «Fondo  Unico
ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della  legge
28  dicembre  2015,  n.  208.  ((  Nell'ambito  delle  attivita'   di
manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'
ANAS S.p.A. ha  particolare  riguardo  alla  verifica  dell'idoneita'
statica e all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica
di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari. 
  12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse gia'
stanziate  a  tale  scopo,  per  gli  interventi   di   completamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottato  dal  CIPE,  ai  sensi  della  legislazione  vigente»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ad  integrazione  delle  risorse  gia'
stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS  Spa
2016-2020». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2343,
          2343-ter, 2343-quater, 2441 del codice civile: 
              "Art. 2343. Stima dei conferimenti di beni in natura  e
          di crediti. 
              Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare
          la relazione giurata di un esperto designato dal  tribunale
          nel cui circondario ha  sede  la  societa',  contenente  la
          descrizione   dei   beni   o   dei    crediti    conferiti,
          l'attestazione che il loro valore e' almeno pari  a  quello
          ad  essi  attribuito  ai  fini  della  determinazione   del
          capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i  criteri
          di valutazione seguiti. La relazione deve  essere  allegata
          all'atto costitutivo. 
              L'esperto risponde dei danni causati alla societa',  ai
          soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
          64 del codice di procedura civile. 
              Gli amministratori devono, nel termine  di  centottanta
          giorni dalla  iscrizione  della  societa',  controllare  le
          valutazioni contenute nella relazione  indicata  nel  primo
          comma e, se sussistano  fondati  motivi,  devono  procedere
          alla revisione della stima. Fino a  quando  le  valutazioni
          non sono state controllate,  le  azioni  corrispondenti  ai
          conferimenti sono inalienabili e devono restare  depositate
          presso la societa'. 
              Se risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei  crediti
          conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
          avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
          ridurre il  capitale  sociale,  annullando  le  azioni  che
          risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio  conferente  puo'
          versare la differenza in danaro o recedere dalla  societa';
          il  socio  recedente  ha  diritto  alla  restituzione   del
          conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte  in
          natura. L'atto costitutivo puo' prevedere,  salvo  in  ogni
          caso quanto disposto dal quinto comma  dell'articolo  2346,
          che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
          presente comma si determini una loro  diversa  ripartizione
          tra i soci." 
              "Art.  2343-ter.  Conferimento  di  beni  in  natura  o
          crediti senza relazione di stima. 
              Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero  di
          strumenti  del  mercato  monetario  non  e'  richiesta   la
          relazione di cui all'articolo  2343,  primo  comma,  se  il
          valore ad essi attribuito ai fini della determinazione  del
          capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo  e'  pari  o
          inferiore al prezzo medio ponderato  al  quale  sono  stati
          negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei  mesi
          precedenti il conferimento. 
              Fuori dai casi in cui e' applicabile  il  primo  comma,
          non e' altresi' richiesta la relazione di cui  all'articolo
          2343, primo comma, qualora il valore  attribuito,  ai  fini
          della determinazione del capitale sociale e  dell'eventuale
          sovrapprezzo, ai beni in natura  o  crediti  conferiti  sia
          pari o inferiore: 
              a) al fair value iscritto nel  bilancio  dell'esercizio
          precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a
          condizione che  il  bilancio  sia  sottoposto  a  revisione
          legale e la relazione del revisore non esprima  rilievi  in
          ordine alla valutazione dei beni oggetto del  conferimento,
          ovvero; 
              b) al valore risultante da una valutazione riferita  ad
          una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e
          conforme ai principi e  criteri  generalmente  riconosciuti
          per la valutazione dei beni  oggetto  del  conferimento,  a
          condizione che essa provenga da un esperto indipendente  da
          chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che
          esercitano individualmente o  congiuntamente  il  controllo
          sul soggetto conferente o sulla societa'  medesima,  dotato
          di adeguata e comprovata professionalita'. 
              Chi conferisce beni o crediti  ai  sensi  del  primo  e
          secondo  comma  presenta  la  documentazione  dalla   quale
          risulta  il  valore  attribuito  ai   conferimenti   e   la
          sussistenza, per i conferimenti di cui  al  secondo  comma,
          delle  condizioni  ivi  indicate.  La   documentazione   e'
          allegata all'atto costitutivo. 
              L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde
          dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi. 
              Ai fini dell'applicazione del  secondo  comma,  lettera
          a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai
          principi  contabili  internazionali  adottati   dall'Unione
          europea," 
              "Art. 2343-quater. Fatti eccezionali  o  rilevanti  che
          incidono sulla valutazione. 
              Gli amministratori verificano, nel  termine  di  trenta
          giorni dalla iscrizione della  societa',  se,  nel  periodo
          successivo a quello di  cui  all'articolo  2343-ter,  primo
          comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno  inciso
          sul prezzo dei  valori  mobiliari  o  degli  strumenti  del
          mercato monetario conferiti  in  modo  tale  da  modificare
          sensibilmente  il  valore  di  tali  beni  alla   data   di
          iscrizione  della  societa'  nel  registro  delle  imprese,
          comprese le situazioni in  cui  il  mercato  dei  valori  o
          strumenti  non  e'   piu'   liquido.   Gli   amministratori
          verificano    altresi'    nel    medesimo    termine    se,
          successivamente al termine dell'esercizio cui si  riferisce
          il bilancio di  cui  alla  lettera  a)  del  secondo  comma
          dell'articolo 2343-ter, o alla data  della  valutazione  di
          cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono  verificati
          fatti nuovi rilevanti tali da modificare  sensibilmente  il
          valore dei beni  o  dei  crediti  conferiti  alla  data  di
          iscrizione  della  societa'  nel  registro  delle  imprese,
          nonche' i requisiti  di  professionalita'  ed  indipendenza
          dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo
          2343-ter, secondo comma, lettera b). 
              Qualora  gli   amministratori   ritengano   che   siano
          intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano
          non idonei i requisiti di professionalita'  e  indipendenza
          dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo
          2343-ter,  secondo  comma,  lettera  b),  si  procede,   su
          iniziativa degli amministratori, ad una  nuova  valutazione
          ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343. 
              Fuori dai casi di cui al secondo comma,  e'  depositata
          per l'iscrizione nel registro delle imprese,  nel  medesimo
          termine di cui al  primo  comma,  una  dichiarazione  degli
          amministratori contenente le seguenti informazioni: 
              a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti  per
          i quali non  si  e'  fatto  luogo  alla  relazione  di  cui
          all'articolo 2343, primo comma; 
              b) il valore ad  essi  attribuito,  la  fonte  di  tale
          valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; 
              c) la dichiarazione che tale valore e'  almeno  pari  a
          quello loro attribuito ai  fini  della  determinazione  del
          capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; 
              d) la dichiarazione  che  non  sono  intervenuti  fatti
          eccezionali o rilevanti che incidono sulla  valutazione  di
          cui alla lettera b); 
              e) la  dichiarazione  di  idoneita'  dei  requisiti  di
          professionalita'  e  indipendenza   dell'esperto   di   cui
          all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). 
              Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni  sono
          inalienabili  e  devono  restare   depositate   presso   la
          societa'." 
              "Art. 2441. Diritto di opzione. 
              Le  azioni  di  nuova  emissione  e   le   obbligazioni
          convertibili in azioni devono essere offerte in opzione  ai
          soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
          sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
          anche ai possessori di queste,  in  concorso  con  i  soci,
          sulla base del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della
          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del
          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza
          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante
          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore   a   quindici   giorni    dalla    pubblicazione
          dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del  secondo  comma,  per  almeno
          cinque sedute, salvo che i diritti di  opzione  siano  gia'
          stati integralmente venduti. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore
          legale o da una societa' di revisione legale. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale. 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione
          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la
          documentazione  indicata  dall'articolo   2343-ter,   terzo
          comma, devono restare depositati nella sede della  societa'
          durante i  quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e
          finche'  questa  non  abbia  deliberato;  i  soci   possono
          prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo  di
          emissione delle azioni in base  al  valore  del  patrimonio
          netto, tenendo conto, per  le  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni
          nell'ultimo semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di
          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
          e la deliberazione di aumento del capitale  deve  indicarne
          l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
          emissione, se queste  sono  offerte  in  sottoscrizione  ai
          dipendenti della societa' o di societa' che la  controllano
          o che sono da essa controllate." 
              - Si riporta il testo del  comma  870  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "870. Il contratto di programma tra  l'ANAS  Spa  e  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  durata
          quinquennale  e  riguarda  le  attivita'  di   costruzione,
          manutenzione e gestione della rete stradale e  autostradale
          non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
          di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
          e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
          il  territorio  nazionale.  Il   contratto   di   programma
          definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere  da
          realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un  piano
          pluriennale di opere e di un  programma  di  servizi  sulla
          rete  stradale.  Il  contratto  di  programma   stabilisce,
          altresi', gli  standard  qualitativi  e  le  priorita',  il
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni  e
          le modalita' di  verifica  da  parte  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di  contratto  di
          programma e' approvato dal CIPE, su proposta  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze per  quanto  attiene
          agli aspetti finanziari." 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  7  del
          decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   2002,   n.   178,
          (Interventi   urgenti    in    materia    tributaria,    di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per   il   sostegno   dell'economia   anche   nelle    aree
          svantaggiate), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. ANAS. 
              1. - 3. Omissis 
              4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, e' approvato lo  schema  dello
          statuto  di  ANAS  Spa.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di intesa con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  quanto  attiene  agli
          aspetti finanziari, da adottarsi entro lo  stesso  termine,
          e' approvato lo schema della  convenzione  di  concessione.
          Con le  medesime  modalita'  sono  approvate  le  eventuali
          successive modifiche della convenzione di concessione anche
          tenendo conto delle diverse  caratteristiche  economiche  e
          tecniche della rete stradale, nonche' i relativi  contratti
          di servizio. 
              5. Omissis 
              6. (abrogato) 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo degli  articoli  205  e  208  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 205 Accordo bonario per i lavori 
              1. Per i lavori pubblici di cui alla parte  II,  e  con
          esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo  III,
          affidati  da   amministrazioni   aggiudicatrici   ed   enti
          aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito
          all'iscrizione  di   riserve   sui   documenti   contabili,
          l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il
          15  per  cento  dell'importo  contrattuale,  al  fine   del
          raggiungimento  di  un  accordo  bonario  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. 
              2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda  tutte
          le  riserve  iscritte  fino  al  momento   dell'avvio   del
          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le
          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al
          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo
          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,
          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono
          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono
          stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.  Prima
          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di
          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il
          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo
          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
          al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
          propria relazione riservata. 
              4.  Il  responsabile  unico  del  procedimento   valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore di cui al comma 1. 
              5. Il responsabile unico  del  procedimento,  entro  15
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, puo'  richiedere  alla
          Camera arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque
          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione
          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve
          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto
          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il
          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha
          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla
          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come
          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo  209,  comma  16.  La  proposta  e'  formulata
          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'
          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3. 
              6.  L'esperto,  qualora  nominato,   ovvero   il   RUP,
          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto
          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori
          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta
          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali
          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta
          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha
          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle
          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,
          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale
          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di
          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo
          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a
          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla
          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione
          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte
          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile
          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono
          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
              6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta  di
          accordo bonario ovvero di inutile decorso del  termine  per
          l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso  giudiziario
          entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza." 
              "Art. 208 Transazione 
              1.  Le  controversie  relative  a  diritti   soggettivi
          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
          servizi,  forniture,  possono   essere   risolte   mediante
          transazione  nel  rispetto  del  codice  civile,  solo   ed
          esclusivamente nell'ipotesi in cui  non  risulti  possibile
          esperire    altri     rimedi     alternativi     all'azione
          giurisdizionale. 
              2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione  o
          rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000  euro
          in  caso  di  lavori  pubblici,  e'  acquisito  il   parere
          dell'Avvocatura  dello  Stato,   qualora   si   tratti   di
          amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno  alla
          struttura,  o  del  funzionario  piu'  elevato   in   grado
          competente per il contenzioso, ove non esistente il  legale
          interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 
              3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
          dal soggetto aggiudicatario che dal  dirigente  competente,
          sentito il responsabile unico del procedimento. 
              4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti." 
              - Si riporta il testo dei commi 506 e 869 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "506.  Il  versamento  al  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio dello Stato previsto per i risparmi  conseguiti  a
          seguito  dell'applicazione  delle   norme   che   prevedono
          riduzioni di spesa  per  le  amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e'  da
          intendersi  come  versamento  da  effettuare  in  sede   di
          distribuzione del dividendo, ove nel  corso  dell'esercizio
          di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e  nei
          limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai  fini
          di cui al precedente periodo, in sede di  approvazione  del
          bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano  i  poteri
          dell'azionista  deliberano,  in  presenza   di   utili   di
          esercizio,  la  distribuzione  di   un   dividendo   almeno
          corrispondente al  risparmio  di  spesa  evidenziato  nella
          relazione sulla gestione ovvero per  un  importo  inferiore
          qualora l'utile distribuibile non risulti capiente." 
              "869.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  868
          confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa,
          in quanto societa' a totale partecipazione pubblica,  entro
          il decimo giorno di  ciascun  trimestre  sulla  base  delle
          previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono
          utilizzate per  il  pagamento  diretto  delle  obbligazioni
          relative  ai  quadri  economici  delle  opere  previste   e
          finanziate nel contratto di programma - parte  investimenti
          di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo  avanzamento
          del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse
          sono  rendicontati   trimestralmente   dall'ANAS   Spa   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  anche  con
          specifica indicazione  degli  stati  di  avanzamento  delle
          opere  realizzate,  riscontrabili  dal  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle  opere  pubbliche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  e  dalla
          relazione di cui al comma 871  del  presente  articolo.  Il
          bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della  gestione
          del  conto  di  tesoreria.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di attuazione del presente comma, anche  al  fine
          di  prevedere  adeguati  meccanismi   di   supervisione   e
          controllo,  anche  di  carattere   preventivo,   da   parte
          dell'amministrazione." 
              - Si riporta il testo del comma  1025  dell'articolo  1
          della citata legge n. 296 del 2006, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1025. Il Fondo centrale di garanzia per le  autostrade
          e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge
          28 marzo 1968,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  e'
          soppresso.  ANAS   Spa   subentra   nella   mera   gestione
          dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e  nei
          residui   impegni   nei   confronti    dei    concessionari
          autostradali,  nonche'  nei  rapporti  con   il   personale
          dipendente. Il subentro  non  e'  soggetto  ad  imposizioni
          tributarie. Le disponibilita' nette presenti nel patrimonio
          del Fondo alla data  della  sua  soppressione  e  derivanti
          altresi' dalla riscossione dei crediti  nei  confronti  dei
          concessionari autostradali  sono  impiegate  da  ANAS  Spa,
          secondo  le  direttive   impartite   dal   Ministro   delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate
          e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS  Spa
          2016-2020, compatibilmente con gli obiettivi programmati di
          finanza pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si
          applicano le disposizioni di  cui  al  comma  1026  nonche'
          quelle di cui all'articolo 9 della predetta  legge  n.  382
          del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di
          ANAS Spa; del loro impiego viene reso  altresi'  conto,  in
          modo analitico, nel piano economico-finanziario di  cui  al
          comma 1018."