Art. 50 
 
(( Misure urgenti per assicurare la continuita' del  servizio  svolto
                          dall'Alitalia Spa 
 
  1. Al fine di evitare  l'interruzione  del  servizio  svolto  dalla
societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in  amministrazione
straordinaria, per i collegamenti aerei nel  territorio  nazionale  e
con il  territorio  nazionale,  ivi  compresi  quelli  con  oneri  di
servizio pubblico ai sensi della vigente  normativa  europea,  tenuto
conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e  dei  gravi  disagi
per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e'  disposto  un
finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro,  della  durata
di sei mesi, da erogare  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
entro cinque giorni dall'apertura della procedura di  amministrazione
straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana -  Spa
in   amministrazione   straordinaria,   da    utilizzare    per    le
indilazionabili esigenze gestionali della  societa'  stessa  e  delle
altre   societa'   del   gruppo   sottoposte   alla   procedura    di
amministrazione straordinaria, anche relative  alla  continuita'  dei
sistemi di regolazione internazionale dei rapporti  economici  con  i
vettori, nelle more dell'esecuzione di un  programma  predisposto  ai
sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8  luglio  1999,
n. 270, e conforme alla normativa europea. Il  relativo  stanziamento
e' iscritto nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico.  Il  finanziamento  e'  concesso  con  l'applicazione   di
interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base  ed
e' restituito entro sei mesi dalla erogazione, in  prededuzione,  con
priorita' rispetto a ogni altro  debito  della  procedura.  Le  somme
corrisposte  in  restituzione  del  finanziamento  per   capitale   e
interessi sono versate, nel  2017,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, per un importo pari a  300  milioni  di
euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno  2014,  n.  89,  e  per  l'importo  eccedente  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,
n. 432. 
  2.  Le  procedure  conseguenti  all'invito  per  la   raccolta   di
manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  definizione   della
procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari
straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  2
maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei  principi
di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono
essere espletate nel  termine  di  sei  mesi  dalla  concessione  del
finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  27  e  54  del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
              "Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). 
              1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
          sono   ammesse   alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria qualora presentino  concrete  prospettive  di
          recupero   dell'equilibrio   economico   delle    attivita'
          imprenditoriali. 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
              a) tramite la cessione dei complessi  aziendali,  sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali"); (9) 
              b) tramite la ristrutturazione economica e  finanziaria
          dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento  di
          durata  non   superiore   a   due   anni   ("programma   di
          ristrutturazione"); 
              b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
          pubblici essenziali anche tramite la cessione di  complessi
          di  beni  e  contratti  sulla  base  di  un  programma   di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti"). 
              2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
          del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  la
          durata dei  programmi  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo  puo'  essere  autorizzata  dal   Ministro   dello
          sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni." 
              "Art. 54 (Predisposizione del programma). 
              1.  Il  commissario  straordinario,  entro  i  sessanta
          giorni successivi al decreto di apertura  della  procedura,
          presenta al Ministero dell'industria un  programma  redatto
          secondo uno degli indirizzi alternativi indicati  nell'art.
          27, comma 2. 
              2.  Il  termine  previsto  dal  comma  1  puo'   essere
          prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola  volta
          e per non piu' di sessanta giorni, se  la  definizione  del
          programma risulta di particolare complessita'. 
              3.   Della   presentazione   del   programma   e    del
          provvedimento di  proroga  del  relativo  termine  e'  data
          notizia, entro tre giorni, al tribunale che  ha  dichiarato
          lo  stato   di   insolvenza,   a   cura   del   commissario
          straordinario. 
              4. La mancata presentazione del programma  nel  termine
          originario o prorogato  costituisce  causa  di  revoca  del
          commissario." 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati) 
              1. - 5. Omissis 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              Omissis." 
              - La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante "Istituzione
          del Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1993, n. 257. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto-legge 2 maggio 2017,  n.  55  (Misure  urgenti  per
          assicurare la continuita' del servizio svolto  da  Alitalia
          S.p.A.): 
              "2. Ai fini della predisposizione del programma di  cui
          all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270, i Commissari straordinari provvedono,  entro  quindici
          giorni  dalla  pubblicazione  del   presente   decreto,   a
          pubblicizzare un invito per la raccolta  di  manifestazioni
          di interesse finalizzate alla definizione  della  procedura
          di amministrazione straordinaria secondo gli  indirizzi  di
          cui alle lettere a), b) e b-bis), dell'articolo  27,  comma
          2, del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270.  Le
          conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi
          dalla concessione del finanziamento  di  cui  al  comma  1,
          assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parita'
          di trattamento e non discriminazione. 
              Omissis."