Art. 50 (( Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa 1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e delle altre societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed e' restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274): "Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); (9) b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). 2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni." "Art. 54 (Predisposizione del programma). 1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27, comma 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'. 3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario. 4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario." - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: "Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) 1. - 5. Omissis 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis." - La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 2 novembre 1993, n. 257. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia S.p.A.): "2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione. Omissis."