(( Art. 52-bis 
 
Misure urgenti per la promozione della concorrenza  nel  trasporto  a
                     trazione elettrica su gomma 
 
  1. All'articolo 17-septies, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) l'individuazione di parametri minimi  di  interoperabilita'
delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati  a
garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a  trazione
elettrica in circolazione;». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          17-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134 (Misure urgenti per la  crescita  del  Paese),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17-septies Piano nazionale  infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
              1. - 3. Omissis 
              4. Il Piano nazionale  definisce  le  linee  guida  per
          garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
          veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  nel  territorio
          nazionale, sulla base  di  criteri  oggettivi  che  tengono
          conto  dell'effettivo  fabbisogno  presente  nelle  diverse
          realta' territoriali, valutato sulla base  dei  concorrenti
          profili della congestione di  traffico  veicolare  privato,
          della  criticita'  dell'inquinamento  atmosferico  e  dello
          sviluppo della rete stradale urbana  ed  extraurbana  e  di
          quella autostradale. In  particolare,  il  Piano  nazionale
          prevede: 
              a)  l'istituzione  di  un  servizio  di  ricarica   dei
          veicoli,  a  partire   dalle   aree   urbane,   applicabile
          nell'ambito del trasporto privato  e  pubblico  e  conforme
          agli omologhi servizi dei  Paesi  dell'Unione  europea,  al
          fine   di   garantirne   l'interoperabilita'   in    ambito
          internazionale; 
              a-bis)  l'individuazione   di   parametri   minimi   di
          interoperabilita'  delle  nuove   colonnine   di   ricarica
          pubbliche e private, finalizzati a garantire la  loro  piu'
          ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica  in
          circolazione; 
              b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
          di  ricarica  di  cui  alla   lettera   a)   basate   sulle
          peculiarita' e  sulle  potenzialita'  delle  infrastrutture
          relative  ai   contatori   elettronici,   con   particolare
          attenzione: 
              1) all'assegnazione dei costi di  ricarica  al  cliente
          che la effettua, identificandolo univocamente; 
              2)  alla  predisposizione  di  un  sistema  di  tariffe
          differenziate; 
              3) alla  regolamentazione  dei  tempi  e  dei  modi  di
          ricarica,  coniugando   le   esigenze   dei   clienti   con
          l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
          assicurando la realizzazione di una  soluzione  compatibile
          con le regole del  libero  mercato  che  caratterizzano  il
          settore elettrico; 
              c)    l'introduzione     di     agevolazioni,     anche
          amministrative, in favore dei titolari e dei gestori  degli
          impianti    di    distribuzione    del    carburante    per
          l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
          di infrastrutture di ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
          energia elettrica; 
              d)  la  realizzazione   di   programmi   integrati   di
          promozione  dell'adeguamento  tecnologico   degli   edifici
          esistenti; 
              e) la promozione della ricerca tecnologica  volta  alla
          realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica  dei
          veicoli alimentati ad energia elettrica. 
              Omissis."