(( Art. 52-quater 
 
                      Organizzazione dell'ANAC 
 
  1.  L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  definisce,  con  propri
regolamenti, la propria organizzazione, il  proprio  funzionamento  e
l'ordinamento giuridico del  proprio  personale  secondo  i  principi
contenuti nella legge  14  novembre  1995,  n.  481.  Il  trattamento
economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello  gia'
definito in attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
3,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data  di
entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi  il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  febbraio
2016. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  comunque
derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))