Art. 19. 
                Istituzioni concertistico-orchestrali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo alle istituzioni  concertistico  -
orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14  agosto  1967,  n.
800, che  effettuino  complessivamente  nell'anno  almeno  cinquemila
giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che  abbiano  un
organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta
per cento, da personale inserito stabilmente con  contratti  a  tempo
indeterminato o determinato nell'organico medesimo,  con  riferimento
alle giornate lavorative, e impieghino almeno  trentacinque  elementi
per non meno del sessanta per cento del programma annuale presentato. 
  2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1
devono  effettuare  produzione  musicale  propria,  svolgendo  almeno
cinquantacinque concerti  in  minimo  cinque  mesi  di  attivita'.  I
concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonche' all'estero,
possono essere ammessi per non piu' del quaranta per cento del totale
dei concerti programmati. Nel caso di concerti  svolti  presso  altri
organismi  ospitanti,  l'effettuazione  dell'attivita'  puo'   essere
comprovata dalle istituzioni  mediante  presentazione  di  copia  del
documento rilasciato dalla SIAE e di  una  dichiarazione  del  legale
rappresentante,   in   forma   di   autocertificazione,   ai    sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000. Le istituzioni possono, inoltre,  effettuare  attivita'  di
ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita'
dichiarata, e devono, altresi', registrare entrate  annuali  da  enti
territoriali o altri enti pubblici  non  inferiori  al  quaranta  per
cento del contributo statale. In fase di monitoraggio  a  consuntivo,
nel  caso  di  mancato  raggiungimento   del   predetto   minimo   di
contribuzione da parte di enti territoriali o di altri enti pubblici,
il    contributo    assegnato    a    valere    sul    fondo    sara'
proporzionalmenteridotto. Di conseguenza, nel secondo  o  terzo  anno
del triennio, il progetto verra' valutato nell'ambito del  settoredei
complessi strumentali, anche con la costituzione, laddove necessario,
di    un    apposito     sottoinsieme.     Per     le     istituzioni
concertistico-orchestrali le manifestazioni a titolo gratuito di  cui
all'articolo 3, comma 10, del presente decreto non  possono  superare
complessivamente il venti per cento dell'attivita' programmata.