Art. 15 
 
               Effetti della composizione consensuale 
                         delle controversie 
 
  1. Alla prescrizione del diritto per il risarcimento del  danno  da
violazione del diritto della concorrenza si applicano  l'articolo  5,
comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  l'articolo  8
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  l'articolo
141-quinquies del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e l'articolo 2943, quarto comma,  del  codice
civile. 
  2. Fatte salve le disposizioni in materia di arbitrato, il giudice,
su istanza delle parti, puo' sospendere sino a due anni  il  processo
pendente per il risarcimento del  danno  da  violazione  del  diritto
della concorrenza quando le medesime parti hanno fatto ricorso ad una
procedura di composizione consensuale della controversia.  Quando  la
conciliazione non  riesce  il  processo  deve  essere  riassunto  nel
termine perentorio  di  trenta  giorni  dalla  formalizzazione  della
mancata conciliazione. 
  3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 non  si  computa  ai
fini dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. 
  4. L'autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo  10  della  legge  10  ottobre  1990,   n.   287,   puo'
considerare,  ai  fini  della  irrogazione  della  sanzione  di   cui
all'articolo 15 della  medesima  legge,  il  risarcimento  del  danno
effettuato dall'autore della violazione a seguito di una procedura di
composizione consensuale della controversia e prima  della  decisione
dell'autorita'. 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  4
          marzo 2010, n. 28, citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con  il
          processo 
              1.  Chi  intende  esercitare  in   giudizio   un'azione
          relativa ad una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del  danno  derivante  dalla  circolazione  di
          veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'   medica   e   da
          diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
          pubblicita', contratti assicurativi, bancari e  finanziari,
          e' tenuto preliminarmente a  esperire  il  procedimento  di
          mediazione  ai  sensi  del  presente  decreto   ovvero   il
          procedimento  di   conciliazione   previsto   dal   decreto
          legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il  procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di     procedibilita'     della     domanda     giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando   la
          mediazione    non    e'    stata    esperita,    assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni. 
              1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi del presente decreto ovvero i  procedimenti  previsti
          dal decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dai
          rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
          istituito in attuazione  dell'articolo  128-bis  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di procedibilita' della  domanda  giudiziale.  La  presente
          disposizione ha efficacia per  i  quattro  anni  successivi
          alla data della sua entrata in vigore. Al  termine  di  due
          anni dalla medesima data di entrata in vigore  e'  attivato
          su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
          degli esiti  di  tale  sperimentazione.  L'improcedibilita'
          deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,  o
          rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
          Il giudice ove rilevi che la mediazione e'  gia'  iniziata,
          ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo  la
          scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso
          modo provvede quando la mediazione non e'  stata  esperita,
          assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di
          quindici giorni  per  la  presentazione  della  domanda  di
          mediazione. Il presente comma non si  applica  alle  azioni
          previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis  del  codice  del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, e successive modificazioni. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e 4, il  giudice,  anche  in  sede  di
          giudizio di appello, valutata la  natura  della  causa,  lo
          stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,  puo'
          disporre l'esperimento del procedimento di  mediazione;  in
          tal caso, l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
          in sede di appello. Il  provvedimento  di  cui  al  periodo
          precedente e' adottato prima dell'udienza  di  precisazione
          delle  conclusioni  ovvero,  quando  tale  udienza  non  e'
          prevista prima della discussione della  causa.  Il  giudice
          fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
          cui all'articolo 6 e, quando  la  mediazione  non  e'  gia'
          stata  avviata,  assegna  contestualmente  alle  parti   il
          termine di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
          domanda di mediazione. 
              2-bis.  Quando  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale la condizione si considera avverata se il  primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 
              3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
              4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
              a)   nei   procedimenti   per   ingiunzione,    inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; 
              b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
          fino al mutamento del rito  di  cui  all'articolo  667  del
          codice di procedura civile; 
              c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
          fini della composizione della  lite,  di  cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
              d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
          provvedimenti di cui all'articolo  703,  terzo  comma,  del
          codice di procedura civile; 
              e) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
              f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
              g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto
          ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una  clausola
          di mediazione o conciliazione e il  tentativo  non  risulta
          esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte,
          proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
          di quindici giorni per la presentazione  della  domanda  di
          mediazione e fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza
          del termine di cui all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
          giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza  quando  la
          mediazione o il tentativo di conciliazione  sono  iniziati,
          ma  non  conclusi.  La  domanda   e'   presentata   davanti
          all'organismo indicato  dalla  clausola,  se  iscritto  nel
          registro,  ovvero,  in  mancanza,  davanti  ad   un   altro
          organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio  di  cui
          all'articolo 4, comma 1. In ogni  caso,  le  parti  possono
          concordare, successivamente al contratto o allo  statuto  o
          all'atto  costitutivo,  l'individuazione  di   un   diverso
          organismo iscritto. 
              6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
          domanda  di  mediazione  produce  sulla  prescrizione   gli
          effetti della domanda giudiziale.  Dalla  stessa  data,  la
          domanda di mediazione impedisce altresi' la  decadenza  per
          una sola volta, ma se  il  tentativo  fallisce  la  domanda
          giudiziale deve essere proposta entro il  medesimo  termine
          di decadenza, decorrente dal deposito del  verbale  di  cui
          all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. 
              Il  testo  dell'articolo  8  del  decreto  -  legge  12
          settembre 2014, n. 132, citato nelle note  all'articolo  1,
          cosi' recita: 
              "Art.  8.  Interruzione  della  prescrizione  e   della
          decadenza 
              1.  Dal  momento  della  comunicazione  dell'invito   a
          concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero
          della sottoscrizione della convenzione si  producono  sulla
          prescrizione gli effetti della  domanda  giudiziale.  Dalla
          stessa data e' impedita, per una sola volta, la  decadenza,
          ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel  termine
          di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale  deve
          essere proposta entro  il  medesimo  termine  di  decadenza
          decorrente dal  rifiuto,  dalla  mancata  accettazione  nel
          termine  ovvero  dalla  dichiarazione  di  mancato  accordo
          certificata dagli avvocati.". 
              Per i riferimenti normativi  della  legge  10  novembre
          2014, n. 162 si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il  testo  dell'articolo  141-quinquies   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  citato  nelle  note
          alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 141-quinquies. Effetti della  procedura  ADR  sui
          termini di prescrizione e decadenza 
              1. Dalla data di ricevimento  da  parte  dell'organismo
          ADR, la relativa domanda  produce  sulla  prescrizione  gli
          effetti della domanda giudiziale.  Dalla  stessa  data,  la
          domanda impedisce altresi' la decadenza per una sola volta. 
              2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini  di
          prescrizione e decadenza iniziano  a  decorrere  nuovamente
          dalla data della comunicazione  alle  parti  della  mancata
          definizione della controversia con  modalita'  che  abbiano
          valore di conoscenza legale. 
              3. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative  alla
          prescrizione  e  alla  decadenza  contenute  negli  accordi
          internazionali di cui l'Italia e' parte.". 
              Il testo dell'articolo 2943  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 2943. Interruzione da parte del titolare. 
              La  prescrizione  e'  interrotta  dalla   notificazione
          dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di
          cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 
              E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso  di
          un giudizio . 
              L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e'
          incompetente. 
              La prescrizione e' inoltre  interrotta  da  ogni  altro
          atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
          notificato  con  il  quale  una  parte,  in   presenza   di
          compromesso o clausola compromissoria, dichiara la  propria
          intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
          la domanda e procede, per quanto  le  spetta,  alla  nomina
          degli arbitri.". 
              Il testo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,  n.
          89 (Previsione di equa riparazione in  caso  di  violazione
          del   termine   ragionevole   del   processo   e   modifica
          dell'articolo  375  del   codice   di   procedura   civile)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  78  del  3  aprile
          2001, cosi' recita: 
              "Art. 2. (Diritto all'equa riparazione) 
              1. E' inammissibile  la  domanda  di  equa  riparazione
          proposta  dal  soggetto  che  non  ha  esperito  i   rimedi
          preventivi all'irragionevole durata  del  processo  di  cui
          all'articolo 1-ter. 
              2. Nell'accertare la violazione il  giudice  valuta  la
          complessita'  del  caso,  l'oggetto  del  procedimento,  il
          comportamento  delle  parti  e  del  giudice   durante   il
          procedimento,  nonche'  quello  di  ogni   altro   soggetto
          chiamato  a  concorrervi   o   a   contribuire   alla   sua
          definizione. 
              2-bis. Si considera rispettato il  termine  ragionevole
          di cui al comma 1 se il processo non eccede  la  durata  di
          tre anni in primo grado, di due anni in secondo  grado,  di
          un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini  del  computo
          della durata il  processo  si  considera  iniziato  con  il
          deposito del ricorso introduttivo del giudizio  ovvero  con
          la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si  considera
          rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
          esecuzione forzata si e' concluso in  tre  anni,  e  se  la
          procedura concorsuale  si  e'  conclusa  in  sei  anni.  Il
          processo penale  si  considera  iniziato  con  l'assunzione
          della  qualita'  di  imputato,  di  parte   civile   o   di
          responsabile civile,  ovvero  quando  l'indagato  ha  avuto
          legale   conoscenza   della   chiusura    delle    indagini
          preliminari. 
              2-ter. Si  considera  comunque  rispettato  il  termine
          ragionevole  se  il  giudizio  viene   definito   in   modo
          irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 
              2-quater. Ai fini del computo non si  tiene  conto  del
          tempo in cui il processo e' sospeso e di quello  intercorso
          tra il giorno in cui inizia  a  decorrere  il  termine  per
          proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 
              2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
              a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in
          giudizio  consapevole  della  infondatezza   originaria   o
          sopravvenuta delle proprie domande o  difese,  anche  fuori
          dai casi di cui all'articolo 96  del  codice  di  procedura
          civile; 
              b) nel  caso  di  cui  all'articolo  91,  primo  comma,
          secondo periodo, del codice di procedura civile; 
              c) nel caso di cui  all'articolo  13,  comma  1,  primo
          periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
              d) in ogni altro caso di abuso dei  poteri  processuali
          che abbia  determinato  una  ingiustificata  dilazione  dei
          tempi del procedimento. 
              2-sexies. Si presume insussistente  il  pregiudizio  da
          irragionevole durata del processo, salvo  prova  contraria,
          nel caso di: 
              a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
          limitatamente all'imputato; 
              b) contumacia della parte; 
              c) estinzione del processo per rinuncia  o  inattivita'
          delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di
          procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo
          amministrativo, di cui  al  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104; 
              d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81  e
          82 del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
              e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel
          giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi
          dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di
          cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo,
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
              f) introduzione di domande nuove,  connesse  con  altre
          gia' proposte,  con  ricorso  separato,  pur  ricorrendo  i
          presupposti per i motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43
          del codice del processo amministrativo, di cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  salvo  che  il  giudice
          amministrativo disponga la separazione dei processi; 
              g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,
          valutata anche in relazione alle condizioni personali della
          parte. 
              2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno
          quando  la  parte  ha   conseguito,   per   effetto   della
          irragionevole durata del  processo,  vantaggi  patrimoniali
          eguali o  maggiori  rispetto  alla  misura  dell'indennizzo
          altrimenti dovuto. 
              [3.  Il  giudice  determina  la  riparazione  a   norma
          dell'articolo  2056  del  codice  civile,   osservando   le
          disposizioni seguenti: 
              a) rileva solamente  il  danno  riferibile  al  periodo
          eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; 
              b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che con
          il pagamento di  una  somma  di  denaro,  anche  attraverso
          adeguate   forme   di   pubblicita'   della   dichiarazione
          dell'avvenuta violazione.". 
              Per il testo degli articoli 10  e  15  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 si veda nelle note all'articolo 2.