Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  contrattazione
collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni  sindacali
e si svolge con le modalita' previste  dal  presente  decreto.  Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla  valutazione  delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento  accessorio,
della mobilita',  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita  nei
limiti  previsti  dalle  norme   di   legge.   Sono   escluse   dalla
contrattazione collettiva  le  materie  attinenti  all'organizzazione
degli uffici, quelle oggetto di  partecipazione  sindacale  ai  sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento
e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'  quelle  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,  n.
421.»; 
  b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita»  sono
inserite le seguenti: «area o»; 
  c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1. al secondo periodo, dopo le parole «qualita' della  performance»
sono  inserite  le  seguenti:   «,   destinandovi,   per   l'ottimale
perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota
prevalente  delle  risorse  finalizzate  ai   trattamenti   economici
accessori comunque denominati»; 
  2. il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta  quota
e'  collegata  alle  risorse  variabili  determinate  per  l'anno  di
riferimento.»; 
  3. al quarto periodo la parola «Essa» e' sostituita dalle seguenti:
«La contrattazione collettiva integrativa»; 
    d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in
cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione  di  un  contratto
collettivo  integrativo,  qualora  il  protrarsi   delle   trattative
determini   un    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede
fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto  del  mancato  accordo  fino  alla
successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di
pervenire in tempi celeri alla conclusione  dell'accordo.  Agli  atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure  di  controllo  di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine  minimo
di durata delle sessioni negoziali in  sede  decentrata,  decorso  il
quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,  in
via provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo.  E'
istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione  paritetica  con  il
compito di  monitorare  i  casi  e  le  modalita'  con  cui  ciascuna
amministrazione  adotta  gli  atti   di   cui   al   primo   periodo.
L'osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati.»; 
  e) il comma 3-quater e' abrogato; 
  f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei  vincoli
di  bilancio  e  del  patto  di  stabilita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il  sesto  periodo
e' sostituito dai  seguenti:  «In  caso  di  superamento  di  vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva,  con  quote
annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.  Al  fine  di
non    pregiudicare    l'ordinata     prosecuzione     dell'attivita'
amministrativa  delle  amministrazioni  interessate,  la  quota   del
recupero non puo' eccedere il 25 per cento  delle  risorse  destinate
alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui  al
periodo precedente, previa certificazione degli organi  di  controllo
di  cui  all'articolo  40-bis,  comma   1,   e'   corrispondentemente
incrementato.  In  alternativa  a   quanto   disposto   dal   periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine
per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate,  per  un
periodo non superiore a cinque anni,  a  condizione  che  adottino  o
abbiano adottato  le  misure  di  contenimento  della  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
dimostrino  l'effettivo  conseguimento  delle  riduzioni   di   spesa
previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori
riduzioni   di   spesa   derivanti   dall'adozione   di   misure   di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a
processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita  relazione,  corredata  del
parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria,  allegata  al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero.»; 
  g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere
apposite  clausole  che  impediscono  incrementi  della   consistenza
complessiva  delle  risorse  destinate   ai   trattamenti   economici
accessori, nei casi in  cui  i  dati  sulle  assenze,  a  livello  di
amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,  rilevati  a
consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione  in
determinati periodi  in  cui  e'  necessario  assicurare  continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza o,  comunque,  in  continuita'
con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale,  significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 
  4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati  alla  contrattazione  integrativa  e  di  consentirne   un
utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti
del personale, nonche' di miglioramento della produttivita'  e  della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede
al riordino, alla razionalizzazione  ed  alla  semplificazione  delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo  dei  fondi  destinati
alla contrattazione integrativa.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 40 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.   40   (Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi). - 1. La contrattazione collettiva  disciplina
          il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si  svolge
          con le  modalita'  previste  dal  presente  decreto.  Nelle
          materie   relative   alle   sanzioni   disciplinari,   alla
          valutazione delle prestazioni ai fini della  corresponsione
          del   trattamento   accessorio,   della    mobilita',    la
          contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
          dalle norme di legge.  Sono  escluse  dalla  contrattazione
          collettiva le materie  attinenti  all'organizzazione  degli
          uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
          dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali
          ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree  per  la  dirigenza.  Una  apposita  area  o   sezione
          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza
          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per
          gli effetti di cui all'art. 15 del decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere
          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei  vincoli  di  bilancio
          risultanti dagli  strumenti  di  programmazione  annuale  e
          pluriennale di ciascuna amministrazione. La  contrattazione
          collettiva  integrativa  assicura   adeguati   livelli   di
          efficienza   e   produttivita'   dei   servizi    pubblici,
          incentivando l'impegno e  la  qualita'  della  performance,
          destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli  obiettivi
          organizzativi ed individuali, una  quota  prevalente  delle
          risorse  finalizzate  ai  trattamenti  economici  accessori
          comunque denominati ai sensi  dell'art.  45,  comma  3.  La
          predetta  quota  e'  collegata   alle   risorse   variabili
          determinate per l'anno di  riferimento.  La  contrattazione
          collettiva integrativa  si  svolge  sulle  materie,  con  i
          vincoli e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
          collettivi nazionali definiscono il termine delle  sessioni
          negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine  le
          parti riassumono le rispettive prerogative  e  liberta'  di
          iniziativa e decisione. 
              3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga  l'accordo  per
          la stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,
          qualora  il  protrarsi  delle   trattative   determini   un
          pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
          nel rispetto dei principi di correttezza e buona  fede  fra
          le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
          via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato  accordo
          fino  alla  successiva   sottoscrizione   e   prosegue   le
          trattative al  fine  di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
          conclusione    dell'accordo.     Agli     atti     adottati
          unilateralmente si applicano le procedure di  controllo  di
          compatibilita'  economico-finanziaria  previste   dall'art.
          40-bis.   I   contratti   collettivi   nazionali    possono
          individuare un termine  minimo  di  durata  delle  sessioni
          negoziali   in   sede   decentrata,   decorso   il    quale
          l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
          in via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato
          accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  un  osservatorio  a
          composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
          e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta  gli
          atti di  cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
          altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
          ordine alla sussistenza del pregiudizio alla  funzionalita'
          dell'azione  amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano
          compensi, gettoni, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di
          spese comunque denominati. 
              (Omissis). 
              3-quater. (abrogato). 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
          41,  le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse   indicate
          all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
          finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
          integrativa. Le regioni, per  quanto  concerne  le  proprie
          amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono   destinare
          risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
          limiti  stabiliti  dalla  contrattazione  nazionale  e  nei
          limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
          personale dalle vigenti  disposizioni,  in  ogni  caso  nel
          rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di  analoghi
          strumenti del contenimento  della  spesa.  Lo  stanziamento
          delle risorse aggiuntive per la contrattazione  integrativa
          e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia
          di misurazione, valutazione e trasparenza della performance
          e in materia di merito e premi applicabili alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          superamento di vincoli finanziari accertato da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva,
          con quote annuali e per un  numero  massimo  di  annualita'
          corrispondente  a  quelle  in  cui  si  e'  verificato   il
          superamento di tali vincoli. Al fine  di  non  pregiudicare
          l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
          amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
          eccedere il 25  per  cento  delle  risorse  destinate  alla
          contrattazione integrativa ed il numero  di  annualita'  di
          cui al  periodo  precedente,  previa  certificazione  degli
          organi di controllo di cui all'art.  40-bis,  comma  1,  e'
          corrispondentemente incrementato. In alternativa  a  quanto
          disposto dal periodo precedente,  le  regioni  e  gli  enti
          locali  possono  prorogare  il  termine  per  procedere  al
          recupero delle somme indebitamente erogate, per un  periodo
          non superiore a cinque anni, a condizione  che  adottino  o
          abbiano adottato le misure di contenimento della  spesa  di
          cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
          16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
          spesa  previste   dalle   predette   misure,   nonche'   il
          conseguimento di ulteriori  riduzioni  di  spesa  derivanti
          dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
          altri  settori  anche  con  riferimento   a   processi   di
          soppressione  e  fusione  di  societa',  enti   o   agenzie
          strumentali. Le regioni e gli  enti  locali  forniscono  la
          dimostrazione di cui al  periodo  precedente  con  apposita
          relazione, corredata del parere  dell'organo  di  revisione
          economico-finanziaria,  allegata  al  conto  consuntivo  di
          ciascun  anno  in  cui  e'  effettuato  il   recupero.   Le
          disposizioni del  presente  comma  trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'art. 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti. 
              4-bis.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          devono  prevedere   apposite   clausole   che   impediscono
          incrementi  della  consistenza  complessiva  delle  risorse
          destinate ai trattamenti economici accessori, nei  casi  in
          cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
          sede di contrattazione integrativa, rilevati a  consuntivo,
          evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione  in
          determinati  periodi  in  cui  e'   necessario   assicurare
          continuita'  nell'erogazione  dei  servizi  all'utenza   o,
          comunque, in continuita'  con  le  giornate  festive  e  di
          riposo settimanale, significativi  scostamenti  rispetto  a
          dati medi annuali nazionali o di settore. 
              4-ter.   Al   fine   di   semplificare   la    gestione
          amministrativa  dei  fondi  destinati  alla  contrattazione
          integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
          obiettivi di valorizzazione degli  apporti  del  personale,
          nonche'  di  miglioramento  della  produttivita'  e   della
          qualita'  dei   servizi,   la   contrattazione   collettiva
          nazionale provvede al riordino, alla  razionalizzazione  ed
          alla  semplificazione  delle  discipline  in   materia   di
          dotazione   ed   utilizzo   dei   fondi   destinati    alla
          contrattazione integrativa.».