Art. 19 Coordinamento e monitoraggio 1. Ai fini del coordinamento istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima Presidenza, un rapporto sul funzionamento del Registro nazionale aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti e le eventuali criticita' riscontrate nell'applicazione, attraverso il sistema del registro, delle disposizioni europee in materia di controllo sugli aiuti di Stato. 2. I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento del Registro nazionale aiuti sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.