Art. 19 
 
                    Coordinamento e monitoraggio 
 
  1. Ai fini del coordinamento  istituzionale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il
Ministero dello sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  gli
incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre  di
ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima
Presidenza, un rapporto  sul  funzionamento  del  Registro  nazionale
aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti  e  le
eventuali criticita'  riscontrate  nell'applicazione,  attraverso  il
sistema del  registro,  delle  disposizioni  europee  in  materia  di
controllo sugli aiuti di Stato. 
  2. I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul  funzionamento  del
Registro nazionale  aiuti  sono  pubblicati,  in  forma  aggregata  e
anonima,  sul  sito  del  predetto  registro  e  sono  accessibili  a
chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.