Art. 20 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici  giorni
dalla data della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Per il periodo intercorrente tra la data di  entrata  in  vigore
del  presente  regolamento  e  il  1°  luglio  2017,  in  conformita'
all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modificazioni, si applicano le modalita'  di  trasmissione
delle  informazioni  relative   agli   aiuti   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 31 maggio 2017 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                               Martina 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 52  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13. 
              - Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della  legge  5
          marzo 2001, n. 57, si veda nelle note alle premesse.