Art. 30 Caratteristiche generali della pubblicita' dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 182 del Codice, la pubblicita' dei prodotti assicurativi e' effettuata: a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza; b) in conformita' al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono. 2. Il messaggio pubblicitario e' strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili. 3. La pubblicita' e' immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni altra forma di comunicazione.