Art. 30 
 
             Caratteristiche generali della pubblicita' 
           dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa 
 
  1. In coerenza con quanto previsto dall'art.  182  del  Codice,  la
pubblicita' dei prodotti assicurativi e' effettuata: 
  a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza; 
  b) in conformita' al contenuto del set informativo cui  i  prodotti
si riferiscono. 
  2. Il messaggio pubblicitario e' strutturato in modo da non indurre
in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi
del prodotto offerto e utilizza forme espressive e caratteri  chiari,
ben visibili e leggibili. 
  3. La pubblicita' e' immediatamente riconoscibile come tale  e  ben
distinguibile rispetto a ogni altra forma di comunicazione.