Art. 22 
 
                         Misure di gestione 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, sentiti il Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto,  entro
diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale e  nazionale,  le  misure  di
gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di  rilevanza
unionale o nazionale di cui e' stata  constatata  l'ampia  diffusione
nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali,
in modo da renderne  minimi  gli  effetti  sulla  biodiversita',  sui
servizi  eco-sistemici  collegati,  sulla  salute  pubblica  e  sulla
sanita' animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia.  Con
il medesimo decreto puo'  essere  temporaneamente  autorizzato  l'uso
commerciale di esemplari di specie  esotiche  invasive  di  rilevanza
unionale o nazionale, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo
19, paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Le misure di gestione, che possono  essere  articolate  su  base
regionale, rispettano i  parametri  stabiliti  dall'articolo  19  del
regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino
degli ecosistemi danneggiati di cui  all'articolo  23.  Dette  misure
sono da considerarsi connesse e necessarie  al  mantenimento  in  uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357, e successive modificazioni. 
  3.  Il  Ministero   assicura   la   partecipazione   del   pubblico
all'elaborazione,  alla  modifica  ed  al  riesame  delle  misure  di
gestione secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  3-sexies  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  commi  da  1-bis  a
1-septies. 
  4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  le  aree
protette nazionali applicano le misure di  cui  al  comma  1  con  il
supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della  collaborazione
di altre amministrazioni, che devono svolgere  le  attivita'  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci,  o  di
soggetti privati. Dell'applicazione  delle  misure  e  dei  risultati
conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli  esemplari
e' informato il Ministero. 
  5. Le autorita' competenti per territorio adottano i  provvedimenti
necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in  cui  sia
richiesto nell'ambito delle misure di gestione. 
 
          Note all'art. 22: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          1143/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
          1997, n. 357 recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE
          relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali   e
          seminaturali, nonche' della flora e della fauna  selvatiche
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23  ottobre  1997,  n.  248,
          S.O. 
              Il testo  dell'articolo  3-sexies  del  citato  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.152,  commi  da  1-bis   a
          1-septies, cosi' recita: 
              «Art. 3-sexies (Diritto di  accesso  alle  informazioni
          ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - In
          vigore dal 21 agosto 20141. (Omissis). 
              1-bis. Nel caso di piani o  programmi  da  elaborare  a
          norma  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  1   alla
          direttiva  2003/35/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi  non  si
          applichi l'articolo  6,  comma  2,  del  presente  decreto,
          l'autorita' competente all'elaborazione e  all'approvazione
          dei predetti piani o programmi assicura  la  partecipazione
          del pubblico nel procedimento di elaborazione, di  modifica
          e di riesame delle proposte degli stessi piani o  programmi
          prima che vengano adottate decisioni sui medesimi  piani  o
          programmi. 
              1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di  cui  al
          comma 1-bis  l'autorita'  procedente  da'  avviso  mediante
          pubblicazione nel proprio sito web. La  pubblicazione  deve
          contenere  l'indicazione  del  titolo  del  piano   o   del
          programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove  puo'
          essere  presa  visione  del  piano  o  programma  e   delle
          modalita' dettagliate per la loro consultazione. 
              1-quater.  L'autorita'  competente  mette  altresi'   a
          disposizione del pubblico il piano o programma mediante  il
          deposito presso i propri  uffici  e  la  pubblicazione  nel
          proprio sito web. 
              1-quinquies Entro il termine di sessanta  giorni  dalla
          data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  comma  1-ter,
          chiunque puo' prendere visione del  piano  o  programma  ed
          estrarne copia, anche in  formato  digitale,  e  presentare
          all'autorita' competente proprie osservazioni o  pareri  in
          forma scritta. 
              1-sexies. L'autorita'  procedente  tiene  adeguatamente
          conto  delle  osservazioni  del  pubblico  presentate   nei
          termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
          o programma. 
              1-septies. Il piano o  programma,  dopo  che  e'  stato
          adottato,  e'  pubblicato  nel  sito   web   dell'autorita'
          competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
          quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
          sono state alla  base  della  decisione.  La  dichiarazione
          contiene altresi'  informazioni  sulla  partecipazione  del
          pubblico.».