Art. 24 
 
                         Recupero dei costi 
 
  1. Fatte salve le disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e  di
riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  i
costi delle misure  necessarie  a  prevenire,  ridurre  al  minimo  o
mitigare gli aspetti negativi delle  specie  esotiche  invasive,  ivi
compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonche' i  costi
di ripristino, sono a  carico  delle  persone  fisiche  o  giuridiche
responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio  di  dette
specie, qualora individuate. 
 
          Note all'art. 24: 
              La Parte Sesta del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e' cosi' rubricata: 
                «NORME IN MATERIA DI  TUTELA  RISARCITORIA  CONTRO  I
          DANNI ALL'AMBIENTE».